§ 2.8.72 - L.R. 9 giugno 1989, n. 37.
Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:09/06/1989
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Programma straordinario per la sughericoltura)
Art. 2.  (Valorizzazione e utilizzazione del sughero)
Art. 3.  (Costituzione di un «Monte sugherete»)
Art. 4.  (Attività di formazione)
Art. 5.  (Contributi per l'impianto ed il reimpianto delle sugherete)
Art. 6.  (Contributi per la demaschiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatura di formazione)
Art. 7.  (Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola)
Art. 8.  (Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero)
Art. 9.  (Sanzione per l'abbattimento delle piante senza autorizzazione)
Art. 10.  (Sanzione per l'amputazione dei rami)
Art. 11.  (Esercizio delle colture agrarie)
Art. 12.  (Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione)
Art. 13.  (Pascolo nelle sugherete)
Art. 14.  (Sanzione per pascolo non autorizzato)
Art. 15.  (Decespugliamento)
Art. 16.  (Sanzione per il decespugliamento non autorizzato)
Art. 17.  (Demaschiatura)
Art. 18.  (Sanzione per la demaschiatura irregolare)
Art. 19.  (Estrazione del sughero)
Art. 20.  (Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero)
Art. 21.  (Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni)
Art. 22.  (Modalità dell'operazione di decortica)
Art. 23.  (Periodo di estrazione del sughero)
Art. 24.  (Sanzioni previste da altre norme)
Art. 25.  (Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Art. 26.  (Competenza ad irrogare le sanzioni)
Art. 27.  (Esclusione e revoca delle provvidenze)
Art. 28.  (Concessione delle provvidenze)
Art. 29.  (Abrogazione del Titolo II della legge regionale 13/1959)
Art. 30.  (Contributi ai Consorzi per l'istituzione di centri di elaborazione dati).
Art. 31.  (Contributi per impianti di prima lavorazione).
Art. 32.  (Contributi a Consorzi per spese di gestione).
Art. 33.  (Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione).
Art. 34.  (Concessione di contributi ai consorzi).
Art. 35.  (Provvidenze a favore dell'industria sugheriera).
Art. 36.  (Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera).
Art. 37.  (Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66).
Art. 38.  (Modifica dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5).
Art. 39.  (Modifiche all'articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero).
Art. 40.  (Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero).
Art. 41.  (Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero).
Art. 42.  (Norma finanziaria).
Art. 43.  (Regolamento di attuazione).
Art. 44.  (Revoca delle provvidenze).
Art. 45.  (Attività informativa).


§ 2.8.72 - L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.

 

CAPO I

INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA

 

Art. 1. (Programma straordinario per la sughericoltura) [*].

 

     Art. 2. (Valorizzazione e utilizzazione del sughero) [*].

 

     Art. 3. (Costituzione di un «Monte sugherete») [*].

 

     Art. 4. (Attività di formazione) [*].

 

     Art. 5. (Contributi per l'impianto ed il reimpianto delle sugherete) [*].

 

     Art. 6. (Contributi per la demaschiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatura di formazione) [*].

 

     Art. 7. (Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola) [*].

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA

 

     Art. 8. (Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero) [*].

 

     Art. 9. (Sanzione per l'abbattimento delle piante senza autorizzazione) [*].

 

     Art. 10. (Sanzione per l'amputazione dei rami) [*].

 

     Art. 11. (Esercizio delle colture agrarie) [*].

 

     Art. 12. (Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione) [*].

 

     Art. 13. (Pascolo nelle sugherete) [*].

 

     Art. 14. (Sanzione per pascolo non autorizzato) [*].

 

     Art. 15. (Decespugliamento) [*].

 

     Art. 16. (Sanzione per il decespugliamento non autorizzato) [*].

 

     Art. 17. (Demaschiatura) [*].

 

     Art. 18. (Sanzione per la demaschiatura irregolare) [*].

 

     Art. 19. (Estrazione del sughero) [*].

 

     Art. 20. (Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero) [*].

 

     Art. 21. (Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni) [*].

 

     Art. 22. (Modalità dell'operazione di decortica) [*].

 

     Art. 23. (Periodo di estrazione del sughero) [*].

 

     Art. 24. (Sanzioni previste da altre norme) [*].

 

     Art. 25. (Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) [*].

 

     Art. 26. (Competenza ad irrogare le sanzioni) [*].

 

     Art. 27. (Esclusione e revoca delle provvidenze) [*].

 

     Art. 28. (Concessione delle provvidenze) [*].

 

     Art. 29. (Abrogazione del Titolo II della legge regionale 13/1959) [*].

 

CAPO III

PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA SUGHERIERA

 

     Art. 30. (Contributi ai Consorzi per l'istituzione di centri di elaborazione dati).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto per l'istituzione di centri di elaborazione dati.

     2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 100.000.000.

 

     Art. 31. (Contributi per impianti di prima lavorazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti per la prima lavorazione del sughero, bollotura, rifilatura e classificazione.

     2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. L'erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo delle opere.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al 50 per cento del contributo.

     5. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.

 

     Art. 32. (Contributi a Consorzi per spese di gestione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione delle organizzazioni commerciali comuni, compresi i centri di elaborazione dati, per l'acquisto di materie prime e semilavorati e per la vendita dei prodotti.

     2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 33. (Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione degli opifici per la prima lavorazione del sughero.

     2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 34. (Concessione di contributi ai consorzi).

     1. I contributi previsti dagli articoli contenuti nel Capo III sono concessi con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

 

     Art. 35. (Provvidenze a favore dell'industria sugheriera).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori del settore della lavorazione del sughero, ivi comprese le attività a carattere artigianale, le seguenti provvidenze:

     a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;

     b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

     2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.

 

     Art. 36. (Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera).

     1. Per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il C.I.S. e la S.F.I.R.S. un «fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera» suddiviso in due stanziamenti distinti ed uguali.

     2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata tra l'Assessore regionale dell'industria e gli istituti di credito.

 

     Art. 37. (Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66).

     1. La legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 «Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera» è abrogata.

     2. Il fondo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 è soppresso e le eventuali disponibilità di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera.

 

CAPO IV

  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1952, N. 5 «Istituzione della

Stazione sperimentale del sughero»

 

     Art. 38. (Modifica dell'art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5). [1]

 

     Art. 39. (Modifiche all'articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero). [2]

 

     Art. 40. (Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero). [3]

 

     Art. 41. (Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero). [4]

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 42. (Norma finanziaria).

     1. Nel bilancio di previsione della Regione per il 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 43. (Regolamento di attuazione).

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

 

     Art. 44. (Revoca delle provvidenze).

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

 

     Art. 45. (Attività informativa). [5]

 

 


[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[*] I presenti Capi I e II sono stati abrogati dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 6 febbraio 1952, n. 5.

[2] Sostituisce l'articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero allegato alla L.R. 6 febbraio 1952, n. 5.

[3] Sostituisce l'articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero allegato alla L.R. 6 febbraio 1952, n. 5.

[4] Sostituisce l'articolo 6 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero allegato alla L.R. 6 febbraio 1952, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.