§ 2.8.56 - L.R. 23 agosto 1985, n. 21.
Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della l. 24 giugno 1974, n. 268.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:23/08/1985
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione della regione ad enti, consorzi, società).
Art. 2.  (Costituzione di un consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese).
Art. 3.  (Partecipanti al fondo).
Art. 4.  (Statuto del consorzio).
Art. 5.  (Comitato tecnico di gestione).
Art. 6.  (Presidente del Comitato tecnico di gestione).
Art. 7.  (Direttive della Giunta regionale sulle attività del consorzio).
Art. 8.  (Organi di controllo del consorzio).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).
Art. 10. 


§ 2.8.56 - L.R. 23 agosto 1985, n. 21. [1]

Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 12 della l. 24 giugno 1974, n. 268.

 

Art. 1. (Partecipazione della regione ad enti, consorzi, società).

     La regione è autorizzata a partecipare, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni. consorzi e società consortili che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

 

     Art. 2. (Costituzione di un consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese).

     In attuazione dell'art. 12 della l. 24 giugno 1974, n. 268, la regione utilizza uno speciale fondo per la costituzione di un consorzio pubblico destinato alla promozione e all'assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché all'erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.

     Il Consorzio è autorizzato a:

     - promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268, nonché a consorzi e società consortili di ricerca:

     - favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti in prevalenza da piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all'alinea precedente, nonché delle imprese artigiane singole, associate o nella forma mista di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985. n. 443;

     - promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna [2].

     Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché assistenza finanziaria secondo le norme della presente legge.

     Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 28 della l.r. 28 maggio 1985, n. 14.

 

     Art. 3. (Partecipanti al fondo).

     La Giunta regionale potrà autorizzare la partecipazione al consorzio di soggetti giuridici pubblici o privati che ne facciano richiesta e che apportino propri mezzi finanziari.

     Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.

 

     Art. 4. (Statuto del consorzio).

     Il consorzio sarà disciplinato da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.

     Lo statuto definirà l'organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico di gestione). [3]

     All'attività del consorzio di cui alla presente legge è preposto un Comitato tecnico di gestione composto come segue:

     a) tre membri nominati dalla Giunta regionale;

     b) un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al 3% del conferimento iniziale della regione.

     Ciascun membro dura in carica 3 anni.

     Le deliberazioni del Comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.

     Il Comitato anzidetto delibera l'ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.

     I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio.

 

     Art. 6. (Presidente del Comitato tecnico di gestione).

     Il Presidente del Comitato tecnico di gestione è nominato dalla Giunta regionale fra i membri di cui alla lett. a) del precedente articolo.

     Il Presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.

     In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale [4].

 

     Art. 7. (Direttive della Giunta regionale sulle attività del consorzio).

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la competente Commissione consiliare, emanerà direttive sull'attività del consorzio.

     Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, Istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, per lo svolgimento dei compiti d'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del Comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

 

     Art. 8. (Organi di controllo del consorzio).

     I poteri di controllo sulla gestione e la contabilità del consorzio sono esercitati da un Collegio sindacale composto di 3 membri, di cui 2 nominati dalla Giunta regionale ed il terzo eletto dai partecipanti al consorzio di cui all'art. 3.

     I componenti del Collegio sindacale durano in carica 3 anni.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     Alle spese derivanti dalla costituzione e dal finanziamento del consorzio di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento a tal fine destinato nel titolo di spesa 8.2.4/1 del Programma di intervento 1982-1984, concernente i fondi attribuiti dalla regione ai sensi della l. 24 giugno 1974, n. 268.

     Il consorzio dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     a) finanziamenti della Regione per l'integrazione del fondo consortile da destinarsi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli erogati ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;

     b) contributi della Comunità economica europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;

     c) proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;

     d) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;

     e) ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle attività previste dallo Statuto [5].

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2015, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 46, primo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Articolo così modificato dall'art. 42, primo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 42, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall'art. 52, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.