§ 2.8.4 - L.R. 15 maggio 1951, n. 20.
Provvidenze a favore delle imprese di navigazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:15/05/1951
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.      Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei [...]
Art. 5.      Le anticipazioni non potranno superare:
Art. 6.      Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 4,50% in [...]
Art. 7.      Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, e la concessione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello [...]
Art. 8.      I crediti derivanti dalle anticipazioni di cui alla presente legge devono essere garantiti da ipoteca su navi o da altra garanzia riconosciuta idonea.
Art. 9.      La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo all'entrata in effettivo esercizio della nave per la quale è stata concessa [...]
Art. 10.      Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico-amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.
Art. 11.      L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 12.      Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951.
Art. 13. 


§ 2.8.4 - L.R. 15 maggio 1951, n. 20. [1]

Provvidenze a favore delle imprese di navigazione.

 

Art. 1. [2]

     E' costituito presso la sezione autonoma di eredito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliarie che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi.

     Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministero del Tesoro.

 

          Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Le anticipazioni di cui alla presente legge possono essere accordate, nei limiti di cui alla lettera a) del successivo art. 5, alle imprese regionali anche se ammesse al benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante: « Provvedimenti a favore dell'Industria delle costruzioni navali e dell'armamento » e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative, e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o alle forniture cui si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

     Per le imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, le anticipazioni saranno accordate su presentazione della comunicazione ministeriale che le ammette ai benefici stessi.

 

     Art. 5.

     Le anticipazioni non potranno superare:

     a) la misura del 20% se si tratta di costruzioni, trasformazioni modificazioni e riparazioni per le quali il richiedente sia stato ammesso a godere dei benefici di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75;

     b) la misura del 60% in tutti gli altri casi.

 

     Art. 6.

     Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 4,50% in ragione d'anno nel caso previsto dalla lettera a) dell'art. 5, ed il 3,50% nel caso previsto dalla lettera b) dello stesso articolo.

 

     Art. 7.

     Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, e la concessione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello Statuto dei Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze e con quello ai Trasporti.

     Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con quello all'Industria e Commercio e con l'Assessore ai Trasporti, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

 

     Art. 8.

     I crediti derivanti dalle anticipazioni di cui alla presente legge devono essere garantiti da ipoteca su navi o da altra garanzia riconosciuta idonea.

 

     Art. 9.

     La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo all'entrata in effettivo esercizio della nave per la quale è stata concessa l'anticipazione [4].

     Il mancato adempimento o l'inosservanza anche parziale di quanto prescritto all'art. 2 implica l'obbligo alla immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e nel caso di locazione finanziaria allo scioglimento del contratto e alle conseguenze previste al punto 8 dell'art. 13 [5].

     Le modalità di rimborso saranno stabilite col decreto di esecuzione di cui all'art. 7, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle Finanze di concerto con l'Assessore all'Industria e Commercio e con quello ai Trasporti.

     E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

 

     Art. 10.

     Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico-amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

     In caso di accertata irregolarità od inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle Finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

     I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dal l'Assessore alle Finanze di concerto con l'Assessore all'Industria e Commercio e con quello ai Trasporti.

     Il Presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia promuovere direttamente o richiedere dall'Autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

 

     Art. 11.

     L'Assessore alle Finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 12.

     Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951.

     Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo.

     Al fondo predetto saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui all'art. 11.

 

     Art. 13. [6]

     In alternativa alle anticipazioni previste dagli artt. precedenti, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese di navigazione aventi titolo, che intendono provvedere all'acquisto dei consentiti mezzi di trasporto marittimo mediante operazioni di locazione finanziaria, un contributo in conto canoni.

     Il contributo di cui al comma precedente è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle calcolate al tasso del 5%.

     Il tasso di riferimento è quello vigente per il credito navale al momento della concessione del contributo; il tasso di attualizzazione è pari a quello di riferimento.

     Il contributo fissato dal secondo comma del presente articolo, calcolato per contratti aventi durata non superiore a nove anni è posto a carico del fondo di rotazione istituito dall'art. 1 e viene concesso con le procedure stabilite dall'art. 7 della presente legge.

     Ai fini del presente articolo sono operazioni di locazione finanziaria quelle definite dall'art. 83, secondo comma, del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti e società esercenti detta attività, all'uopo convenzionati con la Regione.

     Il contributo stabilito ai precedenti commi è erogato, previa registrazione del relativo contratto di locazione a cura delle parti e previa verifica dell'investimento da parte dell'istituto gestore del fondo, all'impresa beneficiaria tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore-utilizzatore in misura equivalente. L'ammontare del contributo anzidetto viene liquidato in rate annuali, costanti e posticipate, di durata pari a quella del contratto.

     Alla scadenza del contratto i natanti oggetto della contribuzione regionale di cui ai precedenti commi possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1% del loro valore di acquisto.

     In caso di insolvenza del conduttore il contratto di locazione finanziaria può essere sciolto; previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, la società locatrice deve concedere in locazione i natanti ad altra impresa avente i requisiti stabiliti dall'art. 2. Il nuovo conduttore è tenuto al pagamento dei canoni residui gravanti sul precedente, oltre agli interessi passivi maturati per l'inadempienza contrattuale di quest'ultimo, acquisendo titolo alle rate di contributo non ancora erogate.

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1954, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 1954, n. 15.

[5] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 1954, n. 15 e così nuovamente sostituito dall'art. 99, secondo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11. L'art. 99 della L.R. 11/88 è stato successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 100, primo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.