§ 5.2.77 - L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.
Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/10/1993
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 2.  (Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo, commercio e servizi).
Art. 3.  (Reiscrizione di economie di stanziamento. Fondo residui perenti).
Art. 4.  (Fondo per i nuovi oneri legislativi).
Art. 5.  (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).
Art. 6.  (Edilizia abitativa).
Art. 7.  (Ulteriori programmi di opere pubbliche).
Art. 8.  (Integrazione interventi - Legge 24 giugno 1974, n. 268).
Art. 9.  (Garanzie fidejussorie in agricoltura).
Art. 10.  (Programma Operativo Plurifondo - FEOGA - Modifica).
Art. 11.  (Parco Scientifico e tecnologico).
Art. 12.  (Contributo al CO.RI.SA.).
Art. 13.  (Partecipazione al capitale di imprese).
Art. 14.  (Interventi nel settore del turismo).
Art. 15.  (Modifiche alla L.R. n. 33 del 1988 - Politica attiva del lavoro).
Art. 16.  (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1993).
Art. 17.  (Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna).
Art. 18.  (Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali).
Art. 19.  (Studi di fattibilità - L.R. n. 28 del 1984 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).
Art. 20.  (Interpretazione autentica dell'art. 30 L.R. n. 33 del 1975 - Compiti della Regione nella programmazione).
Art. 21.  (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari).
Art. 22.  (Disposizioni diverse).
Art. 23.  (Modifica alla legge regionale n. 13 del 1988) - (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 24.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 - Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola).
Art. 25.  (Disposizioni sugli Assessori regionali).
Art. 26.  (Copertura finanziaria).
Art. 27.  (Urgenza).


§ 5.2.77 - L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.

(B.U. 5 ottobre 1993, n. 38).

 

Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, per l'importo ridotto di lire 890.000.000.000.

     2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, le finalità relative alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma sono quelle indicate nella tabella C) allegata alla presente legge

     3. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1994.

     4. Il tasso fisso di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 novembre 1992. n. 20 non può essere superiore al 15 per cento annuo.

     5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 sono rideterminati nei seguenti importi:

 

 

- 1993                                        lire  11.875.000.000

-1994                                        lire 207.447.000.000

- 1995                                        lire 226.000.000.000

- dal 1996 al 2008                            lire 239.316.000.000

- 2009                                        lire  33.009.000.000

- 2010                                        lire  13.204.000.000

 

 

     6. Nella tabella I) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993) il riferimento al capitolo 10139 - piano straordinario cantieri scuola e lavoro - è sostituito dal seguente:

     - Cap. 12172 - centri ospedalieri ed ambulatoriali.

 

     Art. 2. (Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo, commercio e servizi).

     1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, delibera un apposito Comitato operante presso ciascun Istituto di credito composto ai sensi dell'articolo 144 della medesima legge.

     2. Il terzo comma dell'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è abrogato.

 

     Art. 3. (Reiscrizione di economie di stanziamento. Fondo residui perenti).

     1. In relazione alla necessità di procedere all'attuazione dei relativi interventi è autorizzata, nel 1993, la reiscrizione delle somme indicate nell'allegata tabella D), di cui sono state accertate le economie di stanziamento al 31 dicembre 1992.

     2. In relazione all'eliminazione di somme impegnate per intervenuta perenzione al 31 dicembre 1992, le dotazioni dei fondi di cui ai capitoli 03009/01 e 03011 sono incrementate, nell'anno 1993, rispettivamente, di lire 5.000.000.000 e di lire 48.140.000.000.

 

     Art. 4. (Fondo per i nuovi oneri legislativi).

     1. La dotazione del capitolo 03016 - fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 50.190.000.000; tale incremento è destinato alla voce n. 18 di nuova istituzione nella tabella A, allegata alla legge finanziaria, così denominata: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993».

     2. La dotazione del capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale di dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 18.000.000.000.

     3. Detto stanziamento è ripartito tra le seguenti voci indicate nella tabella 13) allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993):

     - voce n. 8 - agevolazioni creditizie in materia di artigianato, di industria, turismo, agricoltura e cooperazione

 

 

                                                     6.000.000.000

     - voce n. 9 - interventi nelle aree destinate a parco

                                                    10.000.000.000

     - voce n. 14 - (N.I.) interventi per favorire la capitalizzazione

delle cooperative

                                                     2.000.000.000

 

 

     Art. 5. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).

     1. Ai fini dell'attuazione dell'intesa di programma per il riassetto territoriale della Sardegna centrale, di cui alla deliberazione assunta dal CIPE il 25 marzo 1992 ed all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata, quale quota a carico della Regione, la spesa complessiva di lire 150.000.@0.000 ripartita in ragione di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

     2. Detto stanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di infrastrutture industriali, nonché relative ai settori primario e terziario (Cap. 09045/14).

