§ 4.3.131 - L.R. 2 giugno 1994, n. 24.
Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:02/06/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 3, lett. e) dello Statuto speciale della Sardegna, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 2. 


§ 4.3.131 - L.R. 2 giugno 1994, n. 24.

Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione.

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 3, lett. e) dello Statuto speciale della Sardegna, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici è adottato il prezzario dei lavori pubblici cui dovranno attenersi, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, l'Amministrazione regionale nonché gli altri enti pubblici.

     2. Per le categorie di lavori di rilevante complessità tecnica quali, tra l'altro, gli impianti ed i componenti ad alto contenuto tecnologico, qualora non possa farsi luogo in maniera conclusiva alla determinazione dei relativi prezzi, sono stabiliti, con le procedure di cui al precedente comma 1, i criteri ed i parametri per la successiva determinazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei pertinenti prezzi di riferimento.

     3. Per i fini di cui ai precedenti commi l'Osservatorio regionale degli appalti di opere pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, assume altresì le funzioni di Osservatorio regionale dei prezzi dei lavori pubblici.

     4. [1].

     5. [1].

     6. Ai fine di assicurare l'omogeneità dei prezzi di tutte le opere pubbliche realizzate nel territorio regionale, l'Osservatorio di cui al comma 3 terra conto delle determinazioni in materia di prezzi assunte dal Servizio regionale dell'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 17, della legge 24 dicembre 1993. n. 537.

 

     Art. 2. [2]

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 26, comma 4, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[1] Comma abrogato dall'art. 26, comma 4, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[2] Sostituisce l'art. 17 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.