§ 1.3.137 - L.R. 29 maggio 1996, n. 22.
Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:29/05/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Assunzioni a termine e progetti-obiettivo.
Art. 2.  Copertura Finanziaria.


§ 1.3.137 - L.R. 29 maggio 1996, n. 22.

Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo.

 

Art. 1. Assunzioni a termine e progetti-obiettivo.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante il ricorso a procedimenti di mobilità.

     2. A tal fine l'Amministrazione predispone, previo confronto con le organizzazioni sindacali, appositi progetti-obiettivo, che devono individuare la specifica attività da svolgere, il numero e la qualificazione professionale del personale da impiegare, con l'indicazione della corrispondenza con i profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da perseguire, la durata del progetto, che non può essere superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonché la previsione finanziaria dell'intervento.

     3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi stabiliti dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421, i progetti- obiettivo sono approvati con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente nella materia interessata dai progetti-obiettivo.

     4. Il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione dei progetti-obiettivo è disposto con le modalità di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Per esigenze di celerità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli titoli per quanto concerne il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali superiori alla V, purché congrui allo specifico progetti-obiettivo per il quale si dispone il reclutamento.

     5. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi della presente legge è pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con le medesime modalità e limiti, anche negli enti strumentali della Regione, che provvedono alla realizzazione dei progetti-obiettivo con le disponibilità dei rispettivi bilanci. Le deliberazioni di approvazione dei progetti- obiettivo degli enti strumentali sono sottoposte a controllo preventivo con le stesse modalità degli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente ai progetti aventi come contenuto prevalente il caricamento di dati con procedure automatizzate, l'Amministrazione regionale, atteso il carattere specifico delle prestazioni, che richiedono esperienze già acquisite nonché la necessità di utilizzo immediato di personale avente le professionalità richieste, può provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 50 per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto continuativamente, per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio, tali attività quali soci o dipendenti di cooperative titolari di appalti per servizi di caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione.

 

     Art. 2. Copertura Finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.500.000.000 per gli anni 1996 e 1997.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

04 - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica

Cap. 04037 -

Spese dirette ed indirette, per il funzionamento e per i servizi di meccanizzazione e automazione degli uffici, compresi l'acquisto e la manutenzione di programmi E.D.P.

1996 lire 1.500.000.000

1997 lire 1.500.000.000

1998           =====

 

In aumento

02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione Cap. 02164 - (Nuova Istituzione) -

1.1.1.4.1.1.01.01 - [01.03] -

Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo

(art. 1 della presente legge)

1996 lire 1.500.000.000

1997 lire 1.500.000.000

1998           =====

 

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 02164 del Bilancio della Regione per gli anni 1996 - 1998 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; ai relativi oneri per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge finanziaria.