§ 27.8.26 - Legge 23 dicembre 1994, n. 725.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:23/12/1994
Numero:725


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni [...]
Art. 2.      1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...]
Art. 3.      1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune [...]
Art. 7.      1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli [...]
Art. 8.      1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...]
Art. 9.      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...]


§ 27.8.26 - Legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).

(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.

     2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 394.250 miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire 15.984,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.397 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire 4.085,2 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

     6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1995, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni -, della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi e in lire 3.800 miliardi.

     10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1995, 1996 e 1997 sono determinate, rispettivamente, in lire 920 miliardi, in lire 1.540 miliardi e in lire 1.540 miliardi.

     11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     12. In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi.

     13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi e in lire 4.200 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

          Art. 3.

     1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la restituzione del drenaggio fiscale è ridotta del 20 per cento [1] .

     2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad incrementare le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti criteri:

     a) l'aumento delle detrazioni deve essere proporzionale al numero dei figli a partire dal terzo;

     b) ai fini del diritto dell'incremento della detrazione sono equiparati ai figli i conviventi portatori di handicap o di età superiore ai settant'anni, privi di mezzi di sostentamento.

     2. Il diritto all'incremento della detrazione è condizionato agli stessi requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare e spetta al solo beneficiario dell'assegno medesimo.

     3. Qualora il contribuente non possa utilizzare, a riduzione dell'imposta dovuta, l'incremento della detrazione di cui al comma 1 o possa utilizzarlo solo in parte, l'ammontare non utilizzato dà diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad un rimborso d'imposta di pari importo.

     4. All'incremento della detrazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

          Art. 5. [2]

 

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

 

          Art. 6.

     1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è fissato nell'importo di lire 5.128 miliardi, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di lire 245 miliardi, di cui lire 153 miliardi per il 1994 e lire 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

     2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.300 miliardi, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996. Il suddetto programma di investimenti è destinato a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale e alla densità della popolazione. Quota parte del suddetto programma di investimenti è destinata alle seguenti finalità: lire 50 miliardi per l'avvio progettuale del collegamento transfrontaliero alpino Torino-Lione, e lire 50 miliardi per l'avvio progettuale del collegamento transfrontaliero alpino del Brennero.

     3. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996.

     4. [3]

     5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1995 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per un'ammontare di lire 1.600 miliardi.

     6. Il concorso a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.a., di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 840 miliardi per l'anno finanziario 1995.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

 

          Art. 7.

     1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

          Art. 8.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1995 in lire 1.025 miliardi, di cui lire 25 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stabilita a decorrere dall'anno 1995 in lire 22.494 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 550 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 16.829 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.151 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.192 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.240 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 79 miliardi all'ENPALS.

     2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1995 in lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

 

Capo VI

NORME FINALI

 

          Art. 9.

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[2] Articolo modificato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dall’1 luglio 1998.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 giugno 1998, n. 194.