§ 57.4.3 – R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:04/05/1925
Numero:653


Sommario
Art. 1.      Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto dell'art. 11
Art. 2.      Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in [...]
Art. 3.      Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine [...]
Art. 4.      L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa [...]
Art. 5.      Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti
Art. 6. 
Art. 7.      L'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d'istituto tecnico o magistrale è unico, ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un [...]
Art. 8.      La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l'inscrizione alla [...]
Art. 9.      La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª
Art. 10.      Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni
Art. 11.      Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili, purché presentate nei termini prescritti dall'art. 1, possono, insieme coi documenti relativi, essere [...]
Art. 12.      Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli [...]
Art. 13.      I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi: dopo di che sono [...]
Art. 14.      I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi [...]
Art. 15.      Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni
Art. 16.      Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, [...]
Art. 17.      Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il preside ha facoltà di invitare il [...]
Art. 18.      L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui [...]
Artt. 19. – 25. 
Art. 26.      I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe [...]
Art. 27.      La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto regio o pareggiato che abbiano iniziato nell'istituto stesso lo studio di una [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Per la promozione non c'è sessione di primo esame, tenendone luogo lo scrutinio finale
Art. 30.      I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono, ripresentandosi all'esame negli anni [...]
Art. 31. 
Art. 32.      I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi, o ad [...]
Art. 33.      Gli alunni di istituto regio o pareggiato sono inscritti d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale
Art. 34.      I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono entro il 15 maggio presentare domanda al preside di uno degli istituti [...]
Art. 35.      I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma degli studi compiuti di cui all'art. 10 [...]
Art. 36.      All'esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola complementare, possono presentarsi coloro che compiano nell'anno [...]
Art. 37.      Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano [...]
Art. 38.      Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame
Art. 39.      Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati riprovati in [...]
Art. 40.      Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi, nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano [...]
Art. 41.      Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, [...]
Art. 42.      Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale [...]
Art. 43.      Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di [...]
Art. 44.      E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in [...]
Art. 45.      Per la licenza dal liceo femminile è consentita l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell'anno in corso
Art. 46.      Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore
Art. 47.      Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non [...]
Art. 48.      I candidati provenienti da scuole medie governative della repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono considerati come [...]
Art. 49.      I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano [...]
Art. 50.      I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo [...]
Art. 51.      Le alunne dei conservatori toscani, dei reali collegi di Montagnana e "Uccellis" di Udine, dei regi educandati femminili "SS. Annunziata" di Firenze, "Collegio reale [...]
Art. 52.      Gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti regi e pareggiati
Art. 53.      Gli esami di maturità proprii del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B
Art. 54.      Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale
Art. 55.      Gli alunni di istituto regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la promozione, nell'istituto stesso, [...]
Art. 56.      Gli alunni di istituto regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio [...]
Art. 57.      Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione e licenza, delle zone [...]
Art. 58.      In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una commissione, avuto riguardo al numero dei candidati
Art. 59.      Nelle città sedi di più commissioni, i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i [...]
Art. 60.      Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede
Art. 61.      Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i proprii alunni
Art. 62.      Le commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal provveditore, su designazione del preside, e sono composte di [...]
Art. 63.      Le commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal provveditore e sono composte
Art. 64.      La commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe [...]
Art. 65.      Le commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell'istituto
Art. 66.      Nelle commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza [...]
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70.      La composizione delle commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del ministero
Art. 71.      Al preside chiamato a far parte di una commissione di esame spetta la vice-presidenza
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74.      Ai componenti le commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di lire 25 dal giorno precedente l'inizio degli esami a [...]
Art. 75.      Il commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto [...]
Art. 76.      La disposizione dell'art. 23 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle commissioni per gli esami di [...]
Art. 77. 
Art. 78.      Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul [...]
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81.      All'inizio della sessione, la commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 14 [...]
Art. 82.      Il diario delle prove scritte e grafiche per l'abilitazione e per la maturità è fissato dal ministero nell'ordinanza annuale sugli esami
Art. 83. 
Art. 84.      Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale [...]
Art. 85.      Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio [...]
Art. 86. 
Art. 87.      (Omissis)
Art. 88.      La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al [...]
Art. 89.      Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma, e secondo le norme del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, [...]
Art. 90.      Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94.      L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'istituto
Art. 95.      Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per [...]
Art. 96.      Il ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunciare ogni irregolarità di cui siano venute a [...]
Art. 97.      I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di promozione e idoneità sono [...]
Art. 98.      I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo
Art. 99. 
Art. 100.      Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica
Art. 101.      I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per il periodo indicato nell'art. 13
Art. 102.      I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di [...]
Art. 103.      Fino a quando non avrà avuto svolgimento il programma dell'intero corso, secondo il nuovo ordinamento, gli esami di maturità, abilitazione e licenza avranno luogo con le [...]
Art. 104.      Presso le classi superstiti di sezione fisico-matematica di istituto tecnico, avranno luogo nel luglio ed ottobre 1925 speciali sessioni di esami di licenza dalla [...]
Art. 105.      Agli effetti dell'obbligo dell'intervallo e dell'eventuale diritto di anticipazione la durata normale dei corsi per gli alunni inscritti in base agli articoli 32 e [...]
Art. 106.      I giovani, già inscritti in sezioni moderne di liceo e ginnasio nell'anno scolastico 1922-23, che avevano facoltà di inscriversi, nel 1923-24, alla classe corrispondente [...]
Art. 107.      Negli istituti nei quali le cattedre di materie abbinate rimangano transitoriamente distinte, il voto unico a norma dell'art. 79 è proposto dal preside
Art. 108.      Il diploma di maturità elementare e le licenze di scuole medie di primo grado sostituiscono rispettivamente i titoli intermedi richiesti per l'ammissibilità ad esami
Art. 109.      I licenziati da qualsiasi sezione di istituto tecnico, secondo l'antico ordinamento, possono, fino a tutto l'anno scolastico 1929-30, presentarsi a sostenere l'esame di [...]
Art. 110.      Ai candidati ad esami di maturità o abilitazione che, nelle sessioni dell'anno scolastico 1923-24, furono riprovati in non più di due materie, è consentito di ripetere [...]
Art. 111.      I candidati ad esami di Stato nelle nuove provincie sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo per l'ammissione ad esami di maturità, abilitazione e licenza dal liceo [...]
Art. 112.      Fino a nuova disposizione, che dovrà essere adottata con decreto ministeriale, per i candidati provenienti da istituti medi alloglotti è data facoltà alla commissione di [...]
Art. 113.      Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione, regi e pareggiati, sono stabilite dalla tabella E
Art. 114.      La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti gli [...]
Art. 115.      La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per ciascun anno, è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque [...]
Art. 116.      La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame
Art. 117.      I presidi e i presidenti di commissioni esaminatrici debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami, gli alunni e i [...]
Art. 118.      Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna [...]
Art. 119.      La facoltà di imporre sopratasse a norma dell'art. 10 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, spetta, per ogni tipo d'istituto, soltanto agli enti che sono direttamente [...]
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123.      Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, [...]
Art. 124.      Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto [...]
Art. 125.      Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente, o della prima rata di [...]
Art. 126.      Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa
Art. 127.      Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, può accordare [...]
Art. 128.      Sono dispensati dal pagamento della tassa di immatricolazione gli alunni che abbiano già pagato la tassa di immatricolazione o quella di ammissione equivalente secondo [...]
Art. 129.      I candidati ad esami di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici secondo l'antico ordinamento debbono corrispondere, invece della tassa di maturità [...]
Art. 130.      Tutte le domande per le quali è prescritto l'uso della carta bollata debbono recare, quando l'alunno o candidato sia minorenne, la firma del padre o di chi ne fa le veci
Art. 131.      I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero
Art. 132.      Il ministero può anticipare o ritardare la data dell'apertura o chiusura delle lezioni e dell'inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in [...]
Art. 133.      Il ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle [...]
Art. 134.      Sono abrogati i regi decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, come pure ogni altra disposizione in materia di alunni, esami e tasse per gl'istituti [...]
Art. 135.      Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


