§ 3.4.33 – L.R. 8 luglio 1993, n. 30.
Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:08/07/1993
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Musei di interesse locale).
Art. 2.  (Istituzione dei concerti G.P. da Palestrina).
Art. 3.  (Attività sportiva).
Art. 4.  (Organismi operanti nel settore dello spettacolo).
Art. 5.  (Finanziamenti per progetti speciali di animazione culturale).
Art. 6.  (Contributo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari).
Art. 7.  (Contributo all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi).
Art. 8.  (Contributo regionale agli ERSU).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).


§ 3.4.33 – L.R. 8 luglio 1993, n. 30.

Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali.

(B.U. 15 luglio 1993, n. 27).

 

Art. 1. (Musei di interesse locale). [1]

     [1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 ed all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 11106).]

 

     Art. 2. (Istituzione dei concerti G.P. da Palestrina). [2]

 

     Art. 3. (Attività sportiva).

     1. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 11124/13 del bilancio della Regione per l'anno 1993 una quota pari a lire 400.000.000 è destinata alla concessione di un contributo alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) per lo svolgimento, nel territorio regionale, nel mese di giugno 1993, dei tornei fra le rappresentative delle regioni italiane e delle finali nazionali di calcio dilettanti.

     2. Su detta somma sono consentite anticipazioni nella misura e secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 5.

 

     Art. 4. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo). [3]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad organismi pubblici e privati che intendono allestire strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili. La misura massima del contributo è fissata nel 50 per cento delle spese ammissibili per gli organismi privati e nell'85 per cento per gli organismi pubblici [4].

     2. Detto contributo è concesso agli organismi di cui al comma 1 che abbiano presentato apposita istanza entro il termine che verrà stabilito annualmente con decreto dell'Assessore competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione [5].

     3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione, di un preventivo finanziario e del progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture.

     4. La concessione del contributo è subordinata a che il progetto esecutivo preveda una struttura:

     a) pienamente rispondente alla normativa vigente in materia di esercizio teatrale;

     b) con una capienza minima di 150 posti a sedere;

     c) destinata all'uso teatrale per almeno cinque anni. Nel caso di acquisto di immobili, il vincolo di destinazione all'uso teatrale deve sussistere per almeno quindici anni.

     5. I contributi sono liquidati per stati di avanzamento o in unica soluzione, a presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

     5 bis. Nel caso di mancata destinazione delle strutture all'uso teatrale nei termini indicati dalla lettera c) del precedente quarto comma, i beneficiari del contributo regionale sono tenuti alla restituzione dello stesso contributo ed al pagamento degli interessi pari al tasso di sconto maggiorato di quattro punti ovvero alla cessione coattiva al patrimonio della Regione delle strutture finanziate [6].

     6. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 800.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 (Cap. 11115/03).]

 

     Art. 5. (Finanziamenti per progetti speciali di animazione culturale).

     1. La Regione finanzia iniziative di animazione culturale a carattere sperimentale proposte, singolarmente o in forma associata, da enti ed associazioni che ne abbiano titolo, che siano rivolte alla realizzazione di momenti di diffusione culturale di rilevante importanza dal punto di vista dell'aggregazione giovanile.

     2. Saranno privilegiati progetti mirati a:

     a) realizzazione di centri di animazione culturale con finalità di aggregazione e formazione dei giovani che intendono avvicinarsi alla produzione e alla ricerca nella musica, nel teatro e nelle arti visive;

     b) realizzazione di attività, anche interdisciplinari, di diffusione della cultura sul territorio, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle realtà associative di base già operanti.

     3. I finanziamenti a valere sul capitolo 11099 del bilancio regionale possono coprire l'intero costo del progetto.

     4. L'affinità dovrà effettuarsi entro i dodici mesi successivi alla data di approvazione del progetto.

     5. La Regione potrà concedere, dietro presentazione di garanzia fidejussoria, un'anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento.

     6. La liquidazione dei contributi avverrà dietro presentazione di rendiconto analitico di spesa indicante le entrate e le spese sostenute. Il contributo non potrà eccedere il pareggio di bilancio.

     7. Saranno ammesse le seguenti voci di spesa:

     a) affitto locali per l'attività;

     b) retribuzione e rimborsi per spese per il personale (docenti, animatori, tecnici e operatori);

     c) spese pubblicitarie, tipografiche e di realizzazione di materiale didattico e informativo;

     d) noleggio attrezzature;

     c) SIAE e diritti vari;

     8. Le spese generali dell'organismo beneficiario, la progettazione e il coordinamento culturale del progetto sono riconosciute forfettariamente nella misura del 10 per cento del costo complessivo dell'attività.

     9. L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà mediante la selezione dei progetti più significativi e rilevanti sotto i seguenti profili:

     a) dimensione dell'intervento;

     b) capacità tecniche e culturali;

     c) rilevanza e presenza sul territorio dell'organismo proponente.

