§ 3.3.41 - L.R. 14 settembre 1987, n. 38.
Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:14/09/1987
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 5 lett. a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, m. 3, ad integrazione degli interventi statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo [...]
Art. 2.      Il contributo verrà concesso con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione e messo a disposizione delle Università di Cagliari e di Sassari all'inizio di ogni anno, a partire da quello [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della [...]


§ 3.3.41 - L.R. 14 settembre 1987, n. 38.

Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale.

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 5 lett. a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, m. 3, ad integrazione degli interventi statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo rispettivamente di lire 150.000.000 e di lire 100.000.000; a favore delle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Cagliari e di Sassari al fine di favorire ed incentivare nelle diverse discipline lo studio e l'insegnamento delle materie giuridiche d'interesse regionale e di consentire una più completa formazione degli studenti, che tenga conto delle peculiarità delle strutture economico-sociali dell'Isola.

 

     Art. 2.

     Il contributo verrà concesso con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione e messo a disposizione delle Università di Cagliari e di Sassari all'inizio di ogni anno, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Il contributo verrà suddiviso tra gli istituti afferenti alle Facoltà di giurisprudenza sulla base di un piano di spesa approvato dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio di corso di laurea in giurisprudenza, ove istituito.

     Al fine di realizzare le finalità di cui al precedente articolo, tale piano dovrà essere accompagnato dai programmi integrativi delle diverse discipline. In ogni caso avranno priorità nell'utilizzo dei fondi le iniziative didattiche di studio ed editoriali riguardanti la pubblica amministrazione e le autonomie locali e regionali e, più in generale, argomenti di specifico interesse regionale.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 è istituito il capitolo 11084-02 con lo stanziamento di lire 250.000.000 e con la seguente denominazione:

     «Contributo annuo alle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento della ricerca riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale».

     A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 250.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed è in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

     Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al capitolo 11084-02 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.