§ 2.10.37 - L.R. 14 settembre 1993, n. 40.
Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:14/09/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Provvidenze).
Art. 4.  (Opere agevolabili).
Art. 5.      1. L'amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto non [...]
Art. 6.  (Criteri di priorità).
Art. 7. 
Art. 8.  (Domande).
Art. 9.  (Erogazione dell'abbattimento degli interessi).
Art. 10.  (Finanziamenti concessi ai tassi correnti).
Art. 11.  (Cumulabilità dei benefici).
Art. 12.  (Vincolo di destinazione).
Art. 13.  (Vigilanza degli organi regionali).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.      1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993/1995 sono introdotte le seguenti variazioni


§ 2.10.37 - L.R. 14 settembre 1993, n. 40.

Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera.

 

Art. 1. (Finalità).

     1. L'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell'economia turistica favorendo:

     a) l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevarne la qualità dell'offerta e l'economicità della gestione:

     b) l'equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti tra le zone a vocazione turistica, individuate con gli strumenti di programmazione del territorio;

     c) la qualificazione e la crescita delle piccole medie imprese esercenti attività turistiche;

     d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle zone interne di particolare interesse turistico:

     e) la promozione e la commercializzazione del l'offerta turistica.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. I destinatari degli interventi sono le imprese turistiche private, singole o consorziate, come definite dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n 217

 

     Art. 3. (Provvidenze).

     1. Per gli scopi indicati nell'articolo 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all'uopo convenzionati appositi tondi al fine di:

     a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti, anche in valuta estera, nei limiti del 75 per cento della spesa ammissibile, nella misura del 60 [1] per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento:

     b) concedere relativamente all'acquisizione di locali, degli arredi e delle dotazioni di cui al successivo articolo 4, mediante società di locazione finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per l'importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la sua durata complessiva.

     2. L'ammontare delle agevolazioni non puo comunque essere superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

     3. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui alla presente legge sono stipulate a termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, modificato dall'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991. n. 39.

 

     Art. 4. (Opere agevolabili).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'adattamento, l'ampliamento, il completamento, l'ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenuti con operazioni di locazioni finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:

     a ) strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di «multiproprietà» ove le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura;

     b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari ed idrotermali.

     2. L'Amministrazione regionale agevola, inoltre, l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.

 

     Art. 5.

     1. L'amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che rappresentano un numero di posti letto non inferiore a 2.000 o un numero di soci non inferiore a 5 [2].

     2. Il limite del 75 per cento, di cui al primo comma, lettera a) del precedente articolo 3 è elevato al 90 per cento sui mutui concessi per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica.

 

     Art. 6. (Criteri di priorità).

     1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria turistica che si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere, determina i criteri e le priorità da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni nell'anno seguente, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 6.

 

     Art. 7. [3]

     1. L'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi:

     a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;

     b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;

     c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

     2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'articolo 3 e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato.

 

     Art. 8. (Domande). [4]

     1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati, prima dell’inizio dei lavori. Copia della domanda, corredata del progetto e del modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati, all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

 

     Art. 9. (Erogazione dell'abbattimento degli interessi).

     1. Le agevolazioni concesse alle imprese vengono erogate agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale del Turismo, nell'ambito delle disponibilità presenti nei predetti fondi.

     2. Le agevolazioni previste nel precedente comma devono essere richieste dagli enti creditizi mediante un prospetto con l'indicazione dei beneficiari e dell'importo relativo all'abbattimento degli interessi, corredato per ciascun beneficiario, da una scheda contenente tutti i dati utilizzati per la valutazione dell'investimento da agevolare.

     3. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono riversati al bilancio regionale.

     4. Le spese per l'amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente articolo 3, sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Finanziamenti concessi ai tassi correnti).

     1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi della presente legge, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi ai tassi correnti e procedere alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione dell'ammontare relativo all'abbattimento degli interessi.

     2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento puo essere determinata in sede di convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli enti creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.

     3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all'agevolazione prevista dall'articolo 3, questa decorre dalla data della prima erogazione.

     4. Con la stessa valuta di prelievo dall'apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l'ammontare dell'agevolazione eventualmente maturata.

     5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie, devono essere rimborsati dalle stesse all'Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

     6. In caso di estinzione anticipata del prestito, deve esser rimborsata all'Amministrazione regionale la relativa quota

dell'agevolazione concessa non utilizzata.

 

     Art. 11. (Cumulabilità dei benefici).

     1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da leggi regionali; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

     2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 10.

 

     Art. 12. (Vincolo di destinazione).

     1. Le opere agevolabili, di cui al precedente articolo 4, sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per un periodo di tempo pari a venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell'attività .

     2. Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

     3. I beneficiari che non risultano proprietari degli immobili sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico alberghiera per il periodo indicato al primo comma del presente articolo.

     4. Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscrive opportuna obbligazione del mantenimento della destinazione turistico alberghiera in forma di atto pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio dell'attività.

     5. Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non cedere, ne a mutarne la tipologia per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzate senza aver data comunicazione all'Amministrazione regionale.

     6. La cessione di quote od azioni da parte di una società beneficiaria delle agevolazioni di cui alla presente legge deve essere preventivamente comunicata all'Assessore regionale del turismo.

     7. L'Assessore del turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

     8. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi pari al tasso di riferimento vigente alla data del recupero della somma.

