§ 4.1.30 - L.R. 8 luglio 1993, n. 28.
Interventi in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/07/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Sistema informativo per la pianificazione territoriale).
Art. 2.  (Contributi ai Comuni).
Art. 3.  (Laboratori per il recupero dei centri storici).
Art. 4.  (Piani di assetto organizzativo dei litorali).
Art. 5.  (Copertura finanziaria).


§ 4.1.30 - L.R. 8 luglio 1993, n. 28.

Interventi in materia urbanistica.

 

Art. 1. (Sistema informativo per la pianificazione territoriale).

     1. Le disponibilità contenute nel capitolo 04161/06 possono essere utilizzate anche per la:

     a) predisposizione del materiale cartografico di base per la pianificazione territoriale, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici;

     b) predisposizione della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie e l'aggiornamento della cartografia esistente;

     c) riproduzione della cartografia da fornire agli enti locali, per la redazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale.

     2. Le relative spese sono valutate in lire 3.000.000.000 per l'anno 1993 e in lire 2.000.000.000 per gli anni 1994-1995.

 

     Art. 2. (Contributi ai Comuni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni negli anni 1993-1994 contributi per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in complessive lire 25.000.000.000 in ragione di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (Cap. 04159/05).

 

     Art. 3. (Laboratori per il recupero dei centri storici).

     1. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica, può attivare convenzioni con le Università della Sardegna e con professionisti ed esperti in materia urbanistica, edilizia e recupero dei centri storici.

     2. Gli oneri possono, altresì, ricomprendere quelli relativi alle indagini, censimento e catalogazione dei centri storici, nonché all'acquisizione del materiale di base strumentale alla predisposizione di progetti di settore e tecnologie d'intervento funzionali al recupero delle strutture edilizie e infrastrutturali dei relativi abitati.

     3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995 (Cap. 04159/ 06).

 

     Art. 4. (Piani di assetto organizzativo dei litorali).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, a ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Sardegna, per l'anno 1993, un contributo di lire 500.000.000. Tale contributo è finalizzato all'esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianificazione dell'assetto organizzativo del litorale, ai fini della più ampia e corretta fruibilità dello stesso.

     2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1993 (Cap. 04159/07).

 

     Art. 5. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 18.500.000.000 per l'anno 1993, in lire 16.000.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 4.000.000.000 per l'anno 1995.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

IN DIMINUZIONE

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO

DEL TERRITORIO

Cap. 03016  -  Fondo  speciale  per  fronteggiare  spese  correnti

dipendenti da  nuove disposizioni  legislative (art.  30,  L.R.  5

maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

- 1993                                        lire  12.500.000.000

- 1994                                        lire  11.000.000.000

- 1995                                        lire   1.000.000.000

mediante  riduzione  delle  sottoelencate  voci  della  tabella  A

allegata alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17:

voce 2   1993                                 lire   1.000.000.000

         1994                                 lire   1.000.000.000

         1995                                 lire   1.000.000.000

voce 12  1993                                 lire  11.500.000.000

         1994                                 lire  10.000.000.000

         1995                                 lire  ==============

Cap. 03017  - Fondo  speciale  per  fronteggiare  spese  in  conto

capitale dipendenti  da nuove  disposizioni legislative  (art. 30,

L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)

- 1993                                        lire   2.500.000.000

- 1994                                        lire     500.000.000

- 1995                                        lire   1.000.000.000

mediante riduzione  della voce  6 della  tabella B  allegata  alla

legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

 

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Cap. 04159/01-  (Denominazione variata) - Contributi ai comuni per

la formazione  dei piani  urbanistici comunali in adeguamento alla

pianificazione regionale (artt. 7. 8, 9, 10 e 11, L.R. 22 dicembre

1989, n. 45)

- 1993                                        lire   1.500.000.000

- 1994                                        lire   2.500.000.000

- 1995                                        lire   =============

04160/02 -  (Denominazione variata)  - Spese  per  il  censimento,

accertamento  e   controllo  nell'attività   urbanistico-edilizia,

nonché per  la diffusione conoscitiva della normativa urbanistico-

edilizia regionale (artt. 21 e 22, L.R. 11 ottobre 1985, n. 23)

- 1993                                        lire   2.000.000.000

- 1994                                        lire   2.000.000.000

- 1995                                        lire   2.000.000.000

 

IN AUMENTO

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Cap. 04159/05  - (N.I.)  1.1.1.5.2.2.07.27 (08.02)  Contributi  ai

Comuni  per   la  redazione  dei  piani  urbanistici  comunali  in

adeguamento  ai   piani  territoriali  paesistici  (art.  2  della

presente legge)

- 1993                                        lire  12.500.000.000

- 1994                                        lire  12.500.000.000

- 1995                                        lire  ==============

Cap. 04159/06 - (N.I. ) 2.1.2.1.0.3.07.27 (08.02) -

Spese per  l'attivazione dei laboratori per il recupero dei centri

storici (Art. 3 della presente legge)

- 1993                                        lire   1.000.000.000

- 1994                                        lire   1.500.000.000

- 1995                                        lire   2.000.000.000

Cap. 04159/07  - (N.I.  ) 2.1.2.3.3.3.07.27  (08.02) Spese  per la

formazione di  piani di assetto organizzativo dei litorali (art. 4

della presente legge)

- 1993                                        lire   2.000.000.000

- 1994                                        lire   =============

- 1995                                        lire   =============

Cap. 04161/06  - (Denominazione variata) - spese per l'attivazione

e la  gestione  del  sistema  informativo  per  la  pianificazione

territoriale (art. 6, quarto comma, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e

art. 1 della presente legge)

- 1993                                        lire   3.000.000.000

- 1994                                        lire   2.000.000.000

- 1995                                        lire   2.000.000.000

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

fanno carico  ai sopracitati  capitoli del  bilancio della Regione

per gli anni 1993-1994-1995.