§ 5.2.110 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:21/12/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Fondo nuovi oneri legislativi.
Art. 2.  Attuazione del programma Comunitario LEADER II.
Art. 3.  Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione.
Art. 4.  Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela.
Art. 5.  Norme integrative della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area).
Art. 6.  Rifinanziamento alle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974.
Art. 7.  Abrogazione della legge regionale n. 20 del 1994 - Interventi a favore del CO.RI.SA.
Art. 8.  Opere portuali.
Art. 9.  Piani particolareggiati.
Art. 10.  Pianificazione territoriale.
Art. 11.  Dilazione dei rimborsi alle anticipazioni ex art. 35, comma 3, legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - Piani di risanamento urbanistico.
Art. 12.  Interventi vari in agricoltura.
Art. 13.  Modifica della legge regionale n. 1 del 1975.
Art. 14.  Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi.
Art. 15.  Miglioramento del patrimonio zootecnico.
Art. 16.  Fondo per anticipazione del concorso interessi sui mutui di assestamento e miglioramento agrario.
Art. 17.  Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993 - Industria alberghiera.
Art. 18.  Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera, al commercio e all'artigianato.
Art. 19.  Automazione ed informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo.
Art. 20.  Industria alberghiera e turistica.
Art. 21.  Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane.
Art. 22.  Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986, modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1996.
Art. 23.  Interventi per le zone industriali.
Art. 24.  Integrazioni all'art. 20 della L.R. n. 28 del 1984 - Anticipazioni alle imprese commerciali.
Art. 25.  Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 - Garanzia fideiussoria.
Art. 26.  Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate.
Art. 27.  Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della legge regionale n. 45 del 1976.
Art. 28.  Infrastrutture nel Comune di Tratalias.
Art. 29.  Rifinanziamento della legge regionale n. 45 del 1987.
Art. 30.  Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi.
Art. 31.  Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali.
Art. 32.  Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale.
Art. 33.  Interventi a favore del settore industriale.
Art. 34.  Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu.
Art. 35.  Interventi a favore delle imprese lattiero-casearie e di lavorazione delle carni fresche.
Art. 36.  Intesa di programma per la Sardegna Centrale - Integrazione all'art. 30 della legge regionale n. 17 del 1993.
Art. 37.  Formazione professionale.
Art. 38.  Rendicontazione dei finanziamenti assegnati agli enti locali in materia di interventi per l'occupazione.
Art. 39.  Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico.
Art. 40.  Contributi per l'esercizio di attività teatrali.
Art. 41.  Integrazione dei finanziamenti a centri e istituzioni.
Art. 42.  Prima biennale internazionale dell'adolescenza.
Art. 43.  Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.
Art. 44.  Spese per l'informazione - Integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1953.
Art. 45.  Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale.
Art. 46.  Prestazioni di assistenza ospedaliera.
Art. 47.  Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta.
Art. 48.  Strutture dei servizi socio-assistenziali - Utilizzo delle economie di appalto.
Art. 49.  Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L.
Art. 50.  Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n. 67 del 1988.
Art. 51.  Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale.
Art. 52.  Aziende di trasporto.
Art. 53.  Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello.
Art. 54.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20.
Art. 55.  Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996.
Art. 56.  Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo.
Art. 57.  Parco scientifico e tecnologico.
Art. 58.  Proroga del termine di cui alla legge regionale n. 28 del 1995.
Art. 65.  Urgenza.


§ 5.2.110 - L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15

febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n.

20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero).

 

Art. 1. Fondo nuovi oneri legislativi. [1]

 

     Art. 2. Attuazione del programma Comunitario LEADER II.

     1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee del 14 settembre 1995 n. C[95] 1308/1, concernente la concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - Sezione orientamento, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), per il finanziamento di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "LEADER II" nella Regione Sardegna - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative azioni.

     2. Ai fini della realizzazione della misura A e del controllo e valutazione del programma di cui al precedente comma, la competenza d'attuazione è attribuita all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

     3. Per l'attuazione delle misure B e C dello stesso programma sono destinatari dei relativi finanziamenti i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Operatori Collettivi (OC) così come individuati nel medesimo programma; ai fini della realizzazione della suddetta misura B - programmi di innovazione rurale dei GAL ed OC - la percentuale del contributo da erogarsi a favore dei beneficiari privati è determinata nella misura massima del 75 per cento.