§ 57.4.3 – R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

(G.U. 25 maggio 1925, n. 120).

 

Titolo I

ALUNNI

 

Capo I

DELLE INSCRIZIONI

 

     Art. 1.

     Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto dell'art. 11.

     Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori.

     Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque.

 

          Art. 2.

     Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

     1° certificato di nascita;

     2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

     3° titolo di studio rispettivamente prescritto;

     4° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti.

     Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

     Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.

     Ai ciechi è concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.

 

          Art. 3.

     Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

     Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di provenienza.

     Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione.

     Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

 

          Art. 4.

     L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.

     Il preside predetto convoca il consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.

     I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 5.

     Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

     I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al provveditore chiedendo di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica fiscale.

 

          Art. 6. [1]

     L'inscrizione alla prima classe avviene nell'ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra, che sono anteposti agli altri aspiranti, indipendente da qualsiasi condizione.

     L'inscrizione alle altre classi avviene secondo l'ordine seguente:

     1° orfani di guerra;

     2° figli di mutilati o d'invalidi di guerra;

     3° alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d'istituto tecnico o magistrale;

     4° alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici;

     5° ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata.

     In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l'ordine di merito, il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione o idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta.

     A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona, alla quale appartiene l'istituto.

 

          Art. 7.

     L'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d'istituto tecnico o magistrale è unico, ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale, entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo, per l'ammissione ad istituti di quel tipo, sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso.

 

          Art. 8.

     La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l'inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso, purché nella classe cui si chiede l'inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del consiglio di classe, il quale ha facoltà di sottoporre l'aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso.

     La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale.

     L'ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti.

     I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l'inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare, sempre subordinatamente al parere del consiglio di classe.

     Il consiglio di classe può, inoltre, con deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare l'inscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe.

 

          Art. 9.

     La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª.

     Il numero delle inscrizioni alla 1ª classe si ridurrà, eventualmente, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 6, in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall'art. 36 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

 

          Art. 10.

     Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni.

     Il provveditore agli studi convocherà tempestivamente sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente.

     Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più anziano per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità.

 

          Art. 11.

     Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili, purché presentate nei termini prescritti dall'art. 1, possono, insieme coi documenti relativi, essere trasmesse, su richiesta degli interessati, al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione.

 

          Art. 12.

     Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami, la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

     La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola.

 

          Art. 13.

     I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi: dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.

 

          Art. 14.

     I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la inscrizione ad istituti del regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

     L'inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito della età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel regno a partire dai dieci anni.

     E' del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

     Il consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi [2].

     Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

 

Capo II

DELLA FREQUENZA E DELLE ASSENZE

 

          Art. 15.

     Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.

     Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate, il consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno.

     I giovani, che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.

 

          Art. 16.

     Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.

     Il preside può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.

 

          Art. 17.

     Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il preside ha facoltà di invitare il padre, o chi ne fa le veci, a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze, e in genere, sulla condotta degli alunni.

 

          Art. 18.

     L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio.

 

Capo III

DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI. [3]

 

          Artt. 19. – 25. [4]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 26.

     I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso.

 

          Art. 27.

     La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto regio o pareggiato che abbiano iniziato nell'istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella, il cui insegnamento effettivamente s'impartisca nella classe frequentata.

