§ 2.8.57 - L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.
Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:23/01/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale, la Regione autonoma della Sardegna eroga [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Il controllo sull'impiego delle somme erogate dalla presente legge spetta all'Assessore regionale competente in materia.
Art. 6.      Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1 miliardo 500.000.000.


§ 2.8.57 - L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.

Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale.

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale, la Regione autonoma della Sardegna eroga contributi per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o associate;

     b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale;

     c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle Confederazioni delle imprese artigiane già ammesse ai benefici della presente legge, per favorire le imprese artigiane singole ed associate nell'innovazione di prodotti, la progettazione computerizzata, il controllo di qualità del prodotto, l'efficiente organizzazione amministrativa ed il controllo di gestione. Ai contributi sono ammessi altresì i consorzi e le società consortili costituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     2. Gli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo avanzano, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente norma, domanda di contributo all'Assessorato regionale competente in materia, corredata dei «Progetti sperimentali per la diffusione dell'informatica nelle imprese» con i relativi piani finanziari.

     3. Entro il mese di marzo dell'anno successivo alla concessione dei contributi, i beneficiari del medesimi presentano relazione analitica delle sperimentazioni in corso con i risultati conseguiti in ordine agli obiettivi e finalità del presente articolo.

 

     Art. 2. [2]

     1. Sono destinatarie dei contributi le confederazioni delle imprese artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno due province e, per quanto riguarda le confederazioni delle imprese artigiane, abbiano un rappresentante in almeno due Commissioni provinciali dell'artigianato.

 

     Art. 3. [3]

     Per ottenere i contributi, gli Organismi regionali delle confederazioni aventi diritto, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare all'Assessore regionale competente in materia, unitamente alla domanda:

     a) il programma delle attività e delle iniziative relativo all'anno in corso;

     b) una relazione concernente l'attività svolta agli stessi fini nell'anno precedente.

     In sede di prima applicazione la domanda per ottenere i contributi deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. [4]

     1. L'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole confederazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 sono determinati per il trenta per cento degli stanziamenti in parti uguali tra le confederazioni artigiane aventi diritto e per il restante settanta per cento, quando opera a favore delle confederazioni artigiane, in base al numero dei seggi conseguiti nelle elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Quando opera a favore delle confederazioni dei commercianti, la ripartizione dei contributi è determinata in base al numero dei soci effettivamente iscritti o opportunamente certificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto.

     2. L'ammontare e la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, sono determinati con decreto dell'Assessore competente per materia, da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo.

 

     Art. 4 bis. [5]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del settanta per cento e nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio, i contributi previsti dalla presente legge sulla base dei contributi deliberati per l'attuazione dei programmi di attività dell'anno precedente.

 

     Art. 5.

     Il controllo sull'impiego delle somme erogate dalla presente legge spetta all'Assessore regionale competente in materia.

     In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme e nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti cautelativi per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

 

     Art. 6.

     Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1 miliardo 500.000.000.

     Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986 dello stato di previsione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio verrà istituito il seguente capitolo «Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali per favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi dello sviluppo produttivo della programmazione regionale (art. 1 della presente legge» 2.1.1.6.2.2.10.23.) con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500.000.000.

     Alla relativa spesa si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11, col prelevamento dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al Capitolo 03016 mediante riduzione di lire 1 miliardo 500.000.000, della riserva prevista dai punto 1 della Tab. A allegata alla legge finanziaria.

     Alle spese previste dalla presente legge per gli anni successivi al 1986 si farà fronte con l'utilizzo delle quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 42, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Articolo modificato dall'art. 110, primo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18; l'art. 110, comma 1, della L.R. 18/89 è stato successivamente abrogato dall'art. 9, comma 7, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54. Il presente articolo è ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 luglio 1996, n. 27.

[3] Vedi art. 3 della L.R. 8 luglio 1996, n. 27 per la proroga dei termini.

[4] Articolo modificato dall'art. 83 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, dall'art. 110, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e dall'art. 9, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54; l'art. 110, comma 2, della L.R. 18/89 è stato successivamente abrogato dall'art. 9, comma 7 della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54. Il presente articolo è ora così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 1996, n. 27.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 110, terzo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.