§ 1.7.3 - L.R. 10 dicembre 1971, n. 32.
Pubblicazione obbligatoria per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parte prima) di tutti i decreti del


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:10/12/1971
Numero:32


Sommario
Art. 1.      La pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente della Giunta e dagli Assessori regionali è obbligatoria.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.7.3 - L.R. 10 dicembre 1971, n. 32.

Pubblicazione obbligatoria per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parte prima) di tutti i decreti del

Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

 

Art. 1.

     La pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente della Giunta e dagli Assessori regionali è obbligatoria.

     Ad essa si provvede per estratto nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 1955, n. 8.

     L'estratto deve contenere, in ogni caso, il destinatario, l'oggetto, la norma cui il decreto fa riferimento, ed ogni altra indicazione utile alla esatta valutazione del provvedimento.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.