§ 2.14.28 - L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.
Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999 .


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:17/12/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa.
Art. 2.  Finalità degli interventi.
Art. 3.  Interventi a favore delle aziende agricole.
Art. 4.  Danni alle colture.
Art. 5. 
Art. 6.  Operazione di sistemazione idrogeologica.
Art. 7.  Ripresa delle attività produttive.
Art. 8.  Verifica degli interventi.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Deroghe.
Art. 11.  Urgenza.


§ 2.14.28 - L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999 [1].

(B.U. 21 dicembre 1999, n. 38).

 

Art. 1. Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa. [2]

     1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali del 1999 nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento di lire 265.000.000.000.

 

     Art. 2. Finalità degli interventi.

     1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

     a) lire 130.000.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;

     b) lire 40.000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni e alle province per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate e dei beni mobili danneggiati;

     c) lire 40.000.000.000 per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;

     d) lire 5.000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

     e) lire 50.000.000.000 per favorire la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese non agricole e per la riparazione dei danni e dei dissesti idrogeologici subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche e fognarie delle aree industriali ricadenti nei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1 [3].

     1 bis. I contributi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa [4].

 

     Art. 3. Interventi a favore delle aziende agricole.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è disposto il versamento, dal fondo di solidarietà in agricoltura al bilancio regionale, della somma di lire 92.120.000.000 (cap. 36103).

     2. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è destinato a sostenere, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla Legge 26 febbraio 1996, n. 74, gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali e individuati dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 1.

 

     Art. 4. Danni alle colture.

     1. Per quanto si riferisce ai danni subiti dalle colture annuali in atto delle aziende agricole danneggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), gli indennizzi sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da un'autocertificazione che specifichi gli estremi catastali dell'azienda, il titolo di relazione (proprietà, affitto, ecc.), il piano colturale in atto, la coltura danneggiata, la sua estensione e la percentuale del danno subito rispetto alla produzione aziendale.

     2. I comuni competenti, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dell'indennizzo, provvedono alla liquidazione dello stesso nei termini e con le modalità stabiliti con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale emesso nel rispetto del regime d'aiuto consentito dall'Unione Europea.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede al versamento delle somme necessarie su appositi conti correnti aperti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     4. In caso di ritardato o mancato adempimento da parte dei comuni provvede sostitutivamente l'Amministrazione regionale direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.

 

     Art. 5. [5]

     1. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è utilizzato, oltre che per gli interventi a favore dei comuni e delle province per la riparazione dei danni subiti dalle opere pubbliche o destinate a pubblici servizi, per la concessione di contributi ai privati secondo quanto indicato dai commi successivi.

     2. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato:

     a) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del cinquanta per cento della spesa per il ripristino dell'immobile;

     b) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del settanta per cento del danno subito per i beni mobili di primaria necessità che siano stati danneggiati.

     3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, le cui abitazioni e beni mobili di primaria necessità siano stati danneggiati, e ai locatari di beni immobili ad uso abitativo per i danni subiti esclusivamente dai beni mobili di primaria necessità, è assegnato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento per il ripristino.

     4. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

     5. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano danneggiate e per il ripristino delle attrezzature ivi esistenti, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento per il ripristino.

     6. I contributi previsti dal presente articolo non sono dovuti per danni a beni totalmente coperti da idonea garanzia assicurativa.

 

     7. Con delibera della Giunta regionale saranno stabiliti i valori massimi dei contributi da erogarsi per i beni mobili e per le attrezzature.

 

     Art. 6. Operazione di sistemazione idrogeologica.

     1. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), si provvede con deliberazione della Giunta regionale nel contesto di un piano predisposto in coordinamento con i programmi di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, sulla base degli accertamenti dei servizi tecnici dell'Amministrazione regionale.

     1 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 [6].

 

     Art. 7. Ripresa delle attività produttive.

     1. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché alla determinazione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi si provvede con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con gli Assessori competenti per materia, ai termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, sentito il parere della Commissione consiliare programmazione e bilancio.

 

     Art. 8. Verifica degli interventi.

     1. Il Presidente della Giunta regionale verifica lo stato di attuazione degli interventi e la congruità degli stanziamenti.

     2. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti e dei relativi capitoli di spesa.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. All'utilizzo della quota parte di lire 92.120.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 06124 si provvede previo accertamento dell'entrata di cui al capitolo 36103.

     3. Le somme stanziate con la presente legge non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1999 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

     Art. 10. Deroghe.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto applicabili, relativamente all'affidamento delle progettazioni e dei lavori, valgono le deroghe previste dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Ministro dell'interno 30 novembre 1999, n. 3024.

 

     Art. 11. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.