     4. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessive lire 26.745.000.000 per l'anno 1996, in lire 28.536.000 000 per l'anno 1997 e in lire 27.816.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

 

     Art. 3. Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione.

     1. La riduzione di spesa di lire 29.300.000.000 disposta in conto del capitolo 01080 dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminata in lire 21.886.000.000.

     2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996, relativi all'approvazione dei progetti speciali ed all'emissione dei relativi decreti di finanziamento, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

     3. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 45 della legge regionale n. 9 del 1996, per l'anno 1996, è incrementata di lire 850.000.000 (cap. 10136).

     4. Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è ripartito tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dell'intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a' termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6; la ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti. I Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 2.050.000.000 (cap. 01090).

 

     Art. 5. Norme integrative della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area).

     1. Il coordinatore del programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996, è nominato, per il periodo necessario all'attuazione del programma, nell'ambito dell'organico

dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli enti pubblici, compresi quelli economici con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.

     1 bis. Qualora i coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico [1]a.

     2. Il coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l'attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al coordinatore, questi è rimosso dall'incarico e con lo stesso provvedimento si procede alla nomina del nuovo coordinatore del programma.

     3. Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla legge regionale 22 aprile 1990, n. 40, per quanto compatibili con la presente norma, nonché in generale le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definito dalla normativa vigente.

     4. Il coordinatore convoca, entro 15 giorni dall'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordare e definire l'accordo di programma di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996.

     5. L'accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.

     6. I soggetti che stipulano l'accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste, ai sensi della normativa vigente.

     7. [2].

     8. I contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996, possono essere attuati da consorzi di imprese e/o da società finanziarie.

     9. Il coordinatore convoca, ove necessario, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 e assicura la regolare esecuzione delle risultanze conclusive della medesima presso le Amministrazioni e, in genere, i soggetti interessati.

     10. Della convocazione della conferenza di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale n. 14 del 1996, è data pubblicità dal coordinatore di programma per un periodo di almeno dieci giorni prima della data della stessa mediante comunicazione da effettuarsi all'Albo Pretorio delle Amministrazioni interessate.

     11. Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte; il relativo verbale costituisce parte integrante dell'accordo di programma.

     12. Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del coordinatore del programma sono assicurati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

     13. Qualora il coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può affidare le stesse, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, a professionisti o società di servizi esterni all'Amministrazione regionale aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, organizzativo, economico; i relativi oneri gravano sul capitolo 03056 del bilancio regionale.

     13 bis. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 è dovuto, per lo svolgimento dei propri compiti connessi all'incarico, un compenso mensile lordo pari all'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale; i relativi oneri, valutati in annue lire 275.000.000, fatto carico agli stanziamenti recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale; a carico dell'Amministrazione di provenienza resta il relativo trattamento di missione [2]a.

 

     Art. 6. Rifinanziamento alle contabilità speciali di cui alle Leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del 1974.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 4.500.000.000 a favore del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

     2. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 11.985.554 a favore del titolo di spesa 5.3.08 del 5° Programma esecutivo del Piano di rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, per la liquidazione degli interessi relativi alla venticinquesima e ultima rata di ammortamento sul mutuo concesso al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Cagliari.

     3. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti in conto del capitolo 03034/01 del bilancio della Regione per essere trasferiti alle rispettive contabilità speciali ed essere attribuiti ai competenti titoli di spesa sopra richiamati.

 

     Art. 7. Abrogazione della legge regionale n. 20 del 1994 - Interventi a favore del CO.RI.SA.

     1. La legge regionale 29 aprile 1994, n. 20, è abrogata.

     2. Le finalità previste nella predetta legge vengono perseguite mediante utilizzazione dello stanziamento del titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione della Legge 24 giugno 1974, n. 268.

