§ 1.7.2 - L.R. 17 maggio 1957, n. 20.
Norme in materia di referendum popolare regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:17/05/1957
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La richiesta di referendum da parte di Consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede [...]
Art. 4.      La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul [...]
Art. 5.      Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4 e può esser effettuato da [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8, a cura del Sindaco [...]
Art. 10.      In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 11. 
Art. 12.      1. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due [...]
Art. 13.      Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale da atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella [...]
Art. 14.      Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal [...]
Art. 15.      Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'art. 13 ai [...]
Art. 16.      Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      La procedura per il referendum di cui alle lett. a) e b), dell'art. 1, è sospesa se, in qualunque momento, l'atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l'atto o [...]
Art. 20.      Nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli artt. 28 e 29 dello [...]
Art. 21.      Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D [...]
Art. 22.      La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai [...]
Art. 23.      Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere [...]
Art. 24.      Il referendum è indetto dal Presidente dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.
Art. 25.      Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F [...]
Art. 26.      Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei [...]
Art. 27.      Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 27 bis.  (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali).


§ 1.7.2 - L.R. 17 maggio 1957, n. 20.

Norme in materia di referendum popolare regionale. [1]

 

Art. 1. [2]

     Può essere indetto referendum popolare per:

     a) deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione dei bilanci;

     b) deliberare l'abrogazione di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale;

     c) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle province, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

     d) esprimere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto ai sensi dell'art. 54 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3;

e) esprimere parere prima della loro approvazione su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale;

     f) esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale.

 

TITOLO I

NORME GENERALI IN MATERIA DI REFERENDUM

 

     Art. 2. [3]

     Nel caso di cui alla lett. a) dell'art. 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori

     Nel caso di cui alle lett. b), e) ed f) il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta almeno 10.000 elettori.

     Nel caso di cui alla lett. f) qualora il referendum sia limitato ad una parte della popolazione ai sensi del successivo art. 8, è sufficiente che la richiesta sia sostenuta da 7.000 elettori.

 

     Art. 3.

     La richiesta di referendum da parte di Consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni.

     Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

 

     Art. 4.

     La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, i quali devono contenere sul frontespizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento atto o provvedimento amministrativo o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede la abrogazione ovvero dei progetti di legge o di regolamento o di altri atti o provvedimenti amministrativi o questioni su cui si chiede il parere [4]. Il promotore presenta istanza al Cancelliere della Corte d'Appello della Sardegna il quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore.

     Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

     Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere [5] o dal segretario comunale. La autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

     Gli elettori che non sappiano o non possano firmare possono formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.

     Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

 

     Art. 5.

     Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4 e può esser effettuato da uno dei richiedenti.

     Il Cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

     Entro dieci giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'Amministrazione regionale, i fogli ed i documenti di cui al primo comma all'Ufficio regionale del referendum di cui all'articolo seguente [6].

 

     Art. 6. [7]

     Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto l'Ufficio regionale del referendum composto da:

     a) un magistrato della Corte d'appello di Cagliari, designato dal Presidente della Corte stessa, che lo presiede;

     b) un magistrato del Tribunale del capoluogo regionale, designato dal Presidente del Tribunale stesso;

     c) un magistrato del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, designato del Presidente del Tribunale stesso;

     d) un magistrato della Sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal Presidente della Sezione stessa;

     e) il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale.

     Svolge le funzioni di segretario dell'Ufficio un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso la Presidenza della Giunta regionale; col medesimo decreto di cui al precedente comma si provvede alla nomina di un altro impiegato della sesta fascia funzionale in servizio presso la Presidenza della Giunta con funzioni di segretario supplente.

     L'Ufficio dura in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino alla sua sostituzione.

     L'ufficio si riunisce nei locali messi a disposizione della Presidenza della Giunta.

     Ai quattro componenti esterni dell'Ufficio regionale del referendum compete un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di lire 70.000, al lordo delle trattenute di legge.

     Al coordinatore generale della Presidenza della Giunta ed al segretario dell'Ufficio compete il gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali per il personale chiamato a far parte di comitati, consigli ed altri consessi.

     L'Ufficio regionale per il referendum, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

     Qualora non sia stato raggiunto il numero di richiedenti [8], l'Ufficio ne dà immediatamente atto con propria deliberazione che viene pubblicata entro quindici giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della stessa deliberazione.

 

     Art. 7. [9]

     Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'Ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

     Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5.

     I risultati della verifica vengono riepilogati dall'Ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

     Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l'Ufficio ne dà atto con deliberazione e sospende le operazioni di computo.

     La deliberazione è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

     Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

     Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l'Ufficio ne dà atto con deliberazione secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 6.

