§ 5.2.78 - L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.
Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/12/1993
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Fondo edilizia abitativa).
Art. 2.  (Smaltimento rifiuti).
Art. 3.  (Integrazione interventi - Legge n. 268 del 1974).
Art. 4.  (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
Art. 5.  (Programmi comunitari).
Art. 6.  (Contributi alle imprese artigiane).
Art. 7.  (Integrazione spesa sanitaria).
Art. 8.  (Pesca).
Art. 9.  (Disposizioni varie).
Art. 10.  (Riduzioni di autorizzazioni di spesa).
Art. 11.  (Progetti speciali per l'occupazione).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).
Art. 13.  (Urgenza).


§ 5.2.78 - L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.

Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie.

 

Art. 1. (Fondo edilizia abitativa).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 13.400.000.000, per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni (Cap. 08112).

 

     Art. 2. (Smaltimento rifiuti).

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (Cap. 05012/03).

 

     Art. 3. (Integrazione interventi - Legge n. 268 del 1974).

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1993, i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento per gli anni 1986/1987 e 1988/1989, approvati dal CIPE, rispettivamente, il 21 gennaio 1988 e il 12 marzo 1991, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:

     a) lire 4.000.000.000, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), punto 2), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 27;

     b) lire 7.500.000.000, per i fini di cui alla legge regionale 5 maggio 1984, n. 28.

     2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale, rispettivamente, in conto dei capitoli 03034/01 e 06214/03, per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 10.3.01/ I [1], lettera b), e 11.1.03/I dei medesimi programmi d'intervento.

 

     Art. 4. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000, al fine di incrementare il fondo per l'attuazione del piano d'intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (Cap. 06285).

     2. Tale somma e destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del medesimo piano.

     3. Il programma per la spesa di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

 

     Art. 5. (Programmi comunitari).

     1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C[93]2556/6 del 22 settembre 1993, concernente, tra l'altro, la modifica del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al programma operativo plurifondo riguardante la Regione Sardegna, sono approvate le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 indicate nella tabella A. allegata alla presente legge.

     2. Gli impegni assunti in conto dei capitoli relativi alle quote comunitarie sono attribuiti ai capitoli relativi alle quote regionali, secondo la seguente corrispondenza:

 

 

     Quota CEE                                       Quota FR

Cap. 05014/14                                        05014/13

Cap. 08042/05                                        08042/04

Cap. 08043/08                                        08043/07

Cap. 08215/08                                        08215/07

 

 

     3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti previste dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari, per la realizzazione delle misure del programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG - alla medesima delegate ai sensi del comma 3 del precitato articolo 32, sono estese agli altri soggetti attuatori dello stesso programma.

     4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, le disponibilità sussistenti nei capitoli di spesa del bilancio regionale per l'anno 1993 relative all'attuazione dei programmi comunitari PIM, PNIC, POP-FEOGA ed INTERREG, sia in conto competenza che in conto residui, sono rispettivamente conservate e mantenute nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno finanziario successivo.

     5. Per effetto dell'aumento del valore dell'ECU, le dotazioni finanziarie del Programma Integrato Mediterraneo (PIM), autorizzato dall'articolo 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni - quanto ai fondi FESR e Linea 551 -, e del Programma d'Interesse Comunitario (PNIC), autorizzato dall'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate, nell'anno 1993, complessivamente, di lire 120.861.000.000 e attribuite alle misure indicate nell'allegata tabella B.

     6. Alle quote di propria competenza la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.

     7. Le quote di competenza della Comunità Europea fanno carico:

     - quanto a lire 41.595.000.000 ai capitoli 07028/02 e 07028/03;

     - quanto a lire 18.835.000.000 agli stanziamenti, anticipati dalla Regione con proprie risorse, già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.

 

     Art. 6. (Contributi alle imprese artigiane).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l' anno 1993, la somma di lire 60.160.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (Cap. 07028).

 

     Art. 7. (Integrazione spesa sanitaria).

     1. E' autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 115.000.000.000, quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il fondo sanitario nazionale (Cap. 12133/02).

 

     Art. 8. (Pesca).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 600.000.000 (Cap. 05098).

     2. L'Assessore della difesa dell'ambiente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, i relativi indirizzi politico-amministrativi.

