§ 4.2.18 - L.R. 5 novembre 1987, n. 45.
Norme per il recupero e la costruzione delle abitazioni del quartiere «Leonardo da Vinci» in Comune di Sennori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:05/11/1987
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali).
Art. 2.  (Delega del Comune).
Art. 3.  (Piano di risanamento).
Art. 4.  (Delega di trasferimento della proprietà).
Art. 5.  (Divieto di alienazioni e locazioni).
Art. 6.  (Procedure di attuazione degli interventi).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.18 - L.R. 5 novembre 1987, n. 45.

Norme per il recupero e la costruzione delle abitazioni del quartiere «Leonardo da Vinci» in Comune di Sennori.

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     La presente legge disciplina gli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio urbanistico del quartiere «Leonardo da Vinci», danneggiato da dissesti di natura idrogeologica.

 

     Art. 2. (Delega del Comune).

     Il Comune di Sennori è delegato all'adempimento degli interventi riguardanti la via Leonardo da Vinci e Le sue traverse nonché la sottostante e parallela via XX Settembre.

     Gli interventi possono comprendere:

     a) recupero delle abitazioni e dei caseggiati danneggiati;

     b) demolizione di abitazioni e di caseggiati con sistemazione del terreno che risulta;

     c) costruzione delle abitazioni e dei caseggiati demoliti in altra zona del Comune di Sennori su aree idonee all'edificabilità messe a disposizione dal Comune di Sennori, anche in Piano di zona 167;

     d) esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

     Art. 3. (Piano di risanamento).

     Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Sennori provvede alla redazione ed adozione di un piano relativo agli interventi da effettuare secondo il precedente articolo.

     Il piano dovrà contenere:

     a) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento;

     b) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nella zona interessata all'intervento distinguendo i proprietari e i locatori alla data dello sgombero;

     c) la progettazione esecutiva delle abitazioni e dei caseggiati da recuperare;

     d) l'individuazione e la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione della zona oggetto dell'intervento;

     e) l'individuazione delle aree, la progettazione esecutiva per la costruzione delle nuove abitazioni;

     f) la relazione tecnica e la stima della opere oggetto degli interventi;

     g) la relazione tecnico-geologica.

     Il piano viene trasmesso, entro 15 giorni dall'adozione da parte del Consiglio comunale, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici che lo approva e lo rende esecutivo con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro 60 giorni dal ricevimento.

     Con il medesimo decreto dell'Assessore dei lavori pubblici vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori e tutti gli atti di competenza regionale occorrenti.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha altresì la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.

 

     Art. 4. (Delega di trasferimento della proprietà).

     Il Comune di Sennori è delegato a stipulare, in nome e per conto della Regione, gli atti di trasferimento della proprietà per le abitazioni costruite ex novo in altra zona e ad acquisire, in permuta, contemporaneamente le aree e i terreni in proprietà delle famiglie trasferite nella nuova zona.

 

     Art. 5. (Divieto di alienazioni e locazioni).

     Per un periodo non inferiore ai 10 anni, a decorrere dalla data del certificato di abitabilità, le abitazioni recuperate o costruite ex novo non possono essere alienate o locate.

     Prima della scadenza del predetto termine e nei soli casi di- trasferimento di residenza del nucleo familiare per giustificati motivi di forza maggiore, gli interessati hanno tuttavia facoltà di locare l'abitazione, previa autorizzazione del Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale, con canone stabilito in applicazione della l. 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 6. (Procedure di attuazione degli interventi).

     Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante prelevamento delle somme a tal fine versate con apposito conto corrente bancario intestato alla Regione presso l'Istituto di tesoreria del Comune di Sennori.

     Per il finanziamento del predetto conto si applicano le disposizioni previste nella l.r. n. 45 del 1976.

     Per la rendicontazione il Comune di Sennori può predisporre una previsione di ripartizione delle somme tra i diversi interventi previsti sulla base del piano presentato e fornisce alla Regione una situazione trimestrale dei pagamenti effettuati negli interventi stessi.

     Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono utilizzati per sopperire ad eventuali maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi o per opere connesse agli interventi stessi.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

     In aumento

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

     CAPITOLO 08259 - (NUOVA ISTITUZIONE) - 2.1.2.3.2.3.07.26 (04.03) SOMMA DA VERSARE AL CONTO CORRENTE BANCARIO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI E CASEGGIATI NEL QUARTIERE «LEONARDO DA VINCI» - NEL COMUNE DI SENNORI LIRE 2.000.000.000.

     IN DIMINUZIONE

     (Omissis).