     3. I provvedimenti imputati sul predetto titolo di spesa a decorrere dall'entrata in vigore della succitata legge regionale n. 20 del 1994 per l'acquisizione al "Parco scientifico e tecnologico regionale" di tutti i rapporti giuridici ed amministrativi della struttura di ricerca dell'area di Tramariglio di proprietà dell'Università di Sassari, sono da intendersi emessi in attuazione della predetta legge regionale n. 20 del 1994.

 

     Art. 8. Opere portuali. [3]

 

     Art. 9. Piani particolareggiati.

     1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi anche per la redazione dei piani particolareggiati, con particolare riferimento a quelli interessanti i centri storici, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; a tal fine i Comuni devono presentare entro il primo trimestre di ciascun anno apposite istanze; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Per l'anno 1996 il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 non trova applicazione.

 

     Art. 10. Pianificazione territoriale.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 6.000.000.000 al fine di consentire la definizione della pianificazione territoriale da parte dei comuni della Sardegna la cui procedura è stata avviata con il programma di spesa deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 1993 (cap. 04159/10).

 

     Art. 11. Dilazione dei rimborsi alle anticipazioni ex art. 35, comma 3, legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - Piani di risanamento urbanistico.

     1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, possono ottenere la proroga del termine per il rimborso di cui al comma 3 dello stesso articolo presentando richiesta di dilazione da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano è approvato dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale. [3]a

     2. Per il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per la restituzione, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

 

     Art. 12. Interventi vari in agricoltura.

     1. Nell'anno 1996 sono autorizzati i seguenti stanziamenti per gli scopi appresso indicati:

     a) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (cap. 06025), lire 8.500.000.000

     b) incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120), lire 6.000.000.000

     c) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (cap. 06180), lire 8.500.000.000

     2. La somma di cui alla lettera a) del precedente comma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/I, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982- 1984 approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

     3. Sono autorizzati, altresì, nell'anno 1996, i seguenti stanziamenti per gli scopi accanto agli stessi indicati:

     a) lire 10.000.000.000 - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap. 06087/02);

     b) lire 13.423.000.000 - ristrutturazione della olivicoltura sarda (cap. 06227);

     c) lire 7.000.000.000 - adeguamento dei caseifici alla direttiva 92/46 (CEE) del Consiglio (cap. 06234/02);

     d) lire 2.000.000.000 - interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cap. 06234/02).

     4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 si provvede secondo le modalità indicate, rispettivamente, nelle misure 1.4.1.1., 1.4.1.3., 3.4.4.3. e 3.4.4.4. del P.O.P. (FEOGA) per gli anni 1994/1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C[94] 3128 del 25 novembre 1994; i relativi stanziamenti, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1996, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

     5. I rimborsi disposti dallo Stato nel triennio 1996/1998 a fronte degli interventi effettuati dalla Regione a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, sono utilizzati, oltre che per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1995, n. 16 e 5 dicembre 1995, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura anche per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

     6. Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, destinando i rimborsi di cui al comma 5 secondo le seguenti percentuali:

     a) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli: 35 per cento;

     b) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 35 per cento;

     c) interventi previsti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura dalle leggi regionali n. 16 del 1995 e n. 33 del 1995: 30 per cento.

     7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva appositi programmi di spesa; tali programmi devono prevedere interventi prioritari a favore delle aziende che, malgrado la compromissione della situazione economica e finanziaria, sono suscettibili di risanamento finanziario e rilancio produttivo.

     8. A tal fine l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, anche tramite apposite convenzioni con enti o società specializzate, individua comparti ed aree in crisi, dispone il rilevamento e l'analisi delle aziende in difficoltà, definisce un piano di risanamento e di rilancio basato, in particolare, sugli adeguamenti strutturali e tecnologici e sulla individuazione degli indirizzi culturali e commerciali, definiti anche in base alla stipula di contratti di coltivazione o in coerenza ad appositi piani di comparto.

     9. L'articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è abrogato.

 

     Art. 13. Modifica della legge regionale n. 1 del 1975. [4]

 

     Art. 14. Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 quale incremento del fondo di rotazione istituito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi comunitari per il rimboschimento dei terreni seminativi (cap. 06062).