 

     Art. 9. (Disposizioni varie).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un contributo di lire 700.000 000 a favore della società a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi del paragrafo 2 2 del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988, per l'attività dell'«Osservatorio industriale» (Cap. 09008).

     2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese a enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale [1]a.

     3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento di progetti speciali di animazione culturale di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Cap. 11099).

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1993 ai Comuni sede di musei civici, aperti al pubblico, un contributo straordinario, di lire 500.000.000 per gli oneri di gestione sostenuti dagli stessi Comuni; tale stanziamento è ripartito in ragione del numero dei visitatori paganti registrati negli ultimi cinque anni (Cap. 11105/02).

     5. [2].

     6. [3].

     7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 110 e l'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

     8. Con l'espressione indicata nel 2° comma dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, «pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione» si intende anche la redazione e la pubblicazione di notiziari o riviste, comprese le spese relative alla stampa ed alla distribuzione, nonché alla eventuale convenzione con giornalisti addetti alla redazione.

 

     Art. 10. (Riduzioni di autorizzazioni di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS), dall'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, così come modificato dall'articolo 44, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è soppressa (Cap. 09040).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per la realizzazione degli interventi da effettuare sulla diga del Monte Crispu sul fiume Temo dalla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, è rideterminata per lo stesso anno, in lire 2.000.000.000 (Cap. 08264).

     3. Il limite d'impegno di lire 16.165.000.000 autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificata, per l'incremento del fondo per l'edilizia economica e popolare è rideterminato, per l'anno 1993, in lire 10.165.000.000 (Cap. 08109).

     4. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1º ottobre 1993, n. 50, per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto, è rideterminata, per lo stesso anno, in lire 6.000.000.000 (Cap. 04179/08).

     5. Le annualità del limite d'impegno di lire 17.000.000.000, autorizzato dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono rideterminate per gli anni dal 1994 al 2003 (Cap. 07055).

     6. L'autorizzazione di spesa, di lire 9.000.000.000, disposta dal comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, per l'anno 1993, è soppressa (Cap. 07055).

     7. Le annualità dei limiti d'impegno di lire 12.500.000.000 autorizzati dalle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono rideterminate, rispettivamente, per gli anni dal 1994 al 2011 e per gli anni dal 1994 al 1997 (Cap. 07026/01); le ulteriori autorizzazioni di spesa disposte dalla stessa legge per l'anno 1993 ed ammontanti a complessive lire 41.855.000.000 sono soppresse (Cap. 07026/01/P, 07026/02, 07026/03, 07026/04, 07064/01 e 07064/02).

     8. Le annualità del limite d'impegno di lire 10.000.000.000 autorizzato dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, sono rideterminate per gli anni dal 1994 al 2009 (Cap. 07021); l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.300.000.000 disposta dal comma 5 dello stesso articolo, per l'anno 1993, è soppressa (Cap. 07021).

 

     Art. 11. (Progetti speciali per l'occupazione).

     1. [4].

     2. [5].

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, per l'anno 1993, in lire 229.817.000.000: agli stessi oneri si fa fronte:

     - quanto a lire 79.126.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità dei fondi per nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 e 03017, con riduzione delle riserve di cui alle voci delle tabelle A e B, allegate alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, elencate nel comma 2;

     - quanto a lire 127.463.000.000 con le autorizzazioni di spesa soppresse o ridotte nei precedenti articoli 5 e 10:

     - quanto a lire 23.228.000.000 mediante le riduzioni di stanziamenti recati da capitoli vari, indicati nel comma 2.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

     Tabelle:

     (Omissis).

 

 


[1] Come da Errata Corrige pubblicata nel B.U. 10 marzo 1994, n. 8.

[1]1a Comma già sostituito dall'art. 60 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e così nuovamente sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 10 novembre 1995, n. 28. L'art. 60 della L.R. 6/95 è stato inoltre abrogato dall'art. 29, comma 3, della L.R. 10 novembre 1995, n. 28.

[2] Modifica l'art. 4, comma 1, della L.R. 23 gennaio 1986, n. 19.

[3] Modifica gli artt. 5 e 6 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 20.

[4] Sostituisce l'art. 17, comma 5, della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[5] Sostituisce l'art. 19, comma 4, della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.