§ 2.8.98 - L.R. 29 novembre 2002, n. 22.
Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:29/11/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Normativa applicabile.
Art. 2.  Fondo unico.
Art. 3.  Direttive di attuazione.
Art. 4.  Pregresso.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 2.8.98 - L.R. 29 novembre 2002, n. 22.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.

(B.U. 9 dicembre 2002, n. 36).

 

Art. 1. Normativa applicabile.

     1. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un’organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):

     - Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

     - Decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, articolo 11, convertito dalla Legge 27 ottobre 1994, n. 598;

     - Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, articolo 2, comma 2, convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237;

     - Legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37;

     - Legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

     - Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 81;

     - Decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 28, convertito dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

     - Legge 1° febbraio 1965, n. 60;

     - Legge 31 luglio 1954, n. 626;

     - Decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla Legge 13 febbraio 1952, n. 50;

     - Legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I;

     - Legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 20;

     - Legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     - Legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;

     - Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341;

     - Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140;

     - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11;

     - Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 6 e 7 e art. 8, comma 2;

     - Decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, articolo 9, convertito dalla Legge 29 novembre 1982, n. 887;

     - Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;

     - Legge 3 febbraio 1989, n. 41, articolo 1,

     - Legge 6 ottobre 1982, n. 752, articolo 12;

     - Legge 30 luglio 1990, n. 221, articolo 7, comma 2 e articolo 9, commi 1 e 5;

     - Legge 21 febbraio 1989, n. 83.

 

     Art. 2. Fondo unico. [1]

     [1. Per le agevolazioni previste dall’articolo 1 è istituito un fondo unico nell’ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

     2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell’accertamento dell’entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa.

     3. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell’accertamento dell’entrata, sono ripartite, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa [2].

     4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la Giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.

     4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore [3].]

 

     Art. 3. Direttive di attuazione.

     1. Con decreto degli Assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate, in caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi di cui all’articolo 1, previo parere delle Commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.

 

     Art. 4. Pregresso.

     1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell’effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 49.813.000 per l’anno 2002 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse messe a disposizione dallo Stato in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001; gli stessi oneri fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004. Agli oneri successivi all’anno 2004 si provvede con legge di bilancio.

     2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2002 ed in quello pluriennale per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5.

[2] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall’art. 41 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.