§ 2.8.81 - L.R. 28 aprile 1993, n. 21.
Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:28/04/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Credito Industriale Sardo e la SFIRS un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a [...]
Art. 2.      1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai sensi dell'articolo 1 non possono superare il 70 per cento della spesa prevista per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di lire 25 miliardi [...]
Art. 3.      1. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto:
Art. 4.      1. L'agevolazione di cui alla presente legge è cumulabile con provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione degli interventi l'Assessorato regionale del bilancio, programmazione e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1.
Art. 8.      1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 45.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della [...]


§ 2.8.81 - L.R. 28 aprile 1993, n. 21.

Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell'industria e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali) e 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna) come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Legge finanziaria 1991) concernente il fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Credito Industriale Sardo e la SFIRS un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contatti dalle; piccole e medie imprese, per la realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi.

 

     Art. 2.

     1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai sensi dell'articolo 1 non possono superare il 70 per cento della spesa prevista per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di lire 25 miliardi né avere una durata massima superiore a 15 anni.

     2. Tali interventi si riferiscono anche ai programmi di cui all'articolo 1 iniziati entro 36 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento.

 

     Art. 3.

     1. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto:

     a) dal Presidente dell'Istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;

     b) dal direttore generale dello stesso istituto o da un suo delegato;

     c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n 11.

 

     Art. 4.

     1. L'agevolazione di cui alla presente legge è cumulabile con provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

     2. La concessione di tali provvidenze in misura Superiore comporterà pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo delle imprese di rifondere le somme erogate dal fondo, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a termini dell'articolo 4, lettera I) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione degli interventi l'Assessorato regionale del bilancio, programmazione e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria, apposita convenzione con il Credito Industriale Sardo e la SFIRS.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 8.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 45.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2002.

     2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1993 e pluriennale per gli anni 1993/1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria 1993)

 

 

1993                                           lire 45.000.000.000

1994                                           lire 45.000.000.000

1995                                           lire 45.000.000.000

 

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B

allegata alla legge finanziaria.

 

In aumento

09 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA Cap.

09042/03 - (Nuova Istituzione)

2.1.2.4.3.6.10.28 (02.02) - Fondo per la concessione di contributi in conto

interessi sui prestiti a medio termine contratti dalle piccole e medie

imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione,

riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi

 

 

1993                                           lire 45.000.000.000

1994                                           lire 45.000.000.000

1995                                           lire 45.000.000.000

 

 

     3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 09042/03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi fino all'anno 2002.

 

 


[1] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 4, comma 1, della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

[2] Integra l'art. 6 bis della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Sostituisce il titolo dell'art. 36 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.