§ 41.7.231 - D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180.
Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:10/04/2001
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego
Art. 2.  Competenze dello Stato
Art. 3.  Attribuzione delle competenze
Art. 4.  Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali
Art. 5.  Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego
Art. 6.  Soppressione di organi collegiali
Art. 7.  Personale
Art. 8.  Soppressione uffici periferici
Art. 9.  Sistema informativo
Art. 10.  Partecipazione della regione
Art. 11.  Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate


§ 41.7.231 - D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego

(G.U. 19 maggio 2001, n. 115)

 

     Art. 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego

     1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:

     a) politiche attive del lavoro;

     b) collocamento.

     2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

          Art. 2. Competenze dello Stato

     1. Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato:

     a) la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

     b) l'autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero;

     c) la conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

     d) la progettazione ed il coordinamento del sistema informativo di lavoro;

     e) la vigilanza in materia di cooperazione;

     f) il raccordo con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

 

          Art. 3. Attribuzione delle competenze

     1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:

     a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

     b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;

     c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

     e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

     f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;

     g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;

     h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.

     2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:

     a) collocamento ordinario;

     b) collocamento agricolo;

     c) collocamento obbligatorio;

     d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

     e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

     f) collocamento dei lavoratori a domicilio;

     g) collocamento dei lavoratori domestici;

     h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

     i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

 

          Art. 4. Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

     1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione.

     2. In particolare presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

     3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.

 

          Art. 5. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

     1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

     2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

 

          Art. 6. Soppressione di organi collegiali

     1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio. [1]

 

          Art. 7. Personale

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.

     2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformità alle previsioni di cui al successivo comma 5.

     3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali.

     4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva già maturata è assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11.

     6. Il personale di cui al comma 2 sarà definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.

     7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, è prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione.

 

          Art. 8. Soppressione uffici periferici

     1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché nella titolarità dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.

     3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

 

          Art. 9. Sistema informativo

     1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovrà essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.

     2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.

     3. La regione svolge l'attività di gestione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.

 

          Art. 10. Partecipazione della regione

     1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. La regione è sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.

     3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.

 

          Art. 11. Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.

     2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.

     3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3° dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

 


[1]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 11 luglio 2001, n. 159.