 

     Art. 15. Miglioramento del patrimonio zootecnico.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 399.000.000 (cap. 06163/01).

 

     Art. 16. Fondo per anticipazione del concorso interessi sui mutui di assestamento e miglioramento agrario.

     1. Al Fondo per l'anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, possono essere versate tutte le annualità dei limiti di impegno di cui alle leggi richiamate dall'articolo 28 della legge regionale n. 18 del 1994 e dall'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993 - Industria alberghiera.

     1. [5].

     2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera, al commercio e all'artigianato.

     1. L'agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni, e alle piccole e medie imprese del settore del commercio a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42 e successive modificazioni è concedibile a carico dei relativi fondi, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.

     2. [6].

 

     Art. 19. Automazione ed informatizzazione delle procedure dell'Assessorato del turismo.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 31, è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 (cap. 07076/01).

     2. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l'istituzione di una banca dati (cap. 07073/02).

 

     Art. 20. Industria alberghiera e turistica.

     1. Il termine di cui comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988), già prorogato dall'articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 21. Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane.

     1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, già rideterminato dal comma 2, dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, è ulteriormente rideterminato, per il triennio 1996/1998, nel 31 dicembre di ogni anno (cap. 07037) [6]a.

     2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativamente all'anno 1995, è rideterminato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986, modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1996.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 27, sostitutivo dell'articolo 4, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, si interpreta nel senso che il numero dei seggi di ciascuna confederazione nelle commissioni provinciali dell'artigianato, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti in parti uguali, è quello conseguito nelle relative elezioni e, comunque, in atto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

 

     Art. 23. Interventi per le zone industriali.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, limitatamente agli interventi per la costruzione di rustici industriali, a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale.

 

     Art. 24. Integrazioni all'art. 20 della L.R. n. 28 del 1984 - Anticipazioni alle imprese commerciali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la costituzione di un apposito fondo anche presso la SFIRS S.p.A. destinato alla concessione delle agevolazioni stabilite dalla Legge 10 ottobre 1975, n. 517, dall'articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 maggio 1988, n. 67, relativamente alle operazioni di mutuo contratte con enti creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione sarda (cap. 07047).

     2. La SFIRS S.p.A. è abilitata, mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, ad effettuare l'istruttoria e la concessione dei suddetti contributi in conto interessi in conformità ad apposita direttiva adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

 

     Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 - Garanzia fideiussoria. [7]

 

     Art. 26. Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativo alla forfettizzazione delle spese generali in caso di delega in materia di opere pubbliche è da intendersi nel senso che gli enti delegati hanno facoltà di determinare l'importo delle spese generali relative alle opere delegate non esclusivamente in misura forfettaria, ma anche sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute qualora le stesse risultino superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

     2. L'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore dei concessionari di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 44 del 1986, è incrementato dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto addebitato

all'amministrazione concedente dagli stessi concessionari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     3. In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 4, il prezzario dei lavori pubblici per le opere da eseguirsi

dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici. Il prezzario costituisce l'elemento tecnico-economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche di cui al presente comma.

     4. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24, sono abrogati.

 

     Art. 27. Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della legge regionale n. 45 del 1976.

     1. Per l'attuazione di un programma straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche comprese tra quelle elencate nell'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1996, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 08029/04).

     2. L'attuazione del programma, predisposto in deroga ai parametri di ripartizione per aree di programma previsti dal Piano generale di sviluppo, è delegata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

 

     Art. 28. Infrastrutture nel Comune di Tratalias.

     1. Per il completamento delle infrastrutture nel nuovo abitato del Comune di Tratalias è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 250.000.000 (cap. 08138/01).

 

     Art. 29. Rifinanziamento della legge regionale n. 45 del 1987.

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45, è autorizzato per l'anno 1996 lo stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 08259).

 

     Art. 30. Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08169).

 

     Art. 31. Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali.

     1. Per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per le iniziative industriali di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 800.000.000 (cap. 09040/01).

 

     Art. 32. Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale.

