§ 2.8.94 - L.R. 13 novembre 1998, n. 32.
Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:13/11/1998
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Interventi a favore delle piccole società cooperative.
Art. 2.  Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore turistico.
Art. 3.  Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore della produzione beni e servizi.
Art. 4.  Incentivi a favore delle imprese industriali.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 2.8.94 - L.R. 13 novembre 1998, n. 32.

Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese.

(B.U. 17 novembre 1998, n. 34).

 

Art. 1. Interventi a favore delle piccole società cooperative.

     1. Alle piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, sono estesi tutti i benefici previsti dalle leggi regionali in materia di cooperazione.

 

     Art. 2. Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore turistico.

     1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per la concessione di contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della medesima legge, operanti nel settore del turismo (cap. 07078/01).

 

     Art. 3. Finanziamento integrativo della legge regionale n. 28 del 1984 a favore di cooperative e società giovanili nel settore della produzione beni e servizi.

     1. Gli stanziamenti a favore delle cooperative e società giovanili di cui alla legge regionale 10 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti in conto dei capitoli 10137-01 (contributi in conto capitale), 10143 (contributi in conto interessi) e 10146-01 (contributi in conto interessi per anticipazioni IVA) sono incrementati nell'anno 1998 rispettivamente di lire 12.000.000.000, di lire 5.000.000.000 e di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 4. Incentivi a favore delle imprese industriali.

     1. E' autorizzato nell'anno 1998 lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per l'erogazione di incentivi a favore delle imprese industriali ai termini della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (cap. 09045/15).

     2. L'autorizzazione di spesa di lire 114.000.000.000 disposta dall'articolo 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, per l'anno 1998, è rideterminata in lire 55.790.000.000.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 158.000.000.000 nell'anno 1998.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).