 

     Art. 6. (Edilizia abitativa).

     1. In conseguenza dell'economia di lire 7.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993 per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto; detto finanziamento è erogato previa stipulazione di un accordo di programma tra i Comuni interessati, i competenti organi dello Stato e la Regione, la presentazione dei progetti esecutivi e con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 04179/08).

     2. In conseguenza dell'economia di lire 1.500.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1993, per la prosecuzione degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio-urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 (Cap. 08259).

 

     Art. 7. (Ulteriori programmi di opere pubbliche).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 10.000.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie (Cap. 08035/03).

     2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000, nell'anno 1993, per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (Cap. 05013/10); di tale importo una quota pari a lire 4.000.000.000 è destinata ad interventi per la salvaguardia dello stagno di Molentargius in provincia di Cagliari.

     3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 08035/13) per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l'emergenza idrica a' termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

     4. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento straordinario di lire 8.000.000.000 a favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) per la realizzazione di un piano di investimenti (Cap. 08225/01).

     5. In relazione alle economie di stanziamento verificatisi alla chiusura dell'esercizio 1992 sullo stanziamento disposto dall'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è riautorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 15.000.000.000 (Cap. 05078/08) per l'esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni.

     6. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (08073/01) per l'attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione e completamento di mattatoi con adeguamento alla normativa comunitaria.

     7. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l'attuazione di interventi di sistemazioni idraulico- forestali (Cap. 05017).

     8. E' autorizzato, nell'anno 1993, il contributo straordinario complessivo di lire 3.000.000.000 (Cap. 11078/02) agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali.

     9. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 79, comma 6, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ognuno degli anni 1993 e 1994 (Cap. 08215); i suddetti stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

     10. E' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento del Teatro civico di Cagliari (Cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 12 marzo 1991.

     11. ln conseguenza dell'economia, realizzatasi al 31 dicembre 1992 dello stanziamento disposto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è riautorizzata, nell'anno finanziario 1993, la spesa di lire 2.300.000.000 (Cap. 06248/01), quale contributo straordinario al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

     12. Ad integrazione del programma straordinario per il recupero dei centri storici e per il restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture di base ai sensi dell'articolo 11, settore di intervento 5, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 è autorizzata, nell'anno 1993 la spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 08031).

 

     Art. 8. (Integrazione interventi - Legge 24 giugno 1974, n. 268).

     1. I finanziamenti di cui al terzo comma, secondo alinea, dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, pari a complessive lire 6.000.000.000, sono destinati alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e di arredo urbano nella città di Oristano.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è iscritto nel capitolo 03034/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.07/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989.1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 9. (Garanzie fidejussorie in agricoltura).

     1. Al fine di consentire l'erogazione da parte dei competenti organismi statali o comunitari delle anticipazioni di contributo previste dai programmi approvati con decisione della Commissione CEE, nell'ambito dell'iniziativa di interesse comunitario denominata L.E.A.D.E.R., a favore del gruppi di azione locale (G.A.L.) costituiti in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare, a carico del fondo di garanzia istituito dall'articolo 1, della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, la garanzia fidejussoria nella misura prevista dalla stessa legge.

     2. Al fine di agevolare la concessione delle anticipazioni di legge, l'Amministrazione regionale potrà concedere, altresì, la garanzia fidejussoria di cui al predetto articolo 1 a favore dei soggetti imprenditoriali agricoli, singoli od associati, beneficiari di interventi contributivi nell'ambito dei programmi operativi di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo I.

     3. A tal fine le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono incrementate, nell'anno 1993, di lire 100.000.000 (Cap. 06221/01).

 

     Art. 10. (Programma Operativo Plurifondo - FEOGA - Modifica).

     1. Per effetto dell'indicazione e dell'aumento del valore dell'ECU, la dotazione finanziaria del programma operativo plurifondo (POP) - FEOGA, autorizzato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è incrementata, nell'anno 1993, di lire 10.088.000.000.

     2. L'incremento di cui al precedente comma è destinato al sottoprogramma 3 - misura 3.1. - Miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino, in ragione di lire 3.363.000.000 a carico dell'Amministrazione regionale (Cap. 06406) e di lire 6.725.000.000 a carico della Comunità europea (Cap. 06406/01).

