§ 3.3.36 - L.R. 18 novembre 1986, n. 65.
Erogazione di un contributo per il funzionamento del corso biennale istituito dalla Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:18/11/1986
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 5, lett. a) dello Statuto speciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 100.000.000 a favore del corso biennale, istituito ai [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è concesso con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione su domanda dell'Università di Cagliari, da presentarsi entro il 30 ottobre di [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della [...]


§ 3.3.36 - L.R. 18 novembre 1986, n. 65.

Erogazione di un contributo per il funzionamento del corso biennale istituito dalla Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari per la specializzazione teorico-pratica del personale direttivo e docente delle scuole nel recupero degli handicappati.

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 5, lett. a) dello Statuto speciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 100.000.000 a favore del corso biennale, istituito ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 ottobre 1975, n. 970, della Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari, per la specializzazione teorico-pratica del personale direttivo e docente della scuola nel recupero degli handicappati.

     Il contributo verrà messo a disposizione dell'Amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico, a partire dall'anno accademico 1986-1987 e verrà amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari, che approverà il piano di spesa proposto dal Direttore del corso e ratificato dal Consiglio di facoltà.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è concesso con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione su domanda dell'Università di Cagliari, da presentarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno.

     Per gli anni successivi al primo, alla domanda di contributo dovrà essere allegata una relazione particolareggiata dell'attività svolta nell'anno accademico precedente.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1986 è istituito il capitolo 11084 con lo stanziamento di lire 100.000.000, con la seguente denominazione:

     «Contributo all'Università di Cagliari per il corso biennale istituito ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 31 ottobre 1975, n. 970, dalla Facoltà di magistero per la specializzazione teorico-pratica del personale direttivo e docente della scuola nel recupero degli handicappati».

     A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 100.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1986 ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la riserva prevista al n. 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1986.

     Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1986 al capitolo 11084 e ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.

     (Omissis).