§ 4.6.1 - L.R. 6 febbraio 1952, n. 5.
Istituzione della stazione sperimentale del sughero.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:06/02/1952
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' istituita la Stazione sperimentale del sughero con sede in Tempio Pausania.
Art. 2. 
Art. 3.      La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione Autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti dall'allegato [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà:


§ 4.6.1 - L.R. 6 febbraio 1952, n. 5. [1]

Istituzione della stazione sperimentale del sughero.

 

Art. 1.

     E' istituita la Stazione sperimentale del sughero con sede in Tempio Pausania.

 

     Art. 2. [2]

     La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione delle sughere nonché la utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti.

 

     Art. 3.

     La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione Autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti dall'allegato Statuto che forma parte integrante della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà:

     1) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione;

     2) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;

     3) con le rendite del proprio patrimonio;

     4) con i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;

     5) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati.

 

STATUTO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO

 

     Articolo 1.

     La Stazione sperimentale del sughero ha sede legale ed amministrativa in Tempio Pausania.

 

     Articolo 2. [4]

     La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:

     a) studiare i problemi biologici, silvo-colturali e fito-patologici relativi alla coltivazione della sughera;

     b) studiare i problemi legati all'applicazione della tecnologia, ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;

     c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;

     d) promuovere e dirigere corsi teorico-pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;

     e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sugherifere modello da servire d'esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;

     f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;

     g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti;

     h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;

     i) promuovere ed organizzare, d'intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;

     l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;

     m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;

     n) studiare il miglioramento genetico dell'albero del sughero.

 

     Articolo 3. [5]

     La Stazione sarà divisa in due servizi: Servizio Affari Generali e Servizio Studi e Sperimentazioni.

 

     Articolo 4.

     Organi della Stazione sono:

     il Presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     il Collegio dei revisori;

 

     Articolo 5.

     Il presidente ha la legale rappresentanza della Stazione.

     Inoltre:

     a) riscuote i mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono al mantenimento della Stazione

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

     c) di esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

     d) adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

 

     Articolo 6. [6]

     Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali dell'industria e della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria, agricoltura e foreste.

     Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di amministrazione:

     a) un docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

     b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     c) un rappresentante degli industriali del sughero;

     d) un rappresentante degli artigiani del sughero;

     e) due esperti di particolare competenza nelle materie silvo- forestali;

     f) un esperto dottore in economia e commercio di particolare competenza nel settore del marketing;

     g) un esperto ingegnere meccanico;

     h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

 

     Articolo 7.

     Agli effetti della lettera e dell'art. 5 hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti che concorrono al finanziamento della Stazione con un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 1.000.000.

     L'ammontare del contributo potrà essere variato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio d'amministrazione, sentito l'Assessore all'industria e commercio.

 

     Articolo 8.

     I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

     Articolo 9.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) formula le direttive circa l'attività della Stazione;

     b) approva il programma di attività della Stazione predisposto dal Direttore;

     c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione e il conto consuntivo;

     d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;

     e) delibera sull'accettazione dei contributi di cui all'art. 7. di lasciti e di donazioni;

     f) delibera i regolamenti tecnici della Stazione nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;

     g) delibera su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;

     h) determina l'apertura e soppressione di Sezioni staccate della Stazione

     i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitri di controversia, ferma la competenza del Presidente nei casi urgenti;

     l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte del personale della Stazione;

     m) determina gli emolumenti del Presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri, le diarie e trasferte relative.

 

     Articolo 10.

     Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria due volte all'anno od in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori.

 

     Articolo 11.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

     Articolo 12.

     Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, sentita la Giunta Regionale, può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre gravi circostanze determinino l'irregolare funzionamento della Stazione od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

 

     Articolo 13.

     In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione la gestione straordinaria della Stazione è affidata a ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con quello alla agricoltura e foreste. Al Commissario sarà corrisposta, a carico della Stazione, una indennità la cui misura sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e con l'Assessore all'agricoltura e foreste.

 

     Articolo 14.

     Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplementi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta:

     1) dell'Assessore alle finanze per un revisore effettivo e per i due supplenti;

     2) dell'Assessore all'industria e commercio e dell'Assessore alla agricoltura e foreste, ciascuno per uno degli altri revisori effettivi.

     Il Presidente del Collegio e nominato dai revisori stessi.

     I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati.

 

     Articolo 15.

     Il Collegio adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice Civile e successive modificazioni.

 

     Articolo 16.

     Il Direttore della Stazione ed il Vice Direttore, capo della Sezione Tecnologica, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su parere della Giunta medesima, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 17.

     Il Direttore:

     a) sovraintende all'attività scientifica e tecnica della Stazione, per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione:

     b) predispone, secondo le direttive formulate dal Consiglio di amministrazione, il programma di attività della Stazione;

     c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

     Il Direttore della Stazione è il capo degli uffici e del personale.

 

     Articolo 18.

     La Stazione ha un patrimonio e un bilancio di primo impianto di cui alla presente legge ed ai successivi incrementi.

 

     Articolo 19.

     La Stazione sperimentale del sughero per il proprio funzionamento potrà utilizzare:

     a) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione;

     b) l'eventuale contributo dello Stato, di enti pubblici e di privati;

     c) le rendite del proprio patrimonio;

     d) i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;

     e) i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e privati.

 

     Articolo 20.

     L'esercizio finanziario della Stazione sperimentale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

     Articolo 21.

     Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione sarà trasmesso, entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato all'industria e commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere.

 

     Articolo 22.

     Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo, è trasmesso entro il 30 aprile, all'Assessorato all'industria e commercio unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del Collegio dei revisori.

 

     Articolo 23.

     Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste e con l'Assessore alle finanze.

 

     Articolo 24.

     Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'industria e commercio le deliberazioni del Consiglio di amministrazione aventi per oggetto:

     a) le direttive e il programma di attività della Stazione;

     b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo;

     c) impegni pluriennali di spesa;

     d) accettazione dei contributi di cui all'art. 7, di lasciti e donazioni;

     e) regolamenti organico ed interno del personale;

     f) tariffe per prestazioni per conto di terzi da parte del personale;

     g) determinazione della misura degli emolumenti del Presidente. dei revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative;

     h) stato giuridico ed economico del personale dipendente.

     Copia delle dette deliberazioni è contemporaneamente trasmessa all'Assessore all'agricoltura e foreste ed all'Assessore alle finanze.

 

     Articolo 25.

     Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione non comprese nell'articolo precedente sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'industria e commercio ed all'Assessore all'agricoltura e foreste.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata. La Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita con la presente legge è stata soppressa dall’art. 30 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

[3] Reca disposizioni finanziarie.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.