§ 2.8.89 - L.R. 19 giugno 1996, n. 23.
Repressione dell'abusivismo nell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:19/06/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accertamenti.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Sanzioni.
Art. 5.  Adeguamento dell'organizzazione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 2.8.89 - L.R. 19 giugno 1996, n. 23.

Repressione dell'abusivismo nell'artigianato.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione tutela la professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, a garanzia degli utenti e dei consumatori.

     2. A tal fine, è fatto divieto:

     a) di esercitare, dietro compenso, attività artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi in mancanza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e senza aver adempiuto a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane,

     b) di uso illecito di riferimenti all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna, il marchio, il prodotto e l'origine.

 

     Art. 2. Accertamenti.

     1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 41, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenute a raccogliere e verificare le segnalazioni pervenute relative a soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b), richiedendo, se del caso, la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro.

     2. Ove siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni provinciali, salvo che il fatto non costituisca reato, trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato gli atti relativi con la proposta, non vincolante, di sanzione da adottare.

     3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, al fine di tutelare l'attività artigiana, sollecitano i singoli operatori, le associazioni e le strutture operanti nel settore affinché segnalino l'esercizio abusivo di attività artigiane.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

     1. L'Assessorato regionale competente in materia di artigianato:

     a) riceve ed esamina gli atti relativi ai casi di abusivismo pervenuti a' termini dell'articolo 2;

     b) procede alla contestazione dell'addebito all'interessato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo a far pervenire una memoria difensiva entro i 30 giorni successivi all'atto del ricevimento;

     c) se, sulla base dei documenti ricevuti, della memoria difensiva e del parere della Commissione provinciale per l'artigianato, ritiene fondato l'accertamento procede alla irrogazione della relativa sanzione mediante decreto dell'Assessore competente da pubblicarsi sul B.U.R.A.S..

     2. Il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione è comunicato all'interessato nonché alla Commissione provinciale per l'artigianato.

     3. Se l'infrazione è rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia del provvedimento sanzionatorio è inoltre inviata all'Amministrazione pubblica di appartenenza.

 

     Art. 4. Sanzioni.

     1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da lire 4 milioni a lire 12 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a);

     b) da lire 3 milioni a lire 10 milioni per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b).

     2. In caso di recidiva, la sanzione è incrementata fino alla metà rispetto all'ultima irrogata e comunque entro il limite di cui all'articolo 10 della Legge n. 689 del 1981.

 

     Art. 5. Adeguamento dell'organizzazione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio. [1]

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati il comma 1, lett. c), nonché i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 41 del 1990.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio regionale 1996/1998 è istituito il seguente capitolo di entrata per memoria: Cap. 35025 - [3.5.0] - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla repressione dell'abusivismo nell'artigianato (art. 4 della presente legge).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 55, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.