§ 2.11.6 – L.R. 11 agosto 1983, n. 16.
Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:11/08/1983
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Fondo regionale).
Art. 3.  (Prestiti agevolati).
Art. 4.  (Massimali per spese di investimento).
Art. 5.  (Particolare regime per ex cassa integrati).
Art. 6.  (Credito d'esercizio).
Art. 7.  (Abbattimento degli interessi sui prestiti).
Art. 8.  (Tassi di interesse).
Art. 9.  (Ammortamento).
Art. 10.  (Domande di prestito Comitato di gestione - Ricorso).
Art. 11.  (Controllo).
Art. 12.  (Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del Comitato).
Art. 13.  (Divieto di cumulo).
Art. 14.  (Regolamento di attuazione).
Art. 15.  (Abrogazione leggi precedenti).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Norma finanziaria).


§ 2.11.6 – L.R. 11 agosto 1983, n. 16.

Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

(B.U. 16 agosto 1983, n. 43).

 

Art. 1. (Finalità).

     Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

     1) prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativa mente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da Istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;

     2) crediti di esercizio;

     3) garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da Istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.

 

     Art. 2. (Fondo regionale).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 10 [1].

     La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli Istituti di credito o banche prescelti, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.

     Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitati le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle domande.

 

     Art. 3. (Prestiti agevolati).

     A carico del fondo di cui al precedente articolo possono essere concessi prestiti agevolati per:

     a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l'area occorrente;

     b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d'ufficio;

     c) credito di esercizio.

     Le spese per i fini di cui alle lett. a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purché entro il limite di 6 mesi.

 

     Art. 4. (Massimali per spese di investimento).

     1. I prestiti agevolati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di lire 1.500.000.000 per singole cooperative e lire 2.000.000.000 per loro consorzi [2].

     I prestiti sono nuovamente concedibili, purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

 

     Art. 5. (Particolare regime per ex cassa integrati). [3]

     Onde favorire l'acquisto degli stabilimenti delle imprese ammesse a procedura concorsuale da parte di dipendenti delle stesse imprese, i finanziamenti di cui all'art. 3, possono comprendere anche l'acquisto della relativa attrezzatura, purché ritenuta valida, e in deroga all'art. 4, potranno arrivare al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti di cui sopra, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica della iniziativa.

     La priorità nell'erogazione dei finanziamenti viene data a quelle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma, che rileveranno complessi aziendali di imprese, ammesse a procedura concorsuale, o in stato di crisi, accertato da un perito nominato dall'Assessore regionale competente [4].

 

     Art. 6. (Credito d'esercizio).

     Il credito d'esercizio di cui alla lett. c) dell'art. 3 è concesso, nei limi degli stanziamenti previsti dalla presente legge, fino ad un massimo di lire 600.000.000 [5].

     Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purché l'esposizione debitoria sia contenuta nei limiti di cui al precedente comma.

 

     Art. 7. (Abbattimento degli interessi sui prestiti).

     Per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi da Istituti di credito o banche a valere su loro fondi, secondo le modalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto nel successivo art. 8.

     L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di credito o banche interessati.

 

     Art. 8. (Tassi di interesse). [6]

     Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

     L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netto.

 

     Art. 9. (Ammortamento).

     Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

     1) per i prestiti di cui alla lett. a): 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l'ammortamento;

     2) per i prestiti di cui alla lett. b): 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l'ammortamento.

     Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla lett. c) dell'art. 3 è stabilito rispettivamente in 12 e 36 mesi.

     E' comunque ammessa l'estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.

 

     Art. 10. (Domande di prestito Comitato di gestione - Ricorso).

     Le domande di prestito dovranno essere presentate agli istituti o alle banche convenzionati corredate dalla documentazione prescritta, copia della sola domanda è trasmessa, a cura dell'interessato, all'Assessorato competente.

     Sulle domande decide un Comitato per ciascuno degli Istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell'istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:

     a) un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione;

     b) 3 rappresentanti nominati dall'Assessore della cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.

     Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso all'Assessore competente per la cooperazione, che decide con proprio decreto in via definitiva.

 

     Art. 11. (Controllo).

     Il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme prestate, ai fini della presente legge, spetta agli Istituti o banche convenzionati.

     In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell'esatto impiego delle somme concesse o nei rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all'art. 10.

     Per giustificati motivi il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massima di 18 mesi.

 

     Art. 12. (Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del Comitato).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del proprio bilancio, presso gli Istituti di credito o le banche convenzionate, un apposito fondo per:

     [1) il funzionamento dei Comitato di cui all'art. 10;] [7]

     2) la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell'85% della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo.

 

     Art. 13. (Divieto di cumulo).

     Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con analoghe provvidenze, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali.

 

     Art. 14. (Regolamento di attuazione).

     Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della cooperazione, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

     Tale Regolamento dovrà in particolare determinare:

     a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione i criteri di priorità per l'istruttoria delle domande di prestito;

     b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;

     c) gli Istituti di credito o le banche cui affidare l'istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.

     Quando lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli artt. 4, 6, 7, 8 e 9.

 

     Art. 15. (Abrogazione leggi precedenti).

     La l.r. 16 luglio 1952, n. 36, è abrogata; è altresì abrogato il punto c) del secondo comma dell'art. 5 della l.r. 21 luglio 1976, n. 40.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     Per il primo anno di attuazione della presente legge sono ammesse ad istruttoria tutte le richieste di finanziamento a valere su spese effettuate anche oltre il limite retroattivo di mesi 6, di cui all'art. 3, purché effettuate dopo il 30 giugno 1982.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     Le spese derivanti dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1 miliardo 250.000.000.

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 51, comma 3, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 108 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[4] Il presente comma così sostituisce gli originari secondo e terzo comma per effetto dell'art. 64 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[5] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1994, n. 31.

[7] Numero abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1.