§ 2.14.21 - L.R. 9 giugno 1989, n. 32.
Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:09/06/1989
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, ove previsto, non è richiesto il parere dell'Ufficio distrettuale delle miniere di cui all'articolo 95, terzo comma, del testo [...]
Art. 3.      1. Gli interventi finanziati con la presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti anche di carattere espropriativo, alle opere di competenza regionale di cui all'articolo 5 della legge [...]
Art. 4.      1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi ed i pareri di competenza della Regione e degli enti strumentali relativi agli interventi ed ai programmi di cui alla presente [...]
Art. 5.      1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 30.000.000.000.
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.14.21 - L.R. 9 giugno 1989, n. 32.

Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna.

 

Art. 1.

     1. In deroga alla legislazione regionale e compatibilmente con la legislazione statale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari e/o interventi immediati per fronteggiare la grave situazione idrica in atto.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare programmi di intervento straordinari di singoli Comuni mirati al miglioramento e al reperimento di nuove fonti di approvvigionamento idrico.

     3. I programmi e gli interventi di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. Per la realizzazione delle relative opere si provvede mediante affidamento in concessione ad uno degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

     4. Nel caso di interventi di assoluta urgenza per la prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità, non compresi nel programma di cui al comma precedente e dichiarati tali con decreto del Presidente della Giunta regionale, il finanziamento e l'esecuzione sono demandati all'Assessore regionale competente. Le relative opere sono altresì dichiarate di pubblica utilità e non sono soggette al disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, ove previsto, non è richiesto il parere dell'Ufficio distrettuale delle miniere di cui all'articolo 95, terzo comma, del testo unico sulle acque ed impianti elettrici n. 1775/1933 ed il parere dell'Assessorato regionale dell'Industria di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 4, ferme restando le altre disposizioni di cui al testo unico predetto e della legge 4 agosto 1984, n. 464.

     2. Con l'approvazione del progetto di ricerca d'acqua sotterranea, in deroga all'articolo 103 del testo unico sulle acque citato, è autorizzata in via provvisoria anche l'utilizzazione dell'acqua ritrovata ed è contestualmente dichiarata l'opera di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

 

     Art. 3.

     1. Gli interventi finanziati con la presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti anche di carattere espropriativo, alle opere di competenza regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ad eccezione di quelli previsti dal precedente articolo 1, quarto comma.

     2. Alle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, relative alle opere finanziate con la presente legge, si applica la legge 20 ottobre 1971, n. 865, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

     3. Ove gli interventi siano dichiarati di pubblica utilità e di assoluta urgenza, in relazione all'emergenza idrica di cui alla presente legge, per quanto attiene alla relativa occupazione d'urgenza può farsi ricorso al provvedimento di cui all'articolo 71, primo comma, della legge n. 2359/1865. In tal caso, gli stati di consistenza, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale almeno tre giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso, sono redatti, a cura dell'ente espropriante, al momento dell'occupazione, alla presenza di due testimoni estranei all'ente espropriante stesso ed ai soggetti attuatori dell'intervento medesimo.

     4. Entro i successivi venti giorni, comunicazione dell'intervenuta occupazione, sarà data, a cura dell'ente espropriante, alle ditte interessate, con invito a prendere visione del provvedimento d'occupazione, degli stati di consistenza e del verbale di immissione in possesso.

     5. Le disposizioni del presente articolo rivestono carattere eccezionale e si applicano esclusivamente ai programmi ed agli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi ed i pareri di competenza della Regione e degli enti strumentali relativi agli interventi ed ai programmi di cui alla presente legge, devono essere rilasciati entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

 

     Art. 5.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 30.000.000.000.

     2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.