 

     Art. 11. (Parco Scientifico e tecnologico).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) società consortile a r.l. a prevalente partecipazione regionale, un finanziamento pari a lire 65.000.000.000, ripartito per lire 35.000.000.000 nell'esercizio 1993 e lire 15.000.000.000. in ciascuno degli anni 1994 e 1995, destinato all'attuazione di un

programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle attività di ricerca, scientifica e tecnologica ed alla formazione del capitale umano e materiale (Titolo di spesa 11.3.10/I) del programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268); il programma di ricerca può ricomprendere l'attività svolta a partire dal 1º gennaio 1993.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, ad erogare ai sottoelencati organismi un finanziamento pari a complessive lire 12 342.000.000, destinato all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica (Titolo di spesa 11.3.1O./I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268); detto stanziamento è così ripartito:

- lire 3.639.000.000 a favore della Società Consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.);

- lire 2.128.000.000 a favore dell'Associazione per l'Istituzione della libera Università Nuorese (AILUN);

- lire 2.000.000.000 a favore del Centro Marino Internazionale (I.M.C.);

- lire 3.000.000.000 a favore del Consorzio per la ricerca e lo sviluppo

delle biotecnologie (BIOTECNE);

- lire 1.575.000.000 a favore del Centro di ricerca per il controllo dei

sistemi idrici (HYDRO CONTROL).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, altresì, nell'anno 1993, lire 2.233.000.000 a favore del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno) per il finanziamento della progettazione e di primi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268).

     4. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 e dall'articolo 29, comma 1, lett. c), n. 3, della legge regionale 20 aprile 1993 n. 17.

     5. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

     6. All'interno delle finalità di cui al primo comma del presente articolo e per agevolare il primo impiego in attività di ricerca di giovani neo laureati nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 03034/01) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da erogarsi in parti uguali tra il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) e la Società consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

     7. I soggetti attuatori di interventi finanziati con gli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi di intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 attribuiti alla competenza di attuazione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione - presentano, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al predetto Centro, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nonché, per conoscenza copia dei bilanci consuntivi approvati a' termini di legge, e alla Ragioneria generale della Regione per il riscontro amministrativo, gli stessi consuntivi e la rendicontazione delle spese sostenute in attuazione dei rispettivi programmi di attività.

     8. [1].

 

     Art. 12. (Contributo al CO.RI.SA.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate a tutto il 30 giugno 1993 dalla Società consortile per le ricerche in Sardegna - CO.RI.SA. - (Cap. 03070/04).

 

     Art. 13. (Partecipazione al capitale di imprese).

     1. E' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 70.000.000.000 in ragione di lire 60.000.000.000 per l'anno 1993 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 (Cap. 09037) per l'incremento del fondo designato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 20.000.000.000 quale integrazione del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 09050).

 

     Art. 14. (Interventi nel settore del turismo).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (Cap. 07025) per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 2. per la realizzazione di strutture ricettive, nonché di impianti ed attrezzature per il tempo libero.

     2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 7.000.000.000 per l'attuazione di interventi nelle zone termali della Sardegna (Cap. 08032).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993 all'Ente Sardo Industrie Turistiche un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la creazione di circuiti del Trenino verde (Cap. 07010/02).

 

     Art. 15. (Modifiche alla L.R. n. 33 del 1988 - Politica attiva del lavoro).

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 16. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1993). [4]

     [(omissis).]

 

     Art. 17. (Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna).

     1. L'erogazione del finanziamento in favore dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, previsto dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, modificata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene effettuata anticipatamente all'attuazione dei programmi di attività.

     2. La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta l'erogazione.

     3. Per le erogazioni dei predetti finanziamenti si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

 

     Art. 18. (Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali).

     1. Ad integrazione della somma di lire 263.000.000.000 autorizzata dall'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è disposto, per l'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 35.000.000.000 per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12133/02 e 12139/02).

     2. Per il rimborso di spese e l'erogazione di sussidi relativi ad attività svolte negli anni decorsi e da porre a carico del fondo socio- assistenziale di cui agli articoli 20 e 46 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 9.500.000.000 (Cap. 12001/08).

     3. Per i contributi relativi alle convenzioni stipulate dai comuni con operatori sociali, ai sensi dell'articolo 55; della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, riguardanti gli anni decorsi, è autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 (Cap. 12001/12).

     4. Per la stipula delle convenzioni di cui al precedente terzo comma, gli importi previsti dall'articolo 44, comma 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono da intendersi come contributo massimo mensile.

     5. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 42, secondo comma, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è ripartita in ragione di lire 2.500.000.000 in conto del capitolo 12133/02 e di lire 7.500.000.000 in conto del capitolo 12139/02.

 

     Art. 19. (Studi di fattibilità - L.R. n. 28 del 1984 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione).

     1. Tra gli interventi autorizzati dagli articoli 2, 5, 9 e 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere finanziati gli studi di fattibilità economica, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7.

     2. Le relative spese fanno carico agli stanziamenti recati dai capitoli 05112, 06214, 07025 e 10137/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 20. (Interpretazione autentica dell'art. 30 L.R. n. 33 del 1975 - Compiti della Regione nella programmazione).