 

Titolo II

ESAMI

 

Capo I

DELLE SESSIONI DI ESAME

 

          Art. 28. [5]

     La prima sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno.

     Il ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno.

     La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno.

     La seconda sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre, in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese.

     La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l'esame nella prima sessione.

     L'assenza o la interruzione, nel caso previsto nel comma precedente, deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della commissione, il quale giudicherà dell'attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente.

 

          Art. 29.

     Per la promozione non c'è sessione di primo esame, tenendone luogo lo scrutinio finale.

     Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità.

 

          Art. 30.

     I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono, ripresentandosi all'esame negli anni seguenti, ripetere tutte le prove.

 

          Art. 31. [6]

     L'esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe.

     Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla terza classe, purché sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell'ammissione al corso superiore.

 

Capo II

DELL'AMMISSIONE AD ESAMI

 

          Art. 32.

     I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi, o ad esami di idoneità e di licenza, debbono presentare domanda al preside dell'istituto presso il quale intendono sostenere l'esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle prove.

     La domanda in carta legale deve essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

     1° atto di nascita;

     2° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti;

     3° titoli di studio eventualmente prescritto;

     4° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

     5° documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all'esonero.

 

          Art. 33.

     Gli alunni di istituto regio o pareggiato sono inscritti d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale.

     Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza, essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa, o con la domanda di esonero.

     Le domande degli alunni di ginnasio isolato, candidati ad esame di ammissione al liceo, sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame, e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio.

 

          Art. 34.

     I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono entro il 15 maggio presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti dell'assegnazione della sede di esame [7].

     I candidati all'abilitazione tecnica, non forniti del titolo di promozione o idoneità alla terza classe, debbono sostenere il relativo esame presso l'istituto al quale hanno presentato domanda per l'esame di abilitazione; l'ammissione all'esame di abilitazione sarà in questo caso subordinata all'esito dell'esame di promozione o idoneità [8].

     Alla domanda in carta legale, corredata dei documenti di cui all'art. 32, possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l'inscrizione all'esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito.

     I candidati provenienti da istituto regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell'avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero.

     I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all'art. 2.

 

          Art. 35.

     I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma degli studi compiuti di cui all'art. 10 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

     I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado, di licenza di maturità, e di abilitazione presentano al preside dell'istituto che ha ricevuto la domanda, ed entro il termine dal preside stesso stabilito, la dichiarazione scritta di cui all'art. 11 del citato regio decreto; e, se alunni, la pagella dell'ultimo anno, se provenienti da scuola privata o paterna, un'attestazione del direttore della scuola privata o dell'insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito.

     Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla commissione esaminatrice, prima che questa inizi le operazioni di esame.

 

          Art. 36.

     All'esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola complementare, possono presentarsi coloro che compiano nell'anno in corso il decimo anno di età.

 

          Art. 37.

     Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte.

     Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa, ottengono soltanto l'ammissione a scuola complementare.

     Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale, presso uno degli istituti di cui al comma primo, la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e, ove la superino, sono considerati, agli effetti dell'inscrizione, come approvati nella sessione di primo esame.

 

          Art. 38.

     Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame.

     Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione.

     Contro l'esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19.

     Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.

 

          Art. 39.

     Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A.

     A tale effetto non si computano le materie facoltative, la calligrafia, la musica, il canto corale e la danza.

 

          Art. 40.

     Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi, nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado, compresa la scuola complementare, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo.

     Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale, al liceo classico, scientifico o femminile, o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale, e di licenza della scuola complementare, ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto, il requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi per l'accesso all'esame di cui trattasi.

     A tale effetto, si presuppone, anche per l'ammissione al liceo scientifico o femminile, un corso inferiore della durata di quattro anni.

 

          Art. 41.

     Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi.

     I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, a corso superiore di tipo diverso da quello cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.

 

          Art. 42.

     Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore, col beneficio della anticipazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto:

     a) coloro che abbiano conseguito l'ammissione ad istituto medio di primo grado, esclusa la scuola complementare, con una media generale assoluta di otto decimi e purché, se alunni di scuola pubblica, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classe successive;

     b) coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.

 

          Art. 43.

     Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione, è dato:

     a) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell'anno in corso;

     b) a coloro che abbiano conseguito l'ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purché, se alunni, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive;

     c) a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.

 

          Art. 44.

     E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo.

     A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame.

     L'alunno d'istituto regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale.

     Agli effetti dell'art. 6, l'alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto regio o pareggiato ed è graduato secondo l'ordine prescritto nell'articolo stesso in base ai voti riportati nell'esame sostenuto e, per la condotta, al voto di scrutinio finale.

 

          Art. 45.

     Per la licenza dal liceo femminile è consentita l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell'anno in corso.

 

          Art. 46.

     Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

     I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.

 

          Art. 47.

     Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, il quale sia, a questo particolare effetto, riconosciuto equipollente al titolo prescritto, e semprechè dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l'intervallo d'obbligo, oppure la durata, degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta.

     L'equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal ministero, udita la giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, in seguito a richiesta dell'ente da cui la scuola dipende; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima.

     In caso d'urgenza, la richiesta può essere fatta dall'interessato direttamente al collegio dei professori, che ha facoltà di dichiarare l'equipollenza; tale dichiarazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta a ratifica del ministero, udita la giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz'altro agli allievi della regia accademia navale.

     Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto, nell'esame stesso, alle eventuali prove di cui al secondo comma dell'art. 46.

 

          Art. 48.

     I candidati provenienti da scuole medie governative della repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del regno corrispondente a quella da essi frequentata, sempre subordinatamente al requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi nel regno a partire dal decimo anno di età.

