§ 4.3.149 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.
Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.s.a.f.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:04/08/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale
Art. 2.  Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007
Art. 4.  Viabilità provinciale, proroga termini, trasferimento di immobile e autorizzazione di finanziamento
Art. 5.  Incentivi alla certificazione di qualità
Art. 6.  Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 4.3.149 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.s.a.f.

(B.U. 13 agosto 2011, n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale

1. Nella legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituita:

"b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di campagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pennelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a 1.000 metri cubi;";

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'allegato A)

1. Fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed a quelli esistenti, è sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le modalità per le eventuali demolizioni.

2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti dell'allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.".

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, al comma 1 dell'articolo 25 dell'allegato A e al comma 1 dell'articolo 26 dell'allegato A, della L.R. 31 ottobre 2007, n. 12, sono rideterminati al 30 giugno 2012. Fino a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti [1].

3. Il comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente:

"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni, delle spese di istruttoria, delle spese generali di controllo e dal versamento delle cauzioni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali invasi, vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB.".

4. Le funzioni di controllo e di vigilanza sulle autorizzazioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono da intendersi attribuite alle province anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di edilizia residenziale

1. Nella legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), all'articolo 8, comma 1, le lettere a) e c) sono così sostituite:

"a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;".

2. Le residue risorse disponibili a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) sono destinate per la prosecuzione delle iniziative rivolte all'housing sociale in coerenza con le linee di intervento individuate dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa).

3. Gli interventi di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 a favore dei nuclei familiari percettori di reddito sino ad euro 40.775, costituiti da giovani coppie ovvero a favore di interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei centri storici o nei centri matrice, sono riconosciuti, entro il tetto massimo del mutuo concedibile, secondo le seguenti opzioni alternative:

a) una quota massima del 10 per cento, non eccedente euro 10.000, dell'importo del mutuo concesso quale contributo a fondo perduto, oltre la riduzione del tasso bancario d'interesse nella misura del 50 per cento sulla residua quota dello stesso importo di mutuo;

b) la riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 70 per cento sul mutuo concesso.

4. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è così sostituito:

"1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 40.775. Tale importo è adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), come modificato dall'articolo 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia). In mancanza di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento. In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto disposto dalle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22), alla data di approvazione della presente legge è disposta la cessazione dei procedimenti legali in corso attivati dai comuni e dall'AREA, relativi alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, inerenti il superamento del limite massimo di reddito.".

5. La dilazione di pagamento di anni venticinque, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è da intendersi applicata sia alle alienazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, sia alle alienazioni effettuate sino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007

1. [Nella lettera a) del comma 12, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), le parole "le opere idrauliche di seconda e terza categoria" sono sostituite dalle parole: "le opere idrauliche di seconda categoria"] [2].

2. [All'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 13 è introdotto il seguente:

"13 bis. I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell'opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento."] [3].

 

     Art. 4. Viabilità provinciale, proroga termini, trasferimento di immobile e autorizzazione di finanziamento

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002). Le risorse sono ripartite tra le province sulla base delle estese chilometriche delle strade di rispettiva competenza.

2. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), e dall'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 2 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999, e ulteriori interventi), è prorogato a 365 giorni per fronteggiare le spese della calamità naturale verificatasi nell'ottobre 2010.

3. L'Amministrazione regionale trasferisce, a prezzo simbolico concordato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso immobiliare denominato "Batteria Candiani" in località Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, al patrimonio del Comune di Sant'Anna Arresi.

4. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), così come integrato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2011, sono prorogati al 31 dicembre 2011 limitatamente alle autorizzazioni di spesa destinate alla realizzazione di opere pubbliche il cui non utilizzo è dipeso dai mancati o ritardati pareri o autorizzazioni da parte dell'Amministrazione regionale e statale.

5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'architettura de-gli insediamenti rurali storici extraurbani previsti nel bando "saltus", è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000 in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quale integrazione dei finanziamenti statali concessi alla Regione ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale) (UPB S04.10.001). L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2011 è ridotta di euro 3.500.000 per l'anno 2011 (UPB S01.06.002).

 

     Art. 5. Incentivi alla certificazione di qualità

1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di euro 4.000. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S07.01.001).

 

     Art. 6. Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF

1. Per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad operare le necessarie variazioni nell'entrata e nella spesa del bilancio regionale.

2. Alla gestione dei rapporti ancora in corso al termine della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

3. È disposto il trasferimento, a favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna, dei crediti da tariffa e canoni vantati dal cessato ESAF, per le forniture effettuate a tutto il 31 dicembre 2004, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora da incassare.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate complessivamente in euro 26.000.000 in ragione di euro 8.500.000 per l'anno 2011, euro 10.500.000 per l'anno 2012 ed euro 7.000.000 per l'anno 2013.

 

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

 

in aumento

UPB S04.10.001

Politiche per le aree urbane - investimenti

2011 euro 3.500.000

2012 euro 3.500.000

2013 euro ---

UPB S07.01.001

Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali

2011 euro ---

2012 euro 2.000.000

2013 euro 2.000.000

UPB S07.01.002

Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali

2011 euro 5.000.000

2012 euro 5.000.000

2013 euro 5.000.000

 

in diminuzione

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 5.000.000

2012 euro 5.000.000

2013 euro 5.000.000

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali - investimenti

2011 euro 3.500.000

2012 euro ---

2013 euro ---

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 5.500.000

2013 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015 dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2014, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 13 marzo 2018, n. 8.