§ 1.2.15 - L.R. 12 marzo 1984, n. 9.
Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'estero, per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:12/03/1984
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1 si procede, ai sensi dell'art. 43 della l. 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di credito disposte con ordini di accreditamento a [...]
Art. 3.      La L.R. 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.2.15 - L.R. 12 marzo 1984, n. 9.

Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'estero, per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna.

 

Art. 1. [1]

     1. L'Amministrazione regionale, in attesa dell'emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:

     a) lire 700.000 agli elettori provenienti dai paesi europei;

     b) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.

     Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     All'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1 si procede, ai sensi dell'art. 43 della l. 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di credito disposte con ordini di accreditamento a favore dei Sindaci dei comuni della Sardegna.

     I comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici

dell'Amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, la richiesta di accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto, sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione, aumentato del 30%.

     Il contributo può essere ottenuto dall'interessato dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuto esercizio del voto in calce alla quale risultino apposti, a cura del Sindaco, gli estremi del certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e del biglietto di viaggio emesso, rispettivamente, entro i due mesi precedenti, per l'arrivo, e i due mesi successivi, per la partenza, dalla data delle consultazioni elettorali [2].

 

     Art. 3.

     La L.R. 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo già modificato dalle LL.RR. 30 maggio 1989, n. 18; 15 gennaio 1991, n. 7; 20 aprile 1993, n. 17; 15 gennaio 1991, n. 7 e da ultimo così sostituito dall'art. 41, comma 1, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 41, comma 2, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[3] Reca disposizioni finanziarie.