 

          Art. 49.

     I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purché abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel regno a partire dai dieci anni.

 

          Art. 50.

     I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi.

 

          Art. 51.

     Le alunne dei conservatori toscani, dei reali collegi di Montagnana e "Uccellis" di Udine, dei regi educandati femminili "SS. Annunziata" di Firenze, "Collegio reale delle fanciulle" di Milano, "Maria Adelaide" di Palermo, "Real collegio agli Angeli" di Verona, "Educatorio della Provvidenza" di Torino, dei reali educandati di Napoli, dell'istituto froebeliano e dell'istituto "Suor Orsola Benincasa" della stessa città, qualora vi abbiano seguito un corso d'istituto medio di istruzione secondo l'ordinamento stabilito dal r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, e vi abbiano conseguito l'ammissione alla 1ª classe del corso superiore, sono ammesse, dopo il prescritto intervallo, all'esame di maturità o abilitazione, con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore.

     Parimenti, i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d'istituti regi o pareggiati.

     Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari.

     Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese, per decreto ministeriale, agli alunni degl'istituti magistrali privati mantenuti da opere od associazioni che abbiano per loro fine statutario l'istituzione di scuole italiane all'estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse.

 

Capo III

DELLE SEDI DI ESAMI

 

          Art. 52.

     Gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti regi e pareggiati.

 

          Art. 53.

     Gli esami di maturità proprii del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella B.

     Gli esami di maturità proprii del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella C.

     Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia, o, quando in esse manchi un istituto tecnico regio o pareggiato, in altra città della provincia che sia sede d'istituto tecnico.

     Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di provveditorato agli studi.

 

          Art. 54.

     Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale.

     Almeno uno dei componenti la commissione giudicatrice si recherà negli istituti, ci cui al comma precedente, per assistere allo svolgimento delle prove scritte.

 

          Art. 55.

     Gli alunni di istituto regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la promozione, nell'istituto stesso, salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato, per i quali dispone l'ultimo comma dell'art. 33.

     Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza, ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d'insegnamento corrisponda a quella da essi studiata.

     Negli esami di abilitazione e maturità, qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato, si provvede a norma dell'art. 72.

 

          Art. 56.

     Gli alunni di istituto regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all'art. 54.

     La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera, ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta.

 

          Art. 57.

     Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione e licenza, delle zone stabilite a norma dell'art. 10 e, in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto, i presidi degli istituti dello stesso tipo di adunano per addivenire ad un'equa distribuzione dei candidati in eccedenza, secondo i criteri che ritengano opportuni.

 

          Art. 58.

     In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una commissione, avuto riguardo al numero dei candidati.

     In questo caso, ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino, la nuova commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame.

     Prima dell'inizio della sessione, i presidenti delle commissioni appartenenti alla stessa sede, si riuniranno, sotto la presidenza del più anziano, per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame.

 

          Art. 59.

     Nelle città sedi di più commissioni, i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni.

 

          Art. 60.

     Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede.

     Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purché il preside o, per l'esame di maturità e di abilitazione, il presidente della commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

     I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.

 

          Art. 61.

     Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i proprii alunni.

     E' in facoltà del provveditore mandare negl'istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori di ruolo A.

     Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al ministero una relazione sull'andamento dell'istituto.

 

Capo IV

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

 

          Art. 62.

     Le commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal provveditore, su designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.

 

          Art. 63.

     Le commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal provveditore e sono composte:

     a) di professori del corso di cui dà accesso l'esame;

     b) di un professore di materie letterarie del corso inferiore;

     c) di professori del corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso superiore.

     Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore.

     Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore.

     Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.

 

          Art. 64.

     La commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore.

 

          Art. 65.

     Le commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell'istituto.

 

          Art. 66.

     Nelle commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato.

     Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o provveditore rispettivamente competente.

 

          Art. 67. [9]

     La commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata da ministro ed è composta:

     a) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o di istituto superiore di magistero, che preside la commissione;

     b) di un preside di istituto magistrale;

     c) di tre professori di istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori agli studi entro il 15 aprile.

     Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 68. [10]

     La commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal ministro ed è composta:

     a) di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, che presiede la commissione;

     b) di tre professori di istituto tecnico, scelti dagli elenchi trasmessi dai regi provveditori entro il 15 aprile;

     c) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria.

     Il preside e i professori di cui alle lettere a) e b) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 69. [11]

     Le commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal ministero e composte:

     a) di un professore di università o di istituto superiore, che presiede la commissione;

     b) di un preside di liceo classico o scientifico;

     c) di due professori di istituto d'istruzione media di 2° grado, scelti negli elenchi trasmessi dai regi provveditori, entro il 15 aprile;

     d) di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona estranea all'insegnamento.

     Il preside e i professori di cui alle lettere b) e c) debbono essere estranei agli istituti i cui alunni saranno giudicati dalla commissione.

 

          Art. 70.

     La composizione delle commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del ministero.

     I commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell'articolo precedente.

 

          Art. 71.

     Al preside chiamato a far parte di una commissione di esame spetta la vice-presidenza.

     Nelle commissioni di esame di cui all'art. 68 la vice-presidenza spetta al professore più anziano.

     Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti.

 

          Art. 72. [12]

     Per le sole prove orali, grafiche o pratiche, rispettivamente, sono aggregati: alla commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria, un commissario per le scienza; a quella di abilitazione magistrale un commissario, per la musica ed uno per il disegno; a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte; a quella di maturità scientifica uno per il disegno.

     Ove la commissione non possa altrimenti funzionare, il preside ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato, previa esplicita autorizzazione da parte del ministero.

     I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio, ma non hanno diritti a voto.

