§ 95.1.99 - D.L. 9 agosto 1995, n. 345 .
Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:09/08/1995
Numero:345


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 95.1.99 - D.L. 9 agosto 1995, n. 345 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

(G.U. 19 agosto 1995, n. 193)

 

 

     Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

     "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";

     b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     “La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale”

     c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:

     "2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.".

     2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.

     2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.

     2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

     2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alla rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento [2] .

     1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali, negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza” [3].

     2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

     3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, né sono dovuti interessi [4] .

     4. Nell'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "per il 1995" sono soppresse.

     4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3,e 4”. [5]

     4-ter. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, è sostituito dal seguente:

     “2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso”. [6]

     4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [7] .

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1995, n. 427.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.