     1. Sul programma di intervento stralcio 1994/1995 approvato dal CIPE e nell'ambito del programma 1994/1998 relativo ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994 n. 402, una quota pari a lire 15.000.000.000 sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02 lettera a), relativo agli interventi per l'espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare della provincia di Oristano è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS S.p.A..

     2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Per gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.

 

     Art. 33. Interventi a favore del settore industriale.

     1. Lo stanziamento di lire 60.000.000.000 recato dal titolo di spesa 12.3.01 del programma di intervento per gli anni 1994/1998 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, è versato al fondo speciale costituito presso la banca C.I.S. e la SFIRS S.p.A. per l'attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per essere utilizzato per le finalità previste dalla stessa legge.

 

     Art. 34. Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu.

     1. E' autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un fondo speciale di lire 3.500.000.000 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per favorire, nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio e Ingurtosu, investimenti in campo turistico, dell'agro-industria e della piccola e media impresa ed in genere lo sviluppo delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 09009).

     2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

     3. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 56, è abrogato.

     4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 09016-01 per l'anno 1996, la somma di lire 3.500.000.000 è destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di risanamento e di recupero delle aree minerarie dismesse di cui al comma 1, e di opere infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.

 

     Art. 35. Interventi a favore delle imprese lattiero-casearie e di lavorazione delle carni fresche.

     1. Sul programma di intervento per gli anni 1994-1998 e nell'ambito dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, una quota pari a lire 14.400.000.000 dello stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02, lettera a), relativo agli interventi sulle strutture di trasformazione dei prodotti agro-alimentari a favore delle imprese lattiero casearie e delle imprese operanti nel settore delle carni fresche è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS S.p.A. per l'adeguamento igienico e sanitario, in conformità alle direttive comunitarie nn. 497 e 499 del 29 luglio 1991 e nn. 46 e 47 del 16 giugno 1992, degli stabilimenti per la lavorazione delle carni fresche e di quelli per il trattamento e la trasformazione del latte.

     2. Per la gestione del fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

 

     Art. 36. Intesa di programma per la Sardegna Centrale - Integrazione all'art. 30 della legge regionale n. 17 del 1993. [8]

 

     Art. 37. Formazione professionale.

     1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996, determinata dall'articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 59.500.000.000 (cap. 10001).

     2. Una quota pari a lire 7.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.

     3. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10001 del bilancio della Regione per l'anno 1996 è autorizzata una spesa non inferiore a lire 2.500.000.000 per il finanziamento di corsi di formazione professionale del personale da impiegare nei porti industriali della Sardegna, di cui all'accordo di programma pubblicato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1995, n. 210; in attuazione di tale accordo di programma è consentito l'aumento di parametri medi di finanziamento previsti dal fondo sociale dell'Unione europea fino ad un massimo di lire 63.000 all'ora per allievo.

     4. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del coordinamento delle Regioni, lo stanziamento previsto dall'articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è incrementato di ulteriori lire 4.400.000.000 (cap. 10001).

 

     Art. 38. Rendicontazione dei finanziamenti assegnati agli enti locali in materia di interventi per l'occupazione. [8]a

 

     Art. 39. Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico.

     1. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo 82 della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9, è attribuita all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (cap. 11024/01).

 

     Art. 40. Contributi per l'esercizio di attività teatrali.

     1. [9].

     2. Per l'anno 1996 il termine di cui al comma precedente è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 41. Integrazione dei finanziamenti a centri e istituzioni.

     1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11099 del bilancio della Regione, ad integrazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzato un ulteriore adeguamento del 30 per cento del finanziamento annuale ai Centri di Servizi socio-culturali, rispetto alla misura per essi stabilita dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 11074).

 

     Art. 42. Prima biennale internazionale dell'adolescenza.

     1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 02159/01 del bilancio della Regione per l'anno 1996, una quota di lire 400.000.000 è destinata al Comitato organizzatore nazionale per la famiglia e la gioventù (C.O.N.F.A.G.I.), quale ulteriore contributo nelle spese sostenute per l'organizzazione della prima biennale internazionale dell'adolescenza; per la rendicontazione si applica la disciplina prevista per i contributi concessi ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.

 

     Art. 43. Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.