 

          Art. 73. [13]

     Le commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni, presiedute dal presidente o da un suo delegato. Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la preside.

     Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, invece, funzionano sempre in via plenaria.

 

          Art. 74.

     Ai componenti le commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di lire 25 dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

     Al commissario aggregato di cui all'art. 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l'opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della commissione.

     Agli estranei è fatto, per ciò che riguarda l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado 8° di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle commissioni di cui all'art. 62 è dato un compenso giornaliero di lire 15.

     Al pagamento delle indennità e dei compensi, di cui nel presente articolo e in quello seguente, si provvede con fondi messi a disposizione del provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado.

     Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l'orario d'ufficio.

 

          Art. 75.

     Il commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso.

     Negli esami di maturità i professori di istituto regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i proprii alunni.

 

          Art. 76.

     La disposizione dell'art. 23 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle commissioni per gli esami di Stato, è estesa ai presidi e professori degli istituti medi.

 

Capo V

DELLE OPERAZIONI DI ESAME

 

          Art. 77. [14]

     Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi delle lezioni.

 

          Art. 78.

     Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'art. 16, e sulla diligenza.

 

          Art. 79. [15]

     Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.

     Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.

     I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

     Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 80. [16]

     Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale.

     Nell'assegnazione dei voti, si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo.

     Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma.

 

          Art. 81.

     All'inizio della sessione, la commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

 

          Art. 82.

     Il diario delle prove scritte e grafiche per l'abilitazione e per la maturità è fissato dal ministero nell'ordinanza annuale sugli esami.

     Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal provveditore, cui rispettivamente spetti nominare la commissione esaminatrice.

 

          Art. 83. [17]

     Il diario delle prove orali è stabilito dalla commissione.

     Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente.

     Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola interruzione dei pomeriggi festivi.

 

          Art. 84.

     Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purchè le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione.

     Nella seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre.

 

          Art. 85.

     Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova.

     Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova.

     Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.

     Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

 

          Art. 86. [18]

     I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal ministero in busta chiusa e suggellata ai preside di tutti gli istituti, presso i quali si svolgono le prove stesse.

     Il preside stesso è responsabile della conservazione delle buste, che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità.

     Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale.

 

          Art. 87.

     (Omissis) [19].

     L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula.

     I candidati non debbono comunicare fra loro né servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti dalla commissione.

     E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.

 

          Art. 88.

     La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali, soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti.

 

          Art. 89.

     Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma, e secondo le norme del regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, modificato con regi decreti 23 maggio 1924, n. 858 e 16 ottobre 1924, n. 1923.

     E' vietato il sorteggio delle tesi.

 

          Art. 90.

     Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta.

 

          Art. 91. [20]

     Dopo la revisione di ciascuna prova scritta o dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove.

     In caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale.

     Nel giudicare le prove scritte, anche, se di materie scientifiche, si terrà conto della correttezza dell'elaborato.

 

          Art. 92. [21]

     Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione, dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90 la sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella A: esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o, in quanto valgono allo scopo, dai documenti di cui agli articoli 34 e 35; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Al termine della sessione, si riunisce la commissione planetaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni; i voti così ratificati sono definiti e inappellabili, ma sindacabili dal ministero agli effetti disciplinari.

 

          Art. 93. [22]

     Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione, la commissione, a maggioranza di quattro su cinque votanti, in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella A.

     Nel primo caso, la commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso, indica su quali materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato.

     Al termine della sessione autunnale degli esami stessi, la commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazioni, decidendo, a maggioranza di quattro su cinque votanti, se il candidato sia dichiarato maturo o abilitato.

     Qualora tale decisione sia favorevole, vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione definitiva, non si procede all'assegnazione dei voti.

 

          Art. 94.

     L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'istituto.

     Le commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al ministro, nella quale danno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati.

     Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero.

 

Capo VI

DELL'ANNULLAMENTO DI ESAMI

 

          Art. 95.

     Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti.

     Tale facoltà spetta, invece, al ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione.

     L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal ministero.

     Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al provveditore agli studi.

     L'annullamento di esami, nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della commissione esaminatrice, può anche essere pronunciato definitivamente dal provveditore.

 

          Art. 96.

     Il ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunciare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo di esami o prove di esami presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione.

 

Capo VII

DEI DIPLOMI E DOCUMENTI SCOLASTICI

 

          Art. 97.

     I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale.

     I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal ministero, e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta.

     Un elenco dei licenziati sarà inviato al provveditore dopo ciascuna sessione.

 

          Art. 98.

     I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo.

     I moduli relativi sono forniti dal ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.

     Un elenco dei diplomati sarà inviato al ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami.

     I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.

 

          Art. 99. [23]

     Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

     In caso di smarrimento, e purchè l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.

     Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.

     I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge.

 

          Art. 100.

     Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica.

 

          Art. 101.

     I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per il periodo indicato nell'art. 13.

     I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato.

     Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è svolto.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONE SPECIALE PER I MUTILATI E INVALIDI

 

          Art. 102.

     I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano ritenuti equipollenti, e che consisteranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori, per le prove orali, in risposte per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla lavagna.

     La domanda di dispensa, in carta libera, deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami.

     I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candidati predetti, con espressa menzione del presente articolo, sono validi agli effetti scolastici salvo il disposto dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso.

     Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 103.

     Fino a quando non avrà avuto svolgimento il programma dell'intero corso, secondo il nuovo ordinamento, gli esami di maturità, abilitazione e licenza avranno luogo con le riduzioni di programma stabilite dalla tabella D.

     I candidati ripetenti ripresentandosi all'esame nell'anno seguente saranno tenuti a rispondere sui programmi delle classi ai quali l'esame si estese quando fu sostenuto per la prima volta.

