§ 2.8.68 - L.R. 22 aprile 1987, n. 19.
Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:22/04/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Norme generali - Beneficiari).
Art. 2.  (Provvidenze).
Art. 3.  (Misure dei prestiti).
Art. 4.  (Tassi di interesse).
Art. 5.  (Ammortamenti).
Art. 6.  (Comitato deliberante).
Art. 7.  (Copertura finanziaria).


§ 2.8.68 - L.R. 22 aprile 1987, n. 19.

Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano.

 

Art. 1. (Norme generali - Beneficiari).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad instituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli Istituti di credito delegati al credito artigiano, ai sensi della l.r. 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento di attuazione, un fondo, per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese iscritte all'albo di cui all'art. 9 della l. 25 luglio 1956, n. 860, che pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività per eventi eccezionali o di carattere congiunturale.

 

     Art. 2. (Provvidenze).

     Per la realizzazione degli scopi precisati nell'art. 1, le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di prestiti agevolati:

     a) per la ristrutturazione e/o la riconversione aziendale;

     b) per il credito di esercizio.

 

     Art. 3. (Misure dei prestiti).

     I prestiti di cui alla lett. a) del precedente articolo non potranno eccedere il 95% dei seguenti massimali di investimento:

     - 200.000.000 di lire per imprese individuali e societarie;

     - 700.000.000 di lire per cooperative e consorzi.

     I prestiti di esercizio di cui alla lett. b) del precedente articolo potranno essere concessi fino alla misura di 15.000.000 di lire per addetto, con il limite massimo di:

     - 150.000.000 di lire per le imprese individuali e societarie;

     - 300.000.000 di lire per le cooperative ed i consorzi.

     I prestiti di cui ai commi precedenti possono essere cumulati con le provvidenze previste ai sensi della l.r. 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento di attuazione.

     I prestiti di esercizio del presente articolo sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.

 

     Art. 4. (Tassi di interesse).

     A carico dei mutuatari verrà applicato un tasso di interesse pari a quello determinato annualmente, a norma della legislazione vigente, con decreto del Ministro del Tesoro, per il credito agevolato in favore dell'artigianato.

 

     Art. 5. (Ammortamenti).

     Alla restituzione delle somme concesse per le spese di impianto e per il credito di esercizio, dovrà essere provveduto, con quote semestrali costanti posticipate e comprensive di capitale ed interessi, entro i seguenti termini massimi:

     - 15 anni per spese di impianto, decorsi 3 anni dall'ultima erogazione;

     - 4 anni per il credito di esercizio, decorso 1 anno dall'erogazione.

 

     Art. 6. (Comitato deliberante).

     I provvedimenti di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla presente legge sono adottati, previa conforme deliberazione del Comitato speciale istituito presso ciascun Istituto di credito convenzionato, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 21 gennaio 1976, n. 40, dal Presidente dell'Istituto medesimo sotto la vigilanza dell'Assessorato competente per l'artigianato e secondo le procedure previste per la concessione dei prestiti di cui alla l.r. 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento di attuazione.

     Avverso il mancato accoglimento della domanda di prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dell'Istituto di credito convenzionato, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato, che decide con proprio decreto in via definitiva.

 

     Art. 7. (Copertura finanziaria).

     Per l'istituzione del fondo di cui all'art. 1 è autorizzata, nell'anno 1987, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 07034).

     (Omissis).