§ 4.6.3 - L.R. 18 giugno 1959, n. 13.
Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 foreste
Data:18/06/1959
Numero:13


Sommario
Art. 1.      I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi Quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea - con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50% della superficie del terreno, o che [...]
Art. 2.      L'applicazione del precedente articolo e subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.
Art. 3.      Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1, essendo vincolati per scopi idro-geologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia [...]
Art. 4.      Nei terreni di cui all'art. 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le conseguenti limitazioni:
Art. 5.      Durante il periodo 15 giugno 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'art 1.
Art. 6.      L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata:
Art. 8.      Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendono predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il [...]
Art. 20.      Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della «Carta sughericola» di cui all'art. 11, comma primo, della L. 18 luglio 1956, n. 759.
Art. 21.      Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste nel Titolo I, Capo II e con la procedura e formalità di [...]
Art. 22.      Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'art. 1, comma secondo della L. 18 luglio 1956, n. 759.
Art. 23.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza del danno, ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera.
Art. 24.      Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora siano da queste configurate come reato.
Art. 25.      La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, n. 22.
Art. 26.      Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci [...]


§ 4.6.3 - L.R. 18 giugno 1959, n. 13.

Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della

sughericoltura.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SILVICOLTURA

 

CAPO I

DIFESA E DISCIPLINA

 

Art. 1.

     I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi Quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea - con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50% della superficie del terreno, o che comunque comprendono più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico.

     Sono considerati alberatura sparsa, ancorchè presentino i requisiti di cui al precedente comma, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

 

     Art. 2.

     L'applicazione del precedente articolo e subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

     Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

     L'Assessore regionale all'agricoltura deve decidere sulla domanda con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

 

     Art. 3.

     Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1, essendo vincolati per scopi idro-geologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

     Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purché non in contrasto con la medesima.

 

     Art. 4.

     Nei terreni di cui all'art. 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le conseguenti limitazioni:

     a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

     b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.

 

     Art. 5.

     Durante il periodo 15 giugno 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'art 1.

     I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'art. 1, i quali volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

     Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

     Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con R.D.L. 14 luglio 1898, n. 368, purché non in contrasto con le norme della presente legge.

 

CAPO II

PROVVIDENZE

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:

     a) a concedere un contributo fino al 75% della spesa occorrente - oltre alla direzione tecnica gratuita - per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;

     b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

     La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;

     b) a concedere contributi fino al 60% della spesa occorrente - stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente - a favore di privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, dicioccamento di sottoboschi, costruzione di muri divisori o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi [1].

     L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

     Sempre a cura dell'Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

 

     Art. 8.

     Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendono predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50% della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendi e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al 30% della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'art. 111 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SUGHERICOLTURA IN PARTICOLARE

 

CAPO I

DIFESA E DISCIPLINA

 

     Artt. 10. - 19. [2]

 

     Art. 20.

     Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della «Carta sughericola» di cui all'art. 11, comma primo, della L. 18 luglio 1956, n. 759.

 

CAPO II

PROVVIDENZE

 

     Art. 21.

     Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze previste nel Titolo I, Capo II e con la procedura e formalità di cui alla presente legge, speciali premi ai proprietari di terreni che allevino piante di sughera nate spontaneamente.

     Tali premi vengono concessi per le piante allevate che abbiano raggiunto l'altezza di metri 1,50 dal suolo, presentino buone condizioni vegetative e siano in numero non inferiore a 50. Ciascun premio viene commisurato al valore di non oltre Kg. 5 di sughero di media qualità per pianta e per non oltre 400 piante per ettaro.

 

     Art. 22.

     Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'art. 1, comma secondo della L. 18 luglio 1956, n. 759.

     I contributi previsti dall'art. 7, lettera b), della presente legge sono estesi agli studi dei piani economici ed alle operazioni colturali a reddito negativo previsto negli studi stessi.

 

     Art. 23.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza del danno, ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera.

 

     Art. 24.

     Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si osservano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, qualora siano da queste configurate come reato.

 

     Art. 25.

     La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, n. 22.

 

     Art. 26.

     Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 


[1] Lettera così integrata dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37. L'art. 5 della L.R. 37/89 è stato abrogato dall'art. 39 della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.

[2] Titolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37 con esclusione dell'art. 20 della presente legge.