     Della sufficienza del programma presentato da candidati provenienti da scuola privata o paterna giudicherà la commissione esaminatrice in analogia al disposto dell'art. 14 del r.d. 14 ottobre 1923, n. 2345.

 

          Art. 104.

     Presso le classi superstiti di sezione fisico-matematica di istituto tecnico, avranno luogo nel luglio ed ottobre 1925 speciali sessioni di esami di licenza dalla sezione stessa a cui potranno presentarsi anche candidati provenienti da scuola privata o paterna.

     Gli alunni delle classi predette possono ottenere la licenza anche in base ai risultati dello scrutinio finale, secondo le norme prima vigenti.

     Altre due sessioni dello stesso esame riserbate esclusivamente alle prove di riparazione, per i candidati presentatisi alle sessioni di cui al comma precedente con esito solo parzialmente favorevole, avranno luogo nel luglio e ottobre 1926.

     I licenziati dagli istituti industriali dipendenti dal ministero dell'economia nazionale potranno presentarsi alle sessioni di cui ai commi precedenti per conseguirvi, mediante prove d'integrazione da stabilirsi in conformità dell'antico ordinamento, la licenza dalla sezione fisico-matematica.

     Anche i licenziati dall'istituto nautico saranno ammessi alle sessioni predette per conseguirvi la licenza dalla sezione fisico-matematica in conformità del r.d. 24 novembre 1921, n. 1966.

 

          Art. 105.

     Agli effetti dell'obbligo dell'intervallo e dell'eventuale diritto di anticipazione la durata normale dei corsi per gli alunni inscritti in base agli articoli 32 e seguenti del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, è quella risultante dall'applicazione del decreto stesso.

     I candidati provenienti da scuola privata o paterna possono, analogamente, presentarsi ad esami per i quali sia prescritto l'obbligo dell'intervallo nelle sessioni dell'anno in cui avrebbero potuto presentarsi se avessero seguito normalmente gli studi nelle scuole regie o pareggiate, e possono godere del corrispondente diritto di anticipazione.

 

          Art. 106.

     I giovani, già inscritti in sezioni moderne di liceo e ginnasio nell'anno scolastico 1922-23, che avevano facoltà di inscriversi, nel 1923-24, alla classe corrispondente di ginnasio o liceo classico con dispensa dallo studio della lingua greca, a norma dell'art. 2 del r.d. 11 marzo 1923, n. 564, sono dispensati dall'esame su questa materia, anche se abbiano successivamente perduto la qualità di alunni.

     Nel caso di cui al comma precedente e in quello previsto dall'art. 4 del r.d. 11 marzo 1923, n. 564, i candidati ad esami di maturità propri del liceo classico debbono sottoporsi alla prescritta prova di cultura greca sul programma approvato con regio decreto 11 novembre 1904, n. 657.

     I giovani predetti sono altresì dispensati dalla prova di versione dall'italiano in latino nelle sessioni di esame dell'anno 1924-25.

 

          Art. 107.

     Negli istituti nei quali le cattedre di materie abbinate rimangano transitoriamente distinte, il voto unico a norma dell'art. 79 è proposto dal preside.

 

          Art. 108.

     Il diploma di maturità elementare e le licenze di scuole medie di primo grado sostituiscono rispettivamente i titoli intermedi richiesti per l'ammissibilità ad esami.

     Anche la promozione, ammissione o idoneità alla 5ª classe ginnasiale conseguita anteriormente all'anno scolastico 1924-1925 è valida come titolo intermedio per l'ammissibilità ad esami superiori dopo l'intervallo prescritto.

     Il beneficio, di cui all'art. 43, lettera b), è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito con media non inferiore ad otto decimi la licenza di primo grado, secondo il vecchio ordinamento.

 

          Art. 109.

     I licenziati da qualsiasi sezione di istituto tecnico, secondo l'antico ordinamento, possono, fino a tutto l'anno scolastico 1929-30, presentarsi a sostenere l'esame di abilitazione per una sezione diversa, secondo il nuovo ordinamento, con dispensa dalle materie che costituiscono rispettivamente il programma della prima parte dell'esame di abilitazione.

 

          Art. 110.

     Ai candidati ad esami di maturità o abilitazione che, nelle sessioni dell'anno scolastico 1923-24, furono riprovati in non più di due materie, è consentito di ripetere nella sola sessione di luglio 1925 la prova o le prove delle materie non superate.

     Per essi si procederà secondo le norme che l'art. 93 stabilisce per la sessione autunnale.

 

          Art. 111.

     I candidati ad esami di Stato nelle nuove provincie sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo per l'ammissione ad esami di maturità, abilitazione e licenza dal liceo femminile, e dall'obbligo della presentazione di titoli di studio inferiori, limitatamente al periodo corrispondente alla durata normale dei corsi di ciascun tipo di istituto, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1923-24 e semprechè risultino residenti nelle nuove provincie dell'anno dal quale chiedono di far valere tale beneficio.

     Anche per questi candidati si avrà riguardo all'età rispetto a quella prescritta dall'art. 36, per modo che la durata complessiva degli studi non risulti minore di quella normalmente stabilita, salvo i casi di abbreviazione previsti del presente regolamento.

 

          Art. 112.

     Fino a nuova disposizione, che dovrà essere adottata con decreto ministeriale, per i candidati provenienti da istituti medi alloglotti è data facoltà alla commissione di rivolgere ai candidati stessi interrogazioni nella loro lingua.

     A tale uopo, se nessuno dei commissari possieda la necessaria conoscenza della lingua, si provvede analogamente a quanto è stabilito dall'art. 72.