 

     Art. 6. (Contributo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1993 un contributo straordinario di lire 500.000.000 alla Facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Sassari in ragione di lire 100.000.000 per consentire il finanziamento di contratti per insegnamenti universitari non ricoperti dal Ministero competente e lire 400.000.000 per consentire l'avvio del corso di diploma in beni culturali ed ambientali (Cap 11076).

 

     Art. 7. (Contributo all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi un contributo straordinario per il 1993 di 200.000.000 per concorrere all'istituzione, all'impianto e all'avvio di un laboratorio in Sardegna (Cap. 11089/05).

 

     Art. 8. (Contributo regionale agli ERSU).

     1. Il contributo della Regione agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) è determinato per l'anno 1993 in lire 25.978.000.000, per l'anno 1994 in lire 27.325.000.000 e per l'anno 1995 in lire 27.512.000.000 (Cap. 11078/01).

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 7.969.000.000 per l'anno finanziario 1993, in lire 6.553.000.000 per l'anno 1994, in lire 6.592.000.000 per l'anno 1995.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

In diminuzione

03 -  ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

Capitolo 03016  - Fondo  speciale per  fronteggiare spese correnti

dipendenti da  nuove disposizioni  legislative (art.  30,  L.R.  5

maggio 1983,  n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993,

n. 17)

- 1993                                         lire  7.969.000.000

- 1994                                         lire  6.553.000.000

- 1995                                         lire  6.592.000.000

mediante  riduzione   delle  seguenti  riserve  della  tabella  A,

allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17:

voce   5   1993                                lire  5.469.000.000

           1994                                lire  5.753.000.000

           1995                                lire  5.792.000.000

voce  13   1993                                lire  2.500.000.000

In aumento

11   -    ASSESSORATO   PUBBLICA   ISTRUZIONE,   BENI   CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT.

Capitolo 11076  (N.I.) -  (1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) - Contributo

straordinario alla  Facoltà di lettere e filosofia dell'Università

di Sassari  per il  finanziamento di  contratti  per  insegnamenti

universitari e  per l'avvio del corso di diploma in beni culturali

e ambientali (art. 6 della presente legge)

- 1993                                         lire    500.000.000

- 1994                                         lire    ===========

- 1995                                         lire    ===========

Capitolo  11078/01   -  Contributi  annui  della  regione  per  il

funzionamento degli  enti regionali  per il  diritto  allo  studio

universitario (E.R.S.U.) (artt. 1, 2, 5, 8 e 13, L.R. 14 settembre

1987, n.  37, art.  59, L.R.  22 gennaio  1990, n. 1, art. 8 della

presente legge)

- 1993                                         lire  5.469.000.000

- 1994                                         lire  5.753.000.000

- 1995                                         lire  5.792.000.000

Capitolo  11089/05   -  (N.I.)   -   (1.1.1.6.2.2.06.06)   (05.04)

Contributo straordinario  all'Istituto nazionale  biocostruttore e

biosistemi per  l'istruzione di un laboratorio in Sardegna (art. 7

della presente legge)

- 1993                                         lire    200.000.000

- 1994                                         lire    ===========

- 1995                                         lire    ===========

Capitolo 11106 - Spese per la costruzione di musei regionali (art.

3, L.R.  7 febbraio  1958, n. 1); spese per l'esecuzione di lavori

di ricerca  e di  sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare

il patrimonio  storico,  archeologico,  etnografico  e  speleologo

della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose

mobili ritrovate  (art. 4,  L.R. 7  febbraio 1958,  n. 1 e L.R. 20

giugno 1979,  n. 49);  spese per  l'esecuzione  di  opere  urgenti

intese ad  assicurare la  conservazione di  monumenti e  di  altre

opere di  riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico,

etnografico, numismatico  e speleologico  (art. 5, L.R. 7 febbraio

1958, n.  1, L.R.  20 giugno  1978, n. 49, art. 113, L.R. 4 giugno

1988, n.  11, art.  81, L.R.  30 maggio 1989, n. 18); contributi a

favore  di   musei  di   interesse  locale,  ad  esclusione  della

costruzione (art.  86, L.R.  28 aprile  1992, n.  6 e art. 1 della

presente legge)

- 1993                                         lire  1.000.000.O00

- 1994                                         lire  =============

- 1995                                         lire  =============

Capitolo 11115/03  (N.I.) 2.1.2.6.3.3.06.09  (05.04) Contributi in

conto capitale ad organismi pubblici, nelle spese per l'acquisto o

la ristrutturazione delle strutture per l'esercizio teatrale (art.

4 della presente legge)

- 1993                                         lire    800.000.000

- 1994                                         lire    800.000.000

- 1995                                         lire    800.000.000

     3. Le  spese derivanti dall'applicazione della presente legge

fanno carico  ai sopracitati  capitoli del  bilancio della Regione

per l'anno  finanziario 1993  e  sui  capitoli  corrispondenti  ai

capitoli 11078/01 e 11115/03 dei bilanci per gli anni 1994 e 1995.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.

[2] Integra l'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1974. n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50 e successivamente così sostituito dall'art. 31 della L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

[5] Comma sostituito dall'art. 40, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.