§ 93.3.16 - D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 .
Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:19/12/1992
Numero:485


Sommario
Art. 1.      1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 93.3.16 - D.L. 19 dicembre 1992, n. 485 [1] .

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

(G.U. 19 dicembre 1992, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 [2] .

     2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991 [3] .

     3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992 [4] .

     4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

     4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il piano di risanamento è approvato dalla regione [5] .

     4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativo all'anno 1993, confluito, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato art. 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subìto rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario [6] .

     4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-ter, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [7] .

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

     a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

     b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti [8] .

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1993, n. 32.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[7]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.