 

Titolo III

TASSE

 

Capo I

DEL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE

 

          Art. 113.

     Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione, regi e pareggiati, sono stabilite dalla tabella E.

     Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto o la commissione di esami, da esibirsi al preside o al presidente della commissione, nei termini rispettivamente fissati.

     E' in facoltà del ministero della pubblica istruzione stabilire, di concerto con quello delle finanze, un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche.

 

          Art. 114.

     La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado.

     Essa dev'essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza.

 

          Art. 115.

     La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per ciascun anno, è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell'anno scolastico.

     Essa può essere pagata in due rate; la prima entro il mese di novembre, la seconda entro il mese di febbraio.

 

          Art. 116.

     La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

     Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall'art. 31, la tassa di esame per l'ammissione alla prima parte vale anche per l'ammissione alla seconda parte, ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione.

 

          Art. 117.

     I presidi e i presidenti di commissioni esaminatrici debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami, gli alunni e i candidati che non abbiano soddisfatto il pagamento delle tasse dovute.

     Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati, che non abbiano pagato tutte le tasse, compresa quella di diploma ove sia prescritta.

 

          Art. 118.

     Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame.

     Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo, ma l'inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori, è dovuta soltanto la differenza tra le tasse pagate e quelle dovute.

     Nel caso inverso, non si fa luogo a rimborso.

 

Capo II

DELLE SOPRATASSE DI FREQUENZA

 

          Art. 119.

     La facoltà di imporre sopratasse a norma dell'art. 10 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, spetta, per ogni tipo d'istituto, soltanto agli enti che sono direttamente obbligati verso lo Stato al pagamento del contributo finanziario a sensi dell'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto.

     La sopratassa deve essere pagata all'esattoria o cassa dell'ente che la impone, negli stessi termini stabiliti per la tassa di frequenza.

     La deliberazione dell'ente deve, previa approvazione dell'autorità tutoria, essere comunicata, a pena di decadenza, al preside dell'istituto interessato entro il termine perentorio del 15 settembre.

     Gli alunni e candidati morosi nel pagamento della sopratassa sono soggetti alle sanzioni stabilite per il mancato pagamento delle tasse.

     L'imposizione della sopratassa deve essere uniforme per tutti gli alunni che frequentano una stessa classe.

 

Capo III

DELL'ESONERO DALLE TASSE

 

          Art. 120. [24]

     L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di die figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni d'istituto regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

 

          Art. 121. [25]

     L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

     L'esonero per merito non è accordato per esami d'idoneità o di ammissione alla prima classe di istituti medi di primo grado.

 

          Art. 122. [26]

     E' accordato l'esonero della metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121:

     a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;

     b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta.

 

          Art. 123.

     Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi.

     Tale beneficio è sospeso per i ripetenti.

 

          Art. 124.

     Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi.

     Agli alunni di cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l'una o l'altra delle sessioni d'esame.

     La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmente al preside, che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 125.

     Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente, o della prima rata di essa, domanda in carta legale corredata del nulla osta dell'intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia, e di un'attestazione in carta libera del preside dell'istituto di provenienza, da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti.

     Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all'art. 123 presentano la domanda al preside competente, entro il termine predetto, unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all'esonero e l'attestazione del preside dell'istituto di provenienza circa l'approvazione conseguita.

     Qualora la domanda di esonero debba precedere l'accertamento dei requisiti di profitto, basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell'esonero; e, in tal caso, la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata, prima dell'accoglimento definitivo, con la presentazione dell'attestazione di cui ai commi precedenti.

     Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù ai regi decreti 11 marzo 1923, n. 563, e 31 dicembre 1923, n. 2975, dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all'esonero.

 

          Art. 126.

     Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa.

     Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione.

     Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tesse in questione.

     L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative sopratasse.

 

          Art. 127.

     Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, può accordare l'esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto, ma sempre subordinatamente al conseguimento della approvazione, a determinate categorie di alunni, o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 128.

     Sono dispensati dal pagamento della tassa di immatricolazione gli alunni che abbiano già pagato la tassa di immatricolazione o quella di ammissione equivalente secondo l'antico ordinamento, in un istituto corrispondente a quello nel quale sono inscritti secondo il nuovo ordinamento.

     A tale effetto sono considerati come istituti di nuova creazione il liceo scientifico e femminile, e i corsi inferiori d'istituto tecnico e magistrale.

 

          Art. 129.

     I candidati ad esami di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici secondo l'antico ordinamento debbono corrispondere, invece della tassa di maturità o di abilitazione, la tassa di licenza nella misura stabilita dalle norme prima vigenti, e in conformità delle norme stesse.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 130.

     Tutte le domande per le quali è prescritto l'uso della carta bollata debbono recare, quando l'alunno o candidato sia minorenne, la firma del padre o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 131.

     I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero.

     Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami, in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l'autorità competente.

 

          Art. 132.

     Il ministero può anticipare o ritardare la data dell'apertura o chiusura delle lezioni e dell'inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici.

 

          Art. 133.

     Il ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge.

 

          Art. 134.

     Sono abrogati i regi decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, come pure ogni altra disposizione in materia di alunni, esami e tasse per gl'istituti medi di istruzione, che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute.

 

          Art. 135.

     Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

 

 

Tabella A (Articoli 39, 79, 92 e 93)

 

     1. Materie comprendenti un solo insegnamento (per tutti gli istituti).

     2. Materie comprendenti più insegnamenti raggruppati come segue (per gli istituti rispettivamente indicati):

     a) storia e geografia nella scuola complementare, nel ginnasio, nel liceo femminile e nel corso inferiore dell'istituto tecnico magistrale;

     b) filosofia ed economia - scienze naturali, chimica e geografia nel liceo classico e scientifico;

     c) scienze naturali e geografia nel corso superiore dell'istituto tecnico;

     d) filosofia e pedagogia - scienze naturali, geografia ed igiene nel corso superiore dell'istituto magistrale;

     e) matematica e fisica nel liceo classico e scientifico e nel corso superiore dell'istituto tecnico e magistrale;

     f) costruzioni e disegno di costruzioni - topografia e disegno topografico nella sezione agrimensura degli istituti tecnici;

     g) computisteria e ragioneria - scienza finanziaria e statistica nella sezione ragioneria;

     h) elementi di musica, o musica, e canto corale nell'istituto magistrale;

     i) italiano e latino - filosofia, diritto ed economia - musica, canto e danza - lavoro femminile ed economia domestica nel liceo femminile.

 

 

Tabella B (Art. 53)

 

     1. Alessandria - 2. Ancona - 3. Aquila - 4. Bari - 5. Benevento - 6. Bologna - 7. Brescia - 8. Cagliari - 9. Campobasso - 10. Catania - 11. Catanzaro - 12. Chieti - 13. Como - 14. Cremona - 15. Cuneo - 16. Firenze - 17. Forlì - 18. Genova - 19. Girgenti - 20. Lecce - 21. Messina - 22. Milano - 23. Modena - 24. Napoli - 25. Novara - 26. Palermo - 27. Perugia - 28. Pisa - 29. Potenza - 30. Reggio Calabria - 31. Roma - 32. Salerno - 33. Siena - 34. Torino - 35. Trento - 36. Treviso - 37. Trieste - 38. Udine - 39. Venezia - 40. Verona.

 

 

Tabella C (Art. 53)

 

     1. Bologna - 2. Caserta - 3. Catania - 4. Chieti - 5. Firenze - 6. Genova - 7. Lecce - 8. Milano - 9. Napoli - 10. Padova - 11. Palermo - 12. Parma - 13. Pavia - 14. Perugia - 15. Roma - 16. Sassari - 17. Torino - 18. Trieste - 19. Udine - 20. Venezia.

 

 

Tabella D (Art. 103)

 

     Maturità classica: Anno 1925 (per i candidati forniti del titolo di promozione o ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma svolta nella 1ª classe.

     Maturità scientifica: Anno 1925 (per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 3ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 3ª e 4ª classe.

     Anno 1926 (per i candidati forniti di titoli valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non effettivamente svolta nella 2ª, 3ª e 4ª classe.

     Abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria): Anno 1925 (per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 3ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalle prove di italiano, storia, matematica e fisica, storia naturale e geografia, lingua francese, chimica merceologica, calligrafia.

     Anno 1926 (per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 2ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma equivalente a quella svolta nella 1ª classe.

     Abilitazione tecnica (sezione agrimensura): Anno 1925 (per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 3ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalle prove di italiano, storia, matematica e fisica, storia naturale e geografia, disegno.

     Anno 1926 (per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 2ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma equivalente a quella svolta nella 1ª classe.

     Abilitazione magistrale: Anno 1925 (per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 2ª e 3ª classe.

     Liceo femminile: Anno 1925 (per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 2ª e 3ª classe.

     Scuola complementare: Anno 1925 (per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma corrispondente a quella che si svolge nella 1ª classe.

 

 

Tabella E (Art. 113)

 

     I. - Esame di ammissione alla 1ª classe di scuola media di 1° grado L. 60.

     II. - Liceo (classico o scientifico):

     Esame d'ammissione, L. 150; Immatricolazione, L. 60; Frequenza per ciascuna classe, L. 300; Esame d'idoneità, L. 100.

     III. Ginnasio:

     Immatricolazione, L. 60; Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª, L. 60; Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª, L. 200; Esame d'idoneità, L. 50; Esame di ammissione alla 4ª classe, L. 50.

     IV. - Istituto tecnico:

     Corso inferiore: Immatricolazione, L. 60; Frequenza per ciascuna classe, L. 160; Esame d'idoneità, L. 50.

     Corso superiore: Esame d'ammissione, L. 150; Immatricolazione, L. 60; Frequenza per ciascuna classe, L. 300; Esame d'idoneità, L. 100; Esame d'abilitazione, L. 250; Tassa di diploma d'abilitaz., L. 100.

     V. - Istituto magistrale:

     Corso inferiore: Immatricolazione, L. 30; Frequenza per ciascuna classe, L. 100; Esame d'idoneità, L. 30.

     Corso superiore: Esame d'ammissione, L. 50; Immatricolazione, L. 30; Frequenza per ciascuna classe, L. 150; Esame d'idoneità, L. 30; Esame d'abilitazione, L. 150; Tassa di diploma d'abilitazione, L. 50.

     VI. - Liceo femminile:

     Esame d'ammissione, L. 100; Immatricolazione, L. 50; Frequenza per ciascuna classe, L. 200; Esame d'idoneità, L. 50; Esame di licenza, L. 50; Tassa di diploma di licenza, L. 20.

     VII. - Scuola complementare:

     Immatricolazione, L. 25; Frequenza per ciascuna classe, L. 100; Esame d'idoneità, L. 25; Esame di licenza, L. 50; Tassa di diploma di licenza, L. 20.

     VIII. - Esame di maturità, L. 300.


[1] Articolo così sostituito dal R.D. 9 aprile 1931, n. 425.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1991, n. 423.

[3] Capo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

[4] L’articolo 25 è stato abrogato dall'art. 5 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845. Gli altri articoli del presente capo sono stati abrogati dall'art. 6 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929, n. 2049.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[19] Comma abrogato dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 5 maggio 1927, n. 741.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del L. 7 febbraio 1969, n. 15.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 17 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 17 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 17 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542.