§ 2.2.28 - L.R. 8 luglio 1975, n. 30.
Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:08/07/1975
Numero:30


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad integrazione dei contributi accordati in base alle leggi statali, regionali o comunitarie, a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, [...]
Art. 2.      Si considerano a titolo principale gli imprenditori, escluse le società di capitale, che dedichino alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino [...]
Art. 3.      Ad integrazione dei contributi accordati, in base a leggi statali o regionali, a favore delle categorie di cui al precedente art. 1 per l'acquisto di scorte da effettuare nell'ambito della [...]
Art. 4.      Il concorso regionale previsto dai precedenti articoli 1 e 3 è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento - calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso istituti di credito convenzionati, un fondo di rotazione, avente la dotazione iniziale di L. 1.000.000, per la concessione, a [...]
Art. 6.      Alle operazioni creditizie previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.      Le operazioni creditizie previste dalla presente legge, nonché quelle previste da altre leggi regionali, godono della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge [...]
Art. 8.      Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 della presente legge, escluse le società di capitale, possono, a loro richiesta, rinunziare al contributo a fondo perduto e l'Amministrazione [...]
Art. 9.      La priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla presente legge è accordata alle categorie di cui al precedente art. 1.
Art. 10.      Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli, sono stabiliti i seguenti limiti di impegno, per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976:
Art. 11.  (Norma transitoria).
Art. 12.      Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge saranno pubblicati a cura dell'Assessorato regionale alla agricoltura e foreste, con l'indicazione dei relativi importi, [...]
Art. 13.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:


§ 2.2.28 - L.R. 8 luglio 1975, n. 30.

Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad integrazione dei contributi accordati in base alle leggi statali, regionali o comunitarie, a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, affittuari coltivatori diretti singoli o associati in cooperative e agli imprenditori agricoli a titolo principale, per l'attuazione dei piani organici di trasformazione, un concorso negli interessi sui mutui erogati dagli istituti di credito autorizzati per un importo non superiore alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo accordato.

     Il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso anche a favore degli organismi cooperativi per la realizzazione delle strutture, con le relative attrezzature e pertinenze, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

     La predetta agevolazione creditizia può essere accordata a favore degli imprenditori e delle cooperative agricole anche per le opere di miglioramento fondiario e agrario sussidiabili ai sensi dell'art. 3 della l. 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 43 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e loro successive modificazioni e integrazioni [1].

 

     Art. 2.

     Si considerano a titolo principale gli imprenditori, escluse le società di capitale, che dedichino alla attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     Ad integrazione dei contributi accordati, in base a leggi statali o regionali, a favore delle categorie di cui al precedente art. 1 per l'acquisto di scorte da effettuare nell'ambito della realizzazione di un piano organico di trasformazione aziendale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo medesimo, un concorso negli interessi sui prestiti erogati dagli istituti di credito autorizzati.

 

     Art. 4.

     Il concorso regionale previsto dai precedenti articoli 1 e 3 è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento - calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse a carico dei mutuatari e dei prestatari, la cui misura sarà uguale a quella prevista dalle leggi statali per le operazioni analoghe.

     Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, a fronte di un piano organico di trasformazione aziendale, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     Le misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio finanziate dalla Regione Sarda non possono essere inferiori a quelle stabilite dalle leggi e dai provvedimenti dello Stato.

     Il concorso regionale sarei corrisposto dall'Assessorato all'agricoltura e foreste agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualità o semestralità costanti posticipate, se trattasi di mutui, o anticipate, se trattasi di prestiti.

     Il concorso regionale cessa in caso di estinzione anticipata dell'operazione.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso istituti di credito convenzionati, un fondo di rotazione, avente la dotazione iniziale di L. 1.000.000, per la concessione, a favore dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica, di prestiti e mutui per i seguenti scopi:

     a) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fondi, per la parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale;

     b) piani di viabilità rurale;

     c) realizzazione o potenziamento di centri di meccanizzazione e vivai.

     Il tasso agevolato di interesse a carico dei mutuatari o prestatari sarà uguale a quello previsto dalle leggi statali per operazioni analoghe.

     L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a stipulare le convenzioni relative alla gestione del fondo.

 

     Art. 6.

     Alle operazioni creditizie previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     Le operazioni creditizie previste dalla presente legge, nonché quelle previste da altre leggi regionali, godono della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 della presente legge, escluse le società di capitale, possono, a loro richiesta, rinunziare al contributo a fondo perduto e l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere loro un contributo negli interessi, nei modi previsti dalla presente legge, per l'intera somma mutuata che può essere pari alla somma riconosciuta congrua per la realizzazione del progetto di miglioria fondiaria all'uopo presentato.

     A godere di questo beneficio sono ammessi anche gli altri imprenditori agricoli purché il concorso negli interessi a carico della Regione non sia superiore al 6 per cento e per mutui che non superino i 300.000.000 di lire, e purché sia dimostrato che il rapporto tra l'investimento e ogni posto-lavoro non superi i 30.000.000 di lire.

 

     Art. 9.

     La priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla presente legge è accordata alle categorie di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 10.

     Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli, sono stabiliti i seguenti limiti di impegno, per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976:

     a) lire 700.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall'art. 1 e dell'art. 8;

     b) lire 50.000.000 per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti previsti dall'art. 3.

     Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza dei suddetti limiti di impegno, sono così determinate:

     a) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all'art. 1 e dell'art. 8: lire 700.000.000 per l'anno 1975; lire 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1996; lire 700.000.000 per l'anno 1997;

     b) per il limite di impegno relativo alla concessione del concorso di cui all'art. 3: lire 50.000.000 per l'anno 1975; lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; lire 50.00.000 per l'anno 1980.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze di cui alla presente legge a tutti gli imprenditori che abbiano ottenuto il sopralluogo o che siano in possesso del decreto per la realizzazione di piani organici di trasformazione aziendale alla data del 30 novembre 1974.

 

     Art. 12.

     Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge saranno pubblicati a cura dell'Assessorato regionale alla agricoltura e foreste, con l'indicazione dei relativi importi, sul Bollettino ufficiale della Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32.

 

     Art. 13.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

     Capitolo 26692 - Concorso regionale nei pagamento degli interessi sui mutui relativi a piani organici di trasformazione aziendale, alle strutture realizzate dagli organismi cooperativi, alle altre opere e lavori di miglioramento fondiario e agrario: L. 700.000.000

     Capitolo 26692 bis - Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per l'acquisto di scorte, da effettuarsi nell'ambito della realizzazione di un piano organico di trasformazione aziendale, L. 50.000.000

     Capitolo 26692-ter - Fondo di rotazione per la concessione di prestiti e mutui a favore dell'ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica, L. 1.000.000

     A favore di detti capitoli è stornata la somma di lire 751.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979; in lire 1.450.000.000 per l'anno 1980; in lire 1.400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1996; in lire 700.000.000 per l'anno 1997, si farà fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

 

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e così nuovamente sostituito dall'art. 19 della L.R. 28 maggio 1985, n. 14.