§ 2.14.14 - L.R. 21 novembre 1985, n. 28.
Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:21/11/1985
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Dichiarazione dello stato di calamità naturale)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 2.14.14 - L.R. 21 novembre 1985, n. 28.

Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

(B.U. 26 novembre 1985, n. 47)

 

     Art. 1. [1]

     Nelle more di una disciplina organica in materia di protezione civile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed alle Comunità montane che, in occasione di calamità naturali, sono intervenuti con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese sostenute per:

     a) il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà;

     b) la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici;

     c) la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive;

     d) la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico;

     e) il soccorso agli animali;

     f) tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni sui contributi di cui al primo comma quando i danni provocati dall'evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri siano tali da comportare urgentissimi interventi di primo soccorso.

     L'anticipazione è concessa previa deliberazione della Giunta regionale nella quale è determinato l'ammontare dell'intervento finanziario anche sulla base di accertamenti di massima della Direzione generale della protezione civile [2].

     Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.

 

     Art. 2. (Dichiarazione dello stato di calamità naturale) [3]

     1. Ai fini della presente legge lo stato di calamità naturale è dichiarato dal comune interessato con delibera della Giunta comunale, assunta ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, da trasmettere alla Direzione generale della protezione civile entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

 

     Art. 3.

     Le domande per essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 sono indirizzate alla Direzione generale della protezione civile entro un anno dalla data della calamità naturale. Limitatamente agli eventi verificatisi nel 2018, 2019 e primo semestre del 2020, le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2021 [4].

     Le domande da compilarsi a cura dei capi delle Amministrazioni interessate dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

     1) copia autentica delle deliberazioni della Giunta emesse ai sensi dell'art. 2;

     2) delibera dell'Organo competente, di cui sia certificata l'esecutività, con cui vengono liquidate le spese sostenute;

     3) dichiarazione del Capo dell'Amministratore dalla quale risulti che tutte le somme di cui si chiede il contributo sono state utilizzate per fatti conseguenti alla calamità naturale dichiarata a norma del precedente art. 2.

     Assessore della difesa dell'ambiente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, provvederà alla liquidazione dei contributi con proprio decreto. previa deliberazione della Giunta regionale [5].

     L'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 1 è portata in detrazione al contributo previsto dalla presente legge.

     L'Assessore, qualora nel corso dell'istruttoria rilevi l'incompletezza della documentazione prodotta, concede un termine, non superiore a 30 giorni, per l'integrazione.

 

     Art. 4.

     Gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano in favore dei comuni. province e Comunità montane anche in relazione all'ondata di freddo eccezionale verificatasi nel gennaio 1985.

     L'erogazione dei contributi avverrà con la procedura prevista dal precedente art. 3. Le domande corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere trasmesse da parte degli enti interessati all'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche in mancanza della delibera di cui all'art. 2.

 

     Art. 5.

     Nei seguenti stati di previsione della spesa di bilancio della regione per l'anno finanziario 1985, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.