 

     Art. 8. [10]

     Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui all'articolo 7, ovvero alla data di trasmissione della richiesta di cui all'articolo 3, o alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi dieci giorni e deve contenere, per tutti i referendum che devono essere indetti, la fissazione, nel medesimo giorno, della data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 1º aprile ed il 30 giugno.

     Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o del Consiglio regionale o del Parlamento europeo o se mancano meno di quattro mesi al loro svolgimento. In tali casi il referendum può essere differito e svolgersi, anziché tra aprile e giugno, in una data compresa tra il 1º ottobre ed il 30 novembre successivi.

     Qualora siano stati richiesti più referendum, anche relativi ad atti o questioni differenti, il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

     Nel caso previsto dalla lett. f) dell'art. 1, qualora la questione su cui si richiede che venga espresso parere sia di interesse locale e non riguardi l'intera Regione, il comitato promotore può richiedere che il referendum sia limitato alla popolazione di una o più province ovvero a quella residente nel territorio corrispondente alla circoscrizione di uno dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla l. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta [11].

     2. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

     3. Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

 

     Art. 10.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. [12]

     Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

     Nei casi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 1 la sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi della legge o dell'atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o provvedimento amministrativo o delle singole parti di essi di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore verde la parola «abrogazione» ed in quella a destra sono scritte, in colore rosso, le parole «non abrogazione».

     Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a più atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse [13].

     Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a due atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso, ciascuna per uno dei quesiti. L'elettore entra due volte in cabina e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solo quando ha riconsegnata sigillata la prima.

 

     Art. 12.

     1. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8. [14]

 

 

     Art. 13.

     Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale da atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella provincia stessa.

     Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

 

     Art. 14.

     Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

     Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

     Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 15.

     Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'art. 13 ai Tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

 

     Art. 16.

     Qualora il referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o del regolamento o dell'atto o del provvedimento amministrativo [15] o delle singole disposizioni di essi che hanno formato oggetto del referendum.

 

     Art. 17. [16]

     L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

 

     Art. 18. [17]

     Nei casi previsti dalle lett. e) ed f) del precedente art 1, il Presi dente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

     Art. 19.

     La procedura per il referendum di cui alle lett. a) e b), dell'art. 1, è sospesa se, in qualunque momento, l'atto avente forza di legge o il regolamento o singole disposizioni di essi o l'atto o il provvedimento amministrativo cui si riferisce il referendum sono abrogati.

     La procedura per il referendum è altresì sospesa se, in qualunque momento, venga ritirato il progetto di legge o di regolamento o l'atto o provvedimento su cui si intendeva richiedere il parere, ovvero nel caso che la questione su cui si intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente o totalmente irrilevante [18].

     La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i Presidenti dei Tribunali che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. E' disposta con ordinanza della Corte d'Appello, composta come all'art. 14, se l'abrogazione intervenga successivamente.

 

TITOLO II

REFERENDUM DI CUI ALL ARTICOLO 43 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA

 

     Art. 20.

     Nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

     Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli artt. 9, 10, 12, 13, 14, 15 della presente legge.

     Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.

 

     Art. 21.

     Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione delle proposte modifiche delle circoscrizioni o delle funzioni delle provincie, nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola «SI» e in quella a destra, in colore rosso, la parola «NO».

     Qualora il referendum contempli più quesiti deve procedersi a votazione con schede distinte per ciascun quesito.

     L'elettore esprime il voto favorevole alle variazioni proposte apponendo un segno nella sezione posta a sinistra, quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

 

     Art. 22.

     La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.

 

TITOLO III

REFERENDUM DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA

 

     Art. 23.

     Qualora un progetto di modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

 

     Art. 24.

     Il referendum è indetto dal Presidente dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla notizia dell'approvazione di una delle due Camere del progetto di modifica.

     La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo e il sessantacinquesimo giorno successivo alla data dell'approvazione di cui al precedente comma.

 

     Art. 25.

     Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle E ed F allegate alla presente legge.

     Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni. La sezione centrale della scheda contiene l'indicazione della proposta modifica dello Statuto Speciale per la Sardegna nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore verde, la parola «SI» ed in quella a destra, in colore rosso, la parola «NO».

     L'elettore esprime il voto favorevole alla modifica apponendo un segno nella sezione posta a sinistra ed il voto sfavorevole alla modifica stessa apponendo un segno nella sezione a destra.

 

     Art. 26.

     Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1957, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 27.

     Per quanto non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

          Art. 27 bis. (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali). [19]

     1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

     2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[3] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[4] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 1992, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 1984, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 maggio 1984, n. 25.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 maggio 1984, n. 25.

[10] Articolo già modificato dalle LL.RR. 24 maggio 1984, n. 25, 15 luglio 1986, n. 48 e così da ultimo modificato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 1992, n. 13.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 3.

[12] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1992, n. 13.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 3.

[15] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[16] Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 11 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[17] Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 11 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[18] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 15 luglio 1986, n. 48.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 maggio 2005, n. 9.