§ 1.2.29 - L.R. 22 luglio 1993, n. 31.
Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:22/07/1993
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1).
Art. 2. 
Art. 3.  (Liquidazione degli organismi comprensoriali).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 1.2.29 - L.R. 22 luglio 1993, n. 31.

Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali.

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1). [1]

 

     Art. 2. [2]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni; la misura di detta copertura non può essere superiore a 50.000.000.000 per ciascuno dei componenti della Giunta.

 

     Art. 3. (Liquidazione degli organismi comprensoriali). [3]

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 365.000.000 per l'anno 1993, in lire 380.000;000 per l'anno 1994 ed in lire 30.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-95 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In aumento

Capitolo 02001/03 (Nuova istituzione) - 1.1.1.1.0.1.01.01 (01.03) Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale (art. 2 della presente legge)

 

- 1993                                         lire    15.000.000

- 1994                                         lire    30.000.000

- 1995                                         lire    30.000.000

Capitolo 04017/01 (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.11.33 (01.06)

Spese per la definizione liquidatoria degli organismi comprensoriali

(articolo 3 della presente legge)

- 1993                                         lire   350.000.000

- 1994                                         lire   350.000 000

- 1995                                         lire   ===========

 

In diminuzione

Capitolo 03016 - (FNOL parte corrente)

- 1993                                         lire   365.000.000

- 1994                                         lire   380.000.000

- 1995                                         lire    30.000.000

 

mediante riduzione della voce 10 della tabella allegata alla legge

finanziaria 1993

     3. Le spese recate dalla presente legge gravano, quanto a lire 350.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, sul capitolo 04017/01 e, quanto a lire 15.000.000 per l'anno 1993 e lire 30.000.000 per ciascuno degli anni successivi sul capitolo 02001/ 03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 3, comma 3, della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 52, comma 3, della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[3] Sostituisce ed integra l'art. 9, comma 9, della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.