§ 57.4.09A - Legge 7 febbraio 1969, n. 15.
Modifica all'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:07/02/1969
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
Art. 3.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verrà emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [...]


§ 57.4.09A - Legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Modifica all'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione.

(G.U. 21 febbraio 1969, n. 47)

 

     Art. 1.

     L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

     In caso di smarrimento, e purchè l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.

     Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.

     I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".

 

          Art. 2.

     Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verrà emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.