§ 79.2.4 - D.L. 24 novembre 1994, n. 646.
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/11/1994
Numero:646


Sommario
Art. 1.      1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Entro venti giorni dalla data di entrata vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi da realizzare, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare fino al 31 dicembre 1998 sentita l'Autorità di bacino, per quanto di [...]
Art. 6.      1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13.      1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la [...]
Art. 14.      1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica [...]
Art. 14 bis. 
Art. 15.      1. E' autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 16.      1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno [...]
Art. 17.      1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.
Art. 18.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 79.2.4 - D.L. 24 novembre 1994, n. 646. [1]

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

(G.U. 24 novembre 1994, n. 275).

 

Art. 1.

     1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

     2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino [2].

     3. (Omissis).

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. [3]

     1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 31 dicembre 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2 con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3 [4].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

     3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

     4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. Ai fini della verifica dei danni subìti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

     7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

 

     Art. 3. [3]

     1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

     a) per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienicosanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

     b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

     c) per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

     d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

     2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

     3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

     4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

     5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

     6. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.

 

     Art. 4.

     1. Entro venti giorni dalla data di entrata vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2, nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2 [5].

     2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano [6].

     3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria [7].

     4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 [8].

     5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della L. 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'art. 12 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993 [6].

     6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

     7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a dodici mesi, né comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente e con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1 [9].

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi da realizzare, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare fino al 31 dicembre 1998 sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico [10].

     1 bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431 [11].

     1 ter. Fino al 31 dicembre 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori [12].

     2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

 

     Art. 6.

     1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi. L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995 [13].

     2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 31 ottobre 1995 [14].

     3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

     3 bis. [14a].

     4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

     5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli artt. 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 1995. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996 [15].

     6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale [16].

     7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, per il periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale [16].

     7 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreché abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza [17].

     7 ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996 [17].

     7 quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovrà essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [17].

     8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

     9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

     9 bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995 [18].

     9 ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [18].

     10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale [16].

     11 bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo [17].

     12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

     a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

     b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

     12 bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 1995, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma [19].

     13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

     14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [20].

     15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma [20].

     16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

     16 bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000 [11].

     16 ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma [11].

     16 quater. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili [21].

     16 quater.1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente [17].

     16 quinquies. In deroga al disposto dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente [22].

     16 sexies. [23].

 

     Art. 7. [24]

     1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione [25].

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

     4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

     5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

     6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui comma 1, si applica la deroga di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. [24]

     1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

     2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate.

 

     Art. 9.

     1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'ente territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 [26].

 

     Art. 10. [24]

     1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'art. 2, L. 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla L. 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

     a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

     b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

     c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

     d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

     3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, L. 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

     4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

     5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

     a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

     b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

     c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

     d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

     6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

     7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

     8. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     9. [27].

     10. [27].

     11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

     12. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

     13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

 

     Art. 11. [28]

 

     Art. 12. [24]

     1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994 [29].

     2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

     3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

     4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

     5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subìto rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

     6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni.

 

     Art. 12 bis. [30]

     1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

     2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. E' fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

     3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

     4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

     5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995.

 

     Art. 13.

     1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

     2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro ventiquattro ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

 

     Art. 14.

     1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

     2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7 [31].

     2 bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi [32].

 

     Art. 14 bis. [30]

     1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

     2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

     3. Per «popolazioni del nord Italia» di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

     4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

     4 bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti [33].

     4 ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni [33].

     4 quater. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995 [33].

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

     3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

     4. L'Ente poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

     5. Nessun compenso spetta all'Ente poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 16.

     1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

 

     Art. 17.

     1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

 

     Art. 18.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 gennaio 1995, n. 22 (G.U. 23 gennaio 1995, n. 18).

[2] Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 2 per effetto dell'art. 3 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[3] Articolo modificato dall'art. 12 bis del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691 e così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[3] Articolo modificato dall'art. 12 bis del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691 e così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[7] Comma sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così modificato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[8] Comma già sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[9] Comma già modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[10] Comma già modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 364. Il termine ivi previsto è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 55 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22. Il termine ivi previsto è stato così prorogato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[13] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[14] Comma già modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[14a] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22. Modifica l'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[15] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[16] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[16] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[17] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[17] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[17] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[18] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[18] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[16] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[17] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 364.

[17] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[22] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 364.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 364 e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[25] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 364.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[26] Comma già modificato dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[27] Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[27] Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 1995, n. 154.

[28] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 1° dicembre 1995, n. 509.

[24] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[29] Comma già modificato dall'art. 12 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, dall'art. 6 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[30] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[31] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[32] Il presente comma è stato aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[30] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 gennaio 1995, n. 22.

[33] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12 ter del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

[33] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12 ter del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.

[33] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12 ter del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691.