§ 2.6.18 – L. 18 luglio 1956, n. 759.
Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:18/07/1956
Numero:759


Sommario
Art. 1.      La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri [...]
Art. 2.      Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni
Art. 3.      La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, [...]
Art. 4.      Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto
Art. 5.      E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle [...]
Art. 6.      E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa
Art. 7.      La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e [...]
Art. 8.      E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non [...]
Art. 9.      L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio
Art. 10.      E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche o delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre
Art. 11.      E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sughere esistenti e le zone che presentino [...]
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere [...]
Art. 13.      Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e non sono conciliabili


§ 2.6.18 – L. 18 luglio 1956, n. 759.

Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.

(G.U. 31 luglio 1956, n. 190).

 

     Art. 1.

     La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

 

          Art. 2.

     Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

     L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

 

          Art. 3.

     La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

     In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

 

          Art. 4.

     Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

     E' in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sughero e del sughero gentile.

 

          Art. 5.

     E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

 

          Art. 6.

     E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

     Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

 

          Art. 7.

     La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

 

          Art. 8.

     E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.

 

          Art. 9.

     L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

 

          Art. 10.

     E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche o delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

     Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico.

 

          Art. 11.

     E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono registrate le sughere esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

     A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta" stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

 

          Art. 13.

     Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e non sono conciliabili.

     Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

     Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sarà disposta la confisca.