§ 98.1.28760 - D.L. 9 novembre 1994, n. 624 .
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/11/1994
Numero:624


Sommario
Art. 1.      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro [...]
Art. 2.      1. E' istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e [...]
Art. 3.      1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, [...]
Art. 4.      1. Il presidente del Magistrato per il Po definisce e realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, un piano straordinario di interventi diretto a [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme [...]
Art. 6.      1. Nei confronti delle persone fisiche, comprese quelle che esercitano arti e professioni in forma associata, sono sospesi, a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 29 [...]
Art. 7.      1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle [...]
Art. 8.      1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali [...]
Art. 9.      1. A favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, situate nei territori di [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28760 - D.L. 9 novembre 1994, n. 624 [1].

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(G.U. 9 novembre 1994, n. 262)

 

     Art. 1.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

 

          Art. 2.

     1. E' istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dal Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3. Il Comitato provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

     a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche e dalle opere viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

     b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite;

     c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili dei privati cittadini.

 

          Art. 4.

     1. Il presidente del Magistrato per il Po definisce e realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per le medesime finalità il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 1, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi.

 

          Art. 5.

     1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

     2. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     3. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione trimestrale, corredata del rendiconto delle spese.

 

          Art. 6.

     1. Nei confronti delle persone fisiche, comprese quelle che esercitano arti e professioni in forma associata, sono sospesi, a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 29 novembre 1994, i termini per gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono differiti, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i versamenti della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano in favore dei soggetti di cui al medesimo comma che hanno subito rilevanti danni. I predetti soggetti devono certificare la sussistenza dei requisiti prescritti con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

     a) la residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune di un'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola e diretto-coltivatrice;

     b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

     3. I soggetti che si avvalgono della sospensione e del differimento dei termini previsti dal comma 1 devono allegare la certificazione di cui al presente articolo alla dichiarazione delle imposte sui redditi e alla dichiarazione annuale IVA.

     4. Sono sospesi, fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, dovuti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici. Non si fa luogo a rimborsi o restituzione di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini.

     5. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 sono sospesi, dal 4 novembre 1994 e fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini relativi ai giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari.

     6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha facoltà di concedere proroghe di termini di scadenza di atti amministrativi in relazione alle difficoltà operative degli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati dagli eventi alluvionali.

 

          Art. 7.

     1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

     2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 dovrà essere formato l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi di origine industriale, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco dovrà essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

 

          Art. 8.

     1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. I prefetti possono disporre rimborsi a favore delle associazioni di volontariato limitatamente alle spese di trasporto dalle medesime sostenute.

 

          Art. 9.

     1. A favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, situate nei territori di cui all'articolo 1 e individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulla disponibilità di cui al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

     2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:"2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi.".

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, trovano applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 21 gennaio 1995, n. 22, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.