§ 2.2.49 - L.R. 23 gennaio 1986, n. 20.
Contributi alle confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali per l'istituzione e per la gestione di centri di elaborazione dati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/01/1986
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere, e sviluppare la partecipazione degli operatori al conseguimento degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale e di favorire la razionalizzazione e [...]
Art. 2.      Destinatarie del contributo sono le confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno 3 province.
Art. 3.      Il contributo di cui alla presente legge è assegnato:
Art. 4.      Per ottenere il contributo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organismi regionali delle confederazioni aventi diritto devono presentare all'Assessorato regionale [...]
Art. 5.      Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore competente per materia
Art. 6. 
Art. 7.      Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 2 miliardi 250.000.000.


§ 2.2.49 - L.R. 23 gennaio 1986, n. 20.

Contributi alle confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali per l'istituzione e per la gestione di centri di elaborazione dati.

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere, e sviluppare la partecipazione degli operatori al conseguimento degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale e di favorire la razionalizzazione e l'ammodernamento delle imprese agricole, artigiane e commerciali, anche in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1985, n. 17, la regione autonoma della Sardegna eroga un contributo per l'istituzione e la gestione di centri di elaborazione dati.

 

     Art. 2.

     Destinatarie del contributo sono le confederazioni delle imprese agricole, artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno 3 province.

     La rappresentatività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali è determinata sulla base degli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui alla presente legge è assegnato:

     a) per l'istituzione dei centri. di elaborazione dati, nella misura del 60% della spesa prevista e sino ad un massimo di lire 250.000.000;

     b) per la gestione e il funzionamento dei centri, in misura non superiore al 40% del contributo di cui al punto a), limitatamente al primo anno [2];

     c) il contributo è concesso per macchine e attrezzature acquistate a far data dall'entrata in vigore della citata l. 17 febbraio 1985, n. 17.

 

     Art. 4.

     Per ottenere il contributo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organismi regionali delle confederazioni aventi diritto devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia unitamente alla domanda, un progetto interessante almeno 2 provincie.

     Il contributo deve contenere:

     a) i proventi di spesa;

     b) il numero delle imprese assistibili;

     c) le finalità dei servizi da erogare ai propri soci;

     d) le tipologie e le sedi di ubicazione delle apparecchiature da utilizzare;

     e) il numero e la qualificazione professionale degli addetti da impiegare.

 

     Art. 5.

     Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore competente per materia [3], previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia, che ne dispone l'erogazione.

 

     Art. 6. [4]

     All'Assessore competente in materia spetta il controllo sull'utilizzazione delle somme erogate.

     In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti cautelativi per il recupero e dispone, con proprio decreto, la revoca del contributo.

 

     Art. 7.

     Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 2 miliardi 250.000.000.

     (Omissis).

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 111 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[2] L'art. 42, comma 7, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 dispone quanto segue: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, per il 1991 e per gli anni successivi, le provvidenze previste dall'articolo 3, lett. b), della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20».

[3] Articolo così modificato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.

[4] L'art. 9, comma 6, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54 dispone quanto segue: «le parole "del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con quelle "dell'Assessore competente per materia"».