     9. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione di cui sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma, ulteriormente-incrementati del cinquanta per cento.

 

     Art. 13. (Vigilanza degli organi regionali).

     1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui al precedente articolo 12, i beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono consentire accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall'Amministrazione regionale. Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca non veritieri può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato dell'Assessore regionale del turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto alla restituzione dei benefici già concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del precedente articolo 11.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando si riferiscano ad iniziative che rientrino nelle finalità di cui al precedente articolo 1, qualora confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalità e procedure previste, sono considerate prioritarie e validamente prodotte ai fini della presente legge utilizzando la documentazione esistente, da integrare ove necessario.

     2. Le iniziative ritenute valide dalla Commissione regionale per il credito alberghiero e annesse a finanziamento, anche parziale, con apposito decreto adottato antecedentemente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni [5].

     2 bis. Per la parte di investimento già realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste a termini del comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini dell'articolo 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dall'articolo 3. In tal caso l'ammontare degli incentivi ai sensi della presente legge è decurtato di un importo pari a quello già erogato dalla Regione quale contributo in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e della legge regionale n. 40 del 1993, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella precedentemente riconosciuta [6].

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, i criteri e le proposte di cui al precedente articolo 6 sono determinati dalla Giunta regionale senza l'osservanza dei termini previsti dallo stesso articolo.

     4. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dallo sfavorevole andamento della stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 1994 [7], a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del 1964, possono chiedere, nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento di un numero di rate semestrali non superiori a quattro, relative agli anni 1993-1994-1995-1996 e 1997 [8].

     5. Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in vigore alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 15. (Abrogazione).

     1. La legge regionale n. 8 del 1964, e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse già destinate all'attuazione della legge n. 8 del 1964 e successive modificazioni ed integrazioni di cui si dispone l'abrogazione col precedente articolo 15, dal riversamento al bilancio regionale delle disponibilità e dei rientri ai fondi istituiti presso gli istituti credito a' termini di detta medesima legge e degli articoli 8 e 38 della legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché dagli ulteriori apporti disposti con la presente legge e con le annuali leggi finanziarie.

     2. Gli istituti di credito, già convenzionati per la gestione dei fondi di cui alla legge regionale n. 8 del 1964 ed agli articoli 8 e 38 della legge n. 588 del 1962, riversano, trimestralmente, a partire dal 30 settembre 1993, al bilancio della regione (Cap. 36113/04 E) i rientri che si verificano negli stessi fondi.

     3. Gli apporti derivanti dai rientri di cui al precedente comma sono valutati dal 1993 al 2008 in complessive lire 242.000.000.000 e, mediamente, in lire 15.125.000.000.

     4. Con carico a detti rientri è autorizzato per il concorso negli interessi di cui all'articolo 3, primo comma - lettera a), della presente legge il limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1993 all'anno 2008.

     5. La restante parte dei rientri è destinata alla concessione, in forma attualizzata, dei concorsi in conto canoni di cui all'articolo 3, primo comma, lett. b) della presente legge; l'attualizzazione viene effettuata ad un tasso corrispondente a quello di riferimento.

     6. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) e con carico alle disponibilità del fondo speciale del conto capitale (Cap. 03017) sono autorizzati i seguenti ulteriori limiti d'impegno:

     - di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione dall'anno 1994 all'anno 2009;

     - di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte dall'anno 1995 all'anno 2010.

 

     Art. 17.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 ed in quello pluriennale per il triennio 1993/1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata.

In aumento

Capitolo 36113/04 - (di nuova istituzione) (3.6.1.) Recuperi dai fondi di rotazione concernenti il credito alberghiero di cui alla legge 18 marzo 1964, n. 8 ed alla legge 11 giugno 1962, n. 588

 

 

- 1993                                         lire 15.300.000.000

- 1994                                         lire 15.900.000.000

- 1995                                         lire 16.900.000.000

 

 

Spesa

In diminuzione

03 - Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale

dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983,

n. 11. art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n, 17 e artt. 45 e 46

della legge regionale 20 aprile 1993, n. 18)

 

 

- 1993                                         lire    300.000.000

- 1994                                         lire 10.300.000.000

- 1995                                         lire 20.300.000.000

 

 

(mediante riduzione delle riserve di cui alla tabella B allegata alla legge

finanziaria 1993 - voce n. 8)

In aumento

07 - Turismo, artigianato e commercio

Capitolo 07021 - (N.I. ) 2.1.2.ó.3.4.10.24 (02.04)

Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la

concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese

turistiche (art. 3 della presente legge)

 

 

- 1993                                         lire 15.300.000.000

- 1994                                         lire 25.900.000.000

- 1995                                         lire 36.900.000.000

 

 

Capitolo 07021/01 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.24 (08.02) Compensi agli enti

creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione del fondo

istituito per la concessione di concorsi in conto interessi per in conto

canoni alle imprese turistiche (art. 3 della presente legge)

 

 

- 1993                                         lire    300.000.000

- 1994                                         lire    300.000.000

- 1995                                         lire    300.000.000

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. unico, comma 1, della L.R. 18 maggio 1994, n. 22 e dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[8] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e così nuovamente modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9. L'art. 20, comma 2, della stessa L.R. 9/96 prevede, inoltre, quanto segue: «I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica».