§ 5.2.136 - L.R. 7 gennaio 2000, n. 1.
Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad [...]
Art. 2.      1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione fino al 31 marzo 2000, nel testo della proposta allegata al disegno di legge concernente [...]
Art. 3.      1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere [...]
Art. 4.      1. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 37, è abrogato.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.136 - L.R. 7 gennaio 2000, n. 1.

Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di stanziamenti e sul differimento di termini.

(B.U. 8 gennaio 2000, n. 1).

 

Art. 1.

     1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000.

     2. Detta autorizzazione deve intendersi circoscritta agli stati di previsione della entrata e della spesa, alle eventuali note di variazione e alle disposizioni ed alle modalità contenute nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale.

     3. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

     4. Ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, il limite di cui al comma 3 non si applica; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

     5. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1.

     6. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

     7. [1].

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione fino al 31 marzo 2000, nel testo della proposta allegata al disegno di legge concernente il bilancio della Regione per l'anno 2000, con le stesse modalità e limitazioni previste dall'articolo 1, intendendosi sostituita l'espressione "due dodicesimi" con "tre sesti".

 

     Art. 3.

     1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 e dal P.I.C. INTERREG II, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure dei predetti Programmi [2].

     3. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 04157, 05085, 09148, 12001/01, 12001/03 e 12001/06, sono

 

conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio

successivo.

 

     Art. 4.

     1. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 37, è abrogato.

     2. [3].

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica i commi 2 e 3, art. 5 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 11 febbraio 2000, n. 5.

[3] Modifica il comma 2, art. 1 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 6.