§ 98.1.27029 - Legge 26 febbraio 1996, n. 74.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1996
Numero:74


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni [...]


§ 98.1.27029 - Legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

(G.U. 27 febbraio 1996, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presene legge.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560

     All'articolo 1, comma 1:

     alla lettera a), le parole: "il 30 agosto 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995"; dopo le parole: "Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995" sono inserite le seguenti: "nonchè il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonchè a seguito degli eccezionali alluvioni verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995";

     alla lettera b), le parole: "nella provincia di Massa Carrara" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia";

     dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

     "c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1° marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso;

     c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attività di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: "imprese industriali, commerciali," è inserita la seguente: "turistiche,";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996";

     al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " entro quarantacinque giorni";

     al comma 2, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantacinque giorni";

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: "comuni danneggiati" sono inserite le seguenti: "a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)"; le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " entro quarantacinque giorni";

     al comma 2, dopo le parole: "per le quali il sindaco ha emesso" sono inserite le seguenti: ", entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento".

     All'articolo 6:

     al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni";

     al comma 6, le parole: "limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine" sono sostituite dalle seguenti: "nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite".

     All'articolo 7:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

     2-ter. Il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1991, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del Piano di emergenza predisposto dal Prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550".

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. (Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica). 1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550".

     All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania, ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

     1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento".

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. (Provvidenze per opere di prevenzione). 1. A favore dell'autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonchè per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

     2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando, parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 milioni mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, e quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".

     All'articolo 11:

     al comma 2, è soppresso il capoverso a); al capoverso b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell'ottobre 1993"; il capoverso c) è sostituito dal seguente:

     "c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero";

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge";

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: "nello stesso comune" sono inserite le seguenti: "o in comuni contermini".

     5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.

     5-quater. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni, nonchè i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11-bis. (Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia). 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi anche dei predetti Enti di ricerca".

     Art. 11-ter. (Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433). 1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione".

     Art. 11-quater. (Benefici a favore di soggetti colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994). 1. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono estesi, nel limite massimo di lire 1.300 milioni, ai soggetti che hanno subìto danni ad immobili adibiti ad uso abitativo negli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 1.300 milioni per i 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

     All'articolo 12:

     al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso";

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

     5-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

     2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai Capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691/1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

     2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1969, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni".

     5-quater. All'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

     "1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996".

     5-quinquies. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996.

     5-sexies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "anni 1994 e 1995" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995 e 1996".

     5-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995.

     5-octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996.

     5-novies. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691/1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1".

     All'articolo 13, al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996".

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis. (Ripristino di opere pubbliche danneggiate). 1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU".

     All'articolo 14:

     al comma 1, dopo le parole: "predispone un piano" sono inserite le seguenti: "entro il magio 1996"; dopo la parola: "comuni" sono inserite le seguenti: ", alle Organizzazioni"; dopo la parola: "volontariato," sono inserite le seguenti: "queste ultime";

     al comma 2, dopo la parola: "mobili" sono inserite le seguenti: "ed i beni mobili registrati"; dopo la parola: "gratuito" è soppressa la virgola e sono inserite le seguenti parole: "alle Organizzazioni di volontariato, nonchè";

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle Organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 15-bis. (Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della comunità montana della Valnerina). 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili provati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana dalla Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di ire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

     2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996, n. 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

     3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 15-ter. (Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche). 1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 15-quater. (Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea). 1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonchè di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

     2. Il dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 15-quinquies. (Interventi di prevenzione del rischio sismico). 1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma.

     Art. 15-sexies. (Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al comune di Pozzuoli). 1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monterusciello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresì, le aree già espropriate ai sensi delle disposizioni citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione e per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per l'onere derivante dal contenzioso, il dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione.

     3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonchè per la corresponsione delle indennità di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

     4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale nel limite massimo di lire 100 miliardi con oneri d ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 16 miliardi per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     5. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico.

     Art. 15-septies. (Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata). 1. All'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costi di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio".

     Art. 15-octies. [Disposizioni relative al sistema del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (Palermo)]. 1. Al fine di consentire la realizzazione, nel comune di Pollina colpito dal sisma del 1993, di una strada di fuga, alternativa a quella esistente, e per disciplinare gli interventi relativi alle abitazioni danneggiate dal sisma, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonchè per consentire l'assistenza abitativa ai nuclei familiari sgomberati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è autorizzata ad emettere ordinanza integrativa dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1993, anche per l'utilizzazione dei Fondi stanziati dalla Regione siciliana con l'articolo 144 della legge 1° settembre 1993, n. 25".

     All'articolo 16:

     al comma 2, la cifra: "448" è sostituita dalla seguente "498";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa.

     2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

     2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

     "Art. 16-bis. (Trasferimento di risorse ai comuni). 1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. - 2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la regione".