§ 4.3.46 - L.R. 10 febbraio 1978, n. 4.
Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:10/02/1978
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall'art. 95 del testo unico sulle acque approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario [...]
Art. 2.      Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia [...]
Art. 3.      Presso l'Assessorato dell'industria sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell'obbligo di cui all'art. 1.
Art. 4.      Gli uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico, raccolte ai sensi dell'art. l [...]


§ 4.3.46 - L.R. 10 febbraio 1978, n. 4.

Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo.

 

Art. 1.

     Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall'art. 95 del testo unico sulle acque approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario per tutto il territorio della regione autonoma della Sardegna.

     Il provvedimento di cui al comma precedente è rilasciato dai competenti uffici del Genio civile sulla base della richiesta di autorizzazione presentata secondo le norme di cui al suddetto art. 95.

     Tale provvedimento, oltre alle clausole, condizioni e termini ivi indicati, conterrà l'obbligo di presentare al competente ufficio del Genio civile le relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo.

 

     Art. 2.

     Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia dell'istanza stessa all'Assessorato dell'industria della regione - divisione miniere - che, entro il termine perentorio di 10 giorni dovrà comunicare se l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'obbligo di cui all'articolo precedente o potrà andarne esente.

 

     Art. 3.

     Presso l'Assessorato dell'industria sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell'obbligo di cui all'art. 1.

 

     Art. 4.

     Gli uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico, raccolte ai sensi dell'art. l all'Assessorato dell'industria, secondo le disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.