     1. L'espressione indicata nel primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, «avvalersi anche mediante contratto a tempo determinato, di tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza per la predisposizione del piano, dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268» deve essere intesa nel senso che agli stessi può essere richiesta anche l'attività di analisi, di ricerca e di proposta progettuale, compresi studi di fattibilità e consulenze coordinate e continuative, ancorché espresse sotto forma di paresi, anche per integrare e migliorare le competenze già presenti nell'Amministrazione regionale, al fine da elevarne il livello scientifico e specialistico.

 

     Art. 21. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari).

     1. Il contributo di lire 1.000.000.000, assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella città di Nuoro dall'articolo 18 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 90, può essere utilizzato anche integralmente per i corsi di laurea aventi sede nella città di Nuoro.

 

     Art. 22. (Disposizioni diverse).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (Cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

     2. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000, autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è prorogato sino all'anno 2007; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 2003 al 2007 e trovano copertura nei mezzi finanziari individuati dalla stessa legge.

     3. Il contributo annuo di cui all'articolo 25, comma 1, terzo alinea, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è incrementato di lire 400.000.000 (Cap. 11079/02).

     4. In attesa della definizione del «Progetto Ingurtosu» è autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (Cap. 03070/03) al Comune di Arbus al fine di favorire la realizzazione dell'«Università dell'ambiente» da parte dell'«OIKOS International Foundations for ecological economics» e delle Università di Cagliari, Sassari e Siena.

     5. In relazione alla riduzione delle quote dei limiti d'impegno disposti dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato, con mezzi propri della Regione, il limite d'impegno di lire 85.000.000 (Cap. 06210/01) le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2001.

     6. A modifica di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, il contributo straordinario di lire 800.000.000 (Cap. 11105) a favore della Biblioteca «S. Satta» di Nuoro è limitato al solo anno 1993.

     7. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, un contributo straordinario di lire 600.000.000 in favore della PROGEMINA S.p.A. per l'adeguamento della cartografia dei piani territoriali paesistici alle norme della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, alle «Disposizioni di omogeneizzazione» approvate dal Consiglio regionale in data 13 maggio 1993 ed al parere della Commissione consiliare competente in materia sui già adottati piani paesistici, espresso in data 16 giugno 1993 (Cap. 11126); i versamenti verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

     8. [5].

     9. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 9 fa carico allo stanziamento del capitolo 11089/04 del bilancio per l'anno 1993 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

     10. Le attribuzioni previste dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 per il direttore del Centro regionale di programmazione e per il direttore facente funzioni di direttore reggente, sono estese, in caso di assenza o di legittimo impedimento degli stessi, al vice direttore reggente.

     11. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 aprile 1993, n. 17.

     12. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, le spese generali di pertinenza degli enti pubblici concessionari dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione di opere pubbliche dalla stessa finanziate possono essere determinate, anziché in misura forfettaria, sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dagli enti qualora le stesse risultino superiori a quelle riconosciute [6] nei singoli atti di concessione. In ogni caso ad esse deve farsi fronte con la somma a disposizione indicata nell'atto di concessione, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per l'ente concedente.

     13. Le spese previste dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, destinate a provvedimenti per l'occupazione, sono incrementate di lire 7.547.000.000 e destinate ad aumentare lo stanziamento destinato ai servizi socialmente utili (Cap. 10138).

 

     Art. 23. (Modifica alla legge regionale n. 13 del 1988) - (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo). [7]

 

     Art. 24. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 - Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola).

     1. [8].

     2. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto dal precedente comma e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Capo II della legge regionale 9 luglio 1989, n. 37, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge purché i relativi provvedimenti sanzionatori non siano ancora definitivi.

 

     Art. 25. (Disposizioni sugli Assessori regionali).

     1. Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

     2. Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 nei termini previsti nei medesimi articoli.

     3. Le dichiarazioni e le notizie di cui all'articolo 9 della legge n. 441 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 26. (Copertura finanziaria).

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

- ENTRATA

In aumento

Capitolo 12106 Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122), lire 54.300.000.000

Capitolo 09045/14 - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5 della presente legge) 1994 lire 50.000.000.000

1995 lire 50.000.000.000

11 - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT.

Capitolo 11079/02- Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97. L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 25, primo comma, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 22, comma 3, della presente legge)

1994 lire 400.000.000

1995 lire 400.000.000

     3. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, per gli anni successivi al 1995 e comma 6, per gli anni dal 1996 al 2001, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 27. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 29, comma 6, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.

[2] Aggiunge il comma 3 all'art. 7 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[3] Aggiunge i commi 2 sexies e 2 septies all'art. 21 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 18, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Integrava l'art. 4 della L.R. 8 luglio 1993 n. 30.

[5] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della L.R. 22 giugno 1992, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[7] Sostituisce l'art. 15, comma 2, quarto alinea, della L.R. 13 luglio 1988, n. 13.

[8] Aggiunge il comma 1 bis alla L.R. 9 giugno 1989, n. 37.