     1. Una quota, pari a lire 1.300.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione, per l'anno 1996, è destinata all'erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

 

     Art. 44. Spese per l'informazione - Integrazione dell'elenco di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1953. [9]a

 

     Art. 45. Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1996, già disposto dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 9, di un importo pari a lire 17.000.000.000 (cap. 12133/02).

 

     Art. 46. Prestazioni di assistenza ospedaliera.

     1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, vengono estese all'esercizio 1996 e, conseguentemente, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l'anno 1996, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio, quali residui nell'anno finanziario 1997.

     2. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1997 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 è prioritariamente utilizzato per compensare l'eventuale eccedenza dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 1.

 

     Art. 47. Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta.

     1. Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all'80 per cento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

     2. Sono abrogati l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26, e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

     3. La decorrenza nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 1 viene stabilita dalla Giunta Regionale in relazione alla data di adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 5 del 1995.

 

     Art. 48. Strutture dei servizi socio-assistenziali - Utilizzo delle economie di appalto.

     1. Le economie verificatesi nella realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali finanziate con i fondi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, nonché per il completamento della dotazione strumentale e di arredo della struttura, previa autorizzazione dell'Assessorato competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento richiamata (cap. 12001/02).

 

     Art. 49. Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L. [1]0

 

     Art. 50. Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n. 67 del 1988. [1]1

 

     Art. 51. Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale.

     1. Per il triennio 1996-1998 è autorizzata, in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l'erogazione di un contributo di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per il finanziamento di spese in conto capitale (cap. 12162/01).

 

     Art. 52. Aziende di trasporto.

     1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000 (cap. 13002/01).

 

     Art. 53. Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello. [1]2

 

     Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20. [1]3

 

     Art. 55. Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996. [1]3a

     [1. Per l'applicazione della legge regionale 19 giugno 1996, n. 23, è istituito, in deroga al comma 3, lett. b), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, nell'ambito del servizio artigianato dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio il settore "repressione dell'abusivismo nell'artigianato".

     2. L'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1996, è abrogato.

     3. Per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è istituito, in deroga al comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 1992, nell'ambito del servizio bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio il settore "controllo sugli atti contabili degli enti regionali".]

 

     Art. 56. Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo.

     1. Nelle more dell'adozione di una organica disciplina regionale concernente le tasse sulle concessioni di propria competenza, la tassa dovuta dalle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, è fissata in lire seicentomila annue.

 

     Art. 57. Parco scientifico e tecnologico.

     1. Le somme destinate al CRS 4 ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50, possono essere utilizzate anche nel periodo successivo e fino all'emanazione della legge regionale sulla ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 [1]4, per le medesime finalità e secondo un programma da approvarsi dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, a' termini dell'articolo 4, lett. l, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

 

     Art. 58. Proroga del termine di cui alla legge regionale n. 28 del 1995.

     1. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, è prorogato al 31 dicembre 1998 [1]5.

 

     Artt. 59. - 64.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 65. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica la Tabella B allegata alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[1]1a Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 11 della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14.

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[3] Modifica ed integra l'art. 8, commi 1 e 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[3]3a Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 gennaio 1999, n.1.

[4] Integra l'art. 4, ultimo comma, della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1.

[5] Modifica l'art. 14, comma 4, della L.R. 14 settembre 1993, n. 40.

[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 3 della L.R. 19 ottobre 1993 n. 51.

[6]6a Vedi art. 25, comma 1, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8 per la proroga dei termini.

[7] Sostituisce l'art. 31, comma 1, della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.

[8] Integra l'art. 30, comma 3, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[8]8a Articolo abrogato dall'art. 28, comma 6, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[9] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.R. 8 luglio 1993, n. 30.

[9]9a Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22.

[1]10 Modifica l'art. 62, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[1]11 Sostituisce l'art. 66, comma 4, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[1]12 Sostituisce l'art. 34, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[1]13 Modifica ed integra l'art. 6, comma 8, della L.R. 23 agosto 1995 n. 20.

[1]13a Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[1]14 Termine così prorogato dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 1998, n. 1.

[1]15 Termine così prorogato dall'art. 25 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[1]16 Reca disposizioni finanziarie.