§ 41.7.145 - Legge 13 aprile 1983, n. 122.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:13/04/1983
Numero:122


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      I commi terzo e quarto dell'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 4.      La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al [...]
Art. 5.      Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 6.      Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d), del precedente art. 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e [...]
Art. 7.      In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'art. 63 [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [...]


§ 41.7.145 - Legge 13 aprile 1983, n. 122.

Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 26 aprile 1983, n. 112)

 

     Art. 1.

     L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Le entrate della regione sono costituite:

     a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

     b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

     c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

     d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonchè di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

     e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

     f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

     g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;

     h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

     i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

     l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

     m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

     A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

     Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute".

 

          Art. 3.

     I commi terzo e quarto dell'art. 12 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni, sono abrogati.

 

          Art. 4.

     La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede al finanziamento, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259.

     Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

     Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

     All'assegnazione alle provincie ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, si provvede secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

     Dal computo delle somme spettanti alla regione Sardegna in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi indicati alle lettere a) e d) del primo comma del precedente art. 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1983.

     Le somme comunque corrisposte alla regione Sardegna in base al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1983, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla medesima con la presente legge.

 

          Art. 6.

     Per i soli esercizi finanziari 1983 e 1984 le quote attribuite alla regione Sardegna ai sensi del primo comma, lettere a) e d), del precedente art. 1 vengono ridotte, rispettivamente, a cinque e a sei decimi.

 

          Art. 7.

     In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ai sensi dell'art. 63 dello statuto medesimo, è autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa della somma di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno 1983.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.