§ 2.10.38 - L.R. 11 marzo 1998, n. 9.
Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:11/03/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Provvidenze regionali.
Art. 3.  Destinatari e iniziative ammissibili.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1993.
Art. 5.  Criteri di priorità.
Art. 6.  Vincoli di destinazione.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 40 del 1993.
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 40 del 1993. Durata delle agevolazioni.
Art. 9.  Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993.
Art. 10.  Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e della Legge n. 588 del 1962.
Art. 11.  Fondo speciale settore turismo.
Art. 12.  Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 1993.
Art. 13.  Copertura finanziaria.


§ 2.10.38 - L.R. 11 marzo 1998, n. 9.

Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria

alberghiera).

(B.U. 21 marzo 1998, n. 9).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento dell'evoluzione della domanda turistica.

 

     Art. 2. Provvidenze regionali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 21, così come modificate dall'articolo 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 [*].

     2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.

     3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A..

     4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al comma 3 è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive integrazioni.

     5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

     6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse all'imprenditore che, in atto pubblico assuma l'impegno di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con priorità per l'apertura più prolungata, anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione.

 

     Art. 3. Destinatari e iniziative ammissibili.

     1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e), società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.

     2. Gli incentivi possono concessi per:

     a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;

     b) adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;

     c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;

     d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al punto b) e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;

     e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative; l'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 20% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1993. [1]

 

     Art. 5. Criteri di priorità.

     1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sentito la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i criteri di concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3 [*].

     2. Le agevolazioni medesime sono concesse mediante apposito programma di spesa approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

 

     Art. 6. Vincoli di destinazione.

     1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

     2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

     3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.

     4. L'assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

     5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 40 del 1993. [2]

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 40 del 1993. Durata delle agevolazioni. [3]

 

     Art. 9. Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993. [4]

 

     Art. 10. Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e della Legge n. 588 del 1962.

     1. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare in Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della Legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.

     2. Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della legge regionale n. 8 del 1964.

 

     Art. 11. Fondo speciale settore turismo.

     1. Ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 40 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda.

     2. La SFIRS S.p.A., ai sensi della presente legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi in conto interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.

 

     Art. 12. Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 1993.

     1. Le annualità dei limiti di impegno disposti dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 40 del 1993, come modificate dall'articolo 26, lettere a) e b) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono protratte come segue (cap. 07021):

     a) lire 10.000.000.000 con annualità dal 2011 al 2014;

     b) lire 5.000.000.000 con annualità dal 2012 al 2015.

     2. E' autorizzato, per le finalità di cui al comma 6, dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 1993, l'ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000 con annualità dal 1997 al 2016 (cap. 07021).

 

     Art. 13. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 6.000.000.000.

     2. Il bilancio della Regione per l'anno 1998 ed il bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 tiene conto delle seguenti previsioni:

     (Omissis).

     3. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte, nell'anno 1998 e successivi, con fondi propri della Regione di cui i bilanci per gli stessi anni devono tener conto.

 

 


[*] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 maggio 1998, n. 15.

[1] Sostituisce il comma 1, art. 5, della L.R. 14 settembre 1993, n. 40.

[*] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 maggio 1998, n. 15.

[2] Modifica la lettera a), art. 3, della L.R. 14 settembre 1993, n. 40.

[3] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 14 settembre 1993, n. 40.

[4] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 14 della L.R. 14 settembre 1993, n. 40.