§ 5.2.133 - L.R. 25 maggio 1999, n. 18.
Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/05/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Interventi a favore di soggetti pubblici.
Art. 2.  Interventi nel settore sociale.
Art. 3.  Disposizioni varie.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Variazioni al bilancio.
Art. 6.  Urgenza.


§ 5.2.133 - L.R. 25 maggio 1999, n. 18.

Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie.

(B.U. 1 giugno 1999, n. 17).

 

Art. 1. Interventi a favore di soggetti pubblici.

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:

     a) lire 5.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Sassari finalizzato al completamento dell'Auditorium comunale (cap. 11126);

     b) lire 7.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Nuoro per acquisizione di aree da destinare a parco urbano e di immobili ad uso museale (cap. 05026);

     c) lire 1.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario al Comune di Oristano per il completamento della Casa dello Studente (cap. 11126);

     d) lire 7.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Cagliari per il completamento del Teatro comunale e per la sistemazione delle aree circostanti (cap. 11126);

     e) lire 9.000.000.000 per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.A., al fine di garantire il mantenimento dell'attuale livello ambientale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, ai termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 05026/01);

     f) lire 3.000.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 08015/03 già utilizzata per la realizzazione di opere necessarie

all'interconnessione del sistema idrico consortile sul rio Leni con il sistema Flumendosa - Campidano;

     g) lire 3.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa finalizzato a fronteggiare gli oneri conseguenti all'acquisizione di risorse idriche aggiuntive a quelle disponibili nei bacini del medio Flumendosa ovvero ai costi conseguenti alle forniture sostitutive di cui all'articolo 44 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cap. 08226).

 

     Art. 2. Interventi nel settore sociale.

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:

     a) lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti, con personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 36, operanti in Sardegna nell'ambito della formazione ed orientamento professionale che privilegiano la forza lavoro non vedente o portatrice di altri handicap, per l'acquisizione, la costruzione ed il riattamento di centri destinati allo svolgimento dell'attività formativa (cap. 10022); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 10022);

     b) lire 3.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore della Cooperativa sociale "Il Samaritano" per la realizzazione di strutture ricettive ed impianti da destinare al recupero ed all'integrazione di detenuti, ex detenuti, extracomunitari, profughi e senza dimora (cap. 12001/15);

     c) lire 300.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 07001/03 per lo svolgimento del 17° Rally della Costa Smeralda.

     2. I beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno destinazione vincolata e, in caso di cessazione dell'attività programmata, di scioglimento o di trasformazione degli enti beneficiari, sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione.

 

     Art. 3. Disposizioni varie.

     1. Al fine di confermare a ciascuna Comunità montana assegnazioni per il funzionamento non inferiori a quelle già effettuate nell'anno 1998, è autorizzato nell'anno 1999 uno stanziamento aggiuntivo di lire 1.278.000.000 al fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, da ripartire tra gli enti montani che abbiano subito una riduzione del contributo regionale a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (cap. 04018).

     2. Per il completamento e la manutenzione del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, è autorizzato, nell'anno 1999, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 05111/03).

     3. Al fine del pagamento della rata in scadenza nell'anno 1999 dei limiti d'impegno per la concessione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario istituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 4 e 5 della Legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.880.000.000 (cap. 06060) e di lire 7.000.000 (cap. 06067/01).

     4. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, è autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 800.000.000 (cap. 01068).

     5. Il capitolo 08239 è classificato spesa obbligatoria ed è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

     - quanto a lire 40.887.000.000, relativamente agli articoli 1, ad eccezione della lettera g), 2, lettere a) e b) e 3, commi 2 e 3, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 10 della tabella B, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37;

     - quanto a lire 5.378.000.000, relativamente agli articoli 1, lettera g), 2, lettera c) e 3, commi 1 e 4, mediante storno del capitolo 03146;

     b) al cap. 04018 dopo "L.R. 18 gennaio 1999, n. 1" devono intendersi inserite le parole "e art. 3, comma 1, della presente legge";

     c) al cap. 05111/03 anziché "art. 3, comma 3, della presente legge" deve leggersi "art. 3, comma 2, della presente legge".

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.