§ 98.1.26916 - Legge 25 luglio 1994, n. 471.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/07/1994
Numero:471


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è [...]


§ 98.1.26916 - Legge 25 luglio 1994, n. 471.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

(G.U. 29 luglio 1994, n. 176)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91, e 31 marzo 1994, n. 223.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328

     All'art. 3:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: ", delle comunità montane e della regione stessa";

     al comma 1, lettera c), le parole: "e da imprese" sono soppresse.

     All'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; al 45 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le comunità montane, per le province e per le regioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui".

     All'art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le giunte regionali interessate possono indire apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli organismi competenti ad esprimere pareri e a rilasciare autorizzazioni. Le decisioni della conferenza sostituiscono tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale".

     All'art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'importo di lire 50 miliardi di cui al comma 1, destinato al ripristino delle strade provinciali, è assegnato alle province, previo parere delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'art. 8:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonchè dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti";

     il comma 2 è soppresso.