§ 2.8.90 - L.R. 8 luglio 1996, n. 27.
Modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, recante: «Erogazione di contributi per favorire le attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:08/07/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1986.
Art. 2.  Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1986.
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 2.8.90 - L.R. 8 luglio 1996, n. 27.

Modifiche all'articolo 2 e all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, recante: «Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale».

 

Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1986. [1]

 

     Art. 2. Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1986. [2]

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1996 il termine di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1986 è prorogato ai trenta giorni successivi alla promulgazione della presente legge e, per quanto riguarda le confederazioni artigiane, entro tale periodo l'Assessore competente per materia provvede, con decreto separato, sentite le confederazioni medesime, ad attribuire i seggi conseguiti dalle singole liste nelle